Una pensione per due 2. La vendetta
(Prologo ripreso da un precedente articolo)
Quando un pensionato italiano muore, lascia al coniuge una parte della propria pensione, sia essa di guerra, di anzianità o di invalidità. E’ la cosiddetta pensione di reversibilità.
La legge sul divorzio (1 dicembre 1970 n. 898) prevede che la pensione di reversibilità spetti anche al coniuge divorziato, purché non sia passato a nuove nozze e sia stato dichiarato dal tribunale che ha pronunciato il divorzio il suo diritto ad un assegno di mantenimento.
Non basta: se il pensionato si risposa, la pensione di reversibilità va ripartita tra il coniuge e l’ex coniuge (o gli ex coniugi, se uno è stato così perverso da risposarsi più volte), «tenendo conto della durata del rapporto» (così l’art. 9 comma 3 della legge sul divorzio, che viene interpretato dalla giurisprudenza nel senso che la durata del rapporto è criterio base per la ripartizione, che però ammette correzioni in base ad elementi ulteriori).
(Il nuovo caso)
Socrate e Santippe divorziano e concordano in tale occasione la corresponsione in unica soluzione dell’assegno di mantenimento, ai sensi dell’art. 5 comma 8 della legge sul divorzio. In sostanza, Socrate dà una bella sommetta a Santippe, che in tal modo si ritiene tacitata per sempre.
Poiché il lupo perde il pelo ma non il vizio, Socrate si risposa con la bella Elena, con la quale inizia a godersi la sua grassa pensione da dipendente pubblico. Giusto in tempo, perché subito dopo muore lasciando pensione, moglie ed ex moglie.
Santippe, appresa la notizia, si rivolge al tribunale di Messina chiedendo che le sia riconosciuta una quota della pensione di reversibilità di Socrate.
Le va male, perché con provvedimento del 13 aprile 2006 il tribunale dichiara inammissibile il ricorso e la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente Elena.
Il tribunale fonda la sua decisione sul citato art. 5 comma 8 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 (nella sentenza della corte di cassazione citata più avanti viene menzionato erroneamente l’art. 9, che però non ha neppure un ottavo comma), il quale, a proposito dell’assegno di mantenimento, stabilisce testualmente: «Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico». Poiché la domanda di una quota della pensione di reversibilità è una domanda di contenuto economico, essa, secondo il tribunale, è preclusa dalla corresponsione dell’assegno in unica soluzione.
Santippe propone reclamo alla corte d’appello di Messina e fa centro: la corte, con decreto del 22 gennaio 2007, le attribuisce una somma mensile di euro 600, ordinandone il versamento diretto da parte dell’INPDAP, facendo salva la ripetizione degli arretrati nei confronti di Elena, e compensa tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Ovviamente la controversia approda in cassazione, su ricorso di Elena, che non vuol saperne di lasciarle una quota della pensione del defunto Socrate.
Il ricorso si fonda su due motivi. Deduce due violazioni di legge: quella dell’art. 5 comma 8 e quella dell’art. 9 comma 3 della legge sul divorzio.
Il ricorso viene assegnato alla prima sezione della corte di cassazione, la quale decide su di esso con sentenza n. 16744/11, depositata il 29 luglio 2011, rigettando il ricorso di Elena e condannando quest’ultima alla rifusione delle spese di lite in favore di Santippe.
L’art. 9 comma 3 della legge sul divorzio stabilisce testualmente: «Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell’assegno di cui all’art. 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze».
Col primo motivo di ricorso Elena lamenta in sostanza che la corte d’appello abbia riconosciuto il diritto di Santippe alla quota della pensione di reversibilità, nonostante la carenza del presupposto della titolarità da parte dell’ex moglie dell’assegno di cui all’art. 5.
La corte osserva in contrario che la titolarità dell’assegno da parte di Santippe è invece certa, mentre è irrilevante la modalità solutoria del debito, una tantum, espressamente consentita dall’art. 5 comma 8, in via alternativa all’ordinaria corresponsione periodica.
Aggiunge la corte che la correttezza di tale interpretazione trova conferma, a contrario, nella diversa disposizione di cui al successivo art. 9-bis, nel quale la periodicità dell’assegno assurge, invece, a requisito per l’attribuzione all’ex coniuge superstite in stato di bisogno di un assegno a carico dell’eredità. La difforme disciplina trova la sua ratio, secondo la corte, nella diversità soggettiva dei debitori. Nei soli confronti dell’ex coniuge onerato — e non pure dell’ente previdenziale — l’onnicomprensività del versamento in unica soluzione dell’assegno divorzile estingue infatti ogni debito, non lasciando spazione a successive pretese sul suo patrimonio personale, neppure post mortem.
Col secondo motivo Elena lamenta che la quota di pensione a favore di Santippe sia stata liquidata in misura eccessiva, tenendo conto della durata del matrimonio tra Socrate e Santippe anziché di quella parte di esso nel quale i coniugi hanno convissuto. Si scontra però con una granitica giurisprudenza contraria alla sua tesi e il motivo viene rigettato senza nemmeno avere toccato terra.
La sentenza della corte si conclude con la disposizione che in caso di diffusione di essa siano omesse le generalità e gli altri dati significativi delle parti, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
Purtroppo nel testo della sentenza che è stato diffuso viene menzionato il cognome di Santippe, ma pazienza.