Una pensione per due
Quando un pensionato italiano muore, lascia al coniuge una parte della propria pensione, sia essa di guerra, di anzianità o di invalidità. E’ la cosiddetta pensione di reversibilità.
La legge sul divorzio (1 dicembre 1970 n. 898) prevede che la pensione di reversibilità spetta anche al coniuge divorziato, purché non sia passato a nuove nozze e sia stato dichiarato dal tribunale che ha pronunciato il divorzio il suo diritto ad un assegno di mantenimento.
Non basta: se il pensionato si risposa, la pensione di reversibilità va ripartita tra il coniuge e l’ex coniuge (o gli ex coniugi, se uno è stato così perverso da risposarsi più volte), «tenendo conto della durata del rapporto» (così l’art. 9 della legge sul divorzio, che viene interpretato dalla giurisprudenza nel senso che la durata del rapporto è criterio base per la ripartizione, che però ammette correzioni in base ad elementi ulteriori).
A Socrate e Santippe capitò questo singolare caso.
Inizia tra loro una causa di divorzio. All’udienza davanti al presidente del tribunale, questi dispone in via provvisoria ed urgente che Socrate corrisponda a Santippe un assegno di mantenimento, e rimette i coniugi davanti al giudice istruttore.
Su richiesta di Socrate, il tribunale pronuncia immediata sentenza di divorzio, e la causa prosegue per stabilire se a Santippe spettasse un assegno di mantenimento e, in caso positivo, in quale misura.
Passata in giudicato la sentenza che pronuncia il divorzio, Socrate si risposa con Elena. Intanto prosegue la causa con Santippe per la questione dell’assegno.
A quel punto Socrate, ritenuto di averne avuto abbastanza tra moglie ed ex moglie, passa a miglior vita.
Santippe si precipita a chiedere al tribunale che le sia riconosciuta una quota della pensione di reversibilità. Il tribunale stabilisce che a Santippe spettano due terzi di tale pensione, e ad Elena il terzo residuo. Il reclamo di Elena viene respinto dalla corte di appello con ordinanza del 13 dicembre 2005, contro la quale Elena propone ricorso per cassazione.
Il ricorso viene assegnato alla prima sezione della corte di cassazione, la quale, dopo cinque anni nei quale Santippe si gode tranquilla la sua quota di pensione, decide la questione nel merito con sentenza n. 13899 del 9 giugno 2010, cassando la «sentenza» impugnata (anche se in realtà era un’ordinanza) e rigetta la domanda di Santippe di attribuzione di una quota della pensione di reversibilità di Socrate.
Il tribunale e la corte di appello avevano riconosciuto il diritto di Santippe sulla base di una interpretazione estensiva dell’art. 9 comma 3 della legge sul divorzio. In soldoni, la titolarità dell’assegno che costituisce condizione del diritto alla pensione andava riconosciuta secondo i giudizi di merito anche al beneficiario dei provvedimenti temporanei e urgenti del presidente di cui all’art. 4 della legge sul divorzio, e non solo a colui o colei cui l’assegno sia riconosciuto con la sentenza conclusiva della causa.
Sennonché la questione, che allora era controversa, era stata risolta dal legislatore con una legge pubblicata quindici giorni dopo l’emanazione dell’ordinanza della corte d’appello. Si tratta della legge 28 dicembre 2005 n. 263, che all’articolo 5 stabilisce testualmente: «Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che per titolarità dell’assegno ai sensi dell’articolo 5 deve intendersi l’avvenuto riconoscimento dell’assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi del predetto articolo 5 della citata legge n. 898 del 1970». Detto in modo meno oscuro: per avere la (quota di) pensione di reversibilità serve il diritto all’assegno riconosciuto con la sentenza del tribunale, non basta quello riconosciuto in via provvisoria dal tribunale.
Allora la corte di cassazione non ci mette molto a dire che si tratta di disposizione interpretativa, come tale retroattiva ed applicabile ai giudizi in corso. A Santippe resta solo la compensazione delle spese di lite, giustificata anche dal fatto che l’ex marito sia morto nelle more del giudizio volto alla determinazione dell’assegno divorzile.