Lo scomodo comodato
Nel 1998 Cornelia sottoscrive un contratto col quale concede in comodato un appartamento al figlio Tizio, affinché lo utilizzi per abitarvi con la sua famiglia. Il contratto prevede una durata di due anni e il rinnovo automatico per lo stesso periodo in caso di mancata disdetta prima della scadenza del termine.
Nel 2005 Tizio si separa dalla moglie Livia. Il tribunale di Lucca affida a Livia il figlio Tiberio e le assegna la casa coniugale.
Poco tempo dopo, Cornelia cita in giudizio il figlio Tizio, chiedendo la restituzione anticipata dell’appartamento concessogli in comodato, stante la sopravvenuta necessità della vendita di esso.
Tizio non si oppone. Interviene però volontariamente in causa la moglie Livia, che si oppone al rilascio in quanto assegnataria della casa coniugale.
Il tribunale di Lucca accoglie la domanda di rilascio, fissando per quest’ultimo il termine finale del 31 dicembre 2007. Secondo il tribunale, la scrittura contenente il contratto di comodato non è opponibile a Livia, in quanto priva di data certa; tuttavia deve ritenersi provato l’urgente ed imprevisto bisogno di Cornelia di vendere il complesso immobiliare del quale l’appartamento fa parte, determinato dal conflitto insorto tra le famiglie dei suoi due figli, conviventi in tale complesso, che aveva aggravato lo stato di depressione della madre.
Contro la sentenza del tribunale propone appello Livia, deducendo: che è prevalente il diritto del figlio minore Tiberio di continuare ad abitare nella casa coniugale; che il bisogno di vendita dell’immobile non può considerarsi né urgente né imprevedibile; che la patologia di Cornelia (depressione conseguente alla separazione del figlio) è irrilevante, non avendo essa mai coabitato con i figli e le loro famiglie. Insiste pertanto perché sia rigettata la domanda di rilascio.
Cornelia si costituisce resistendo all’appello e proponendo appello incidentale condizionato al fine di far dichiarare l’accertamento della data della scrittura contenente il comodato.
Nel corso della causa di appello muore Tizio. Per proseguire la causa interviene l’appellante principale Livia, in quanto erede del marito e legale rappresentante del figlio minore, anch’egli erede di Tizio. Ovviamente aderisce al proprio appello principale.
La corte d’appello di Firenze, con sentenza depositata il 24 aprile 2008, rigetta l’appello, affermando che «nel caso concreto il cambio di situazione abitativa non possa in alcun modo compromettere, condizionare, peggiorare o alterare il naturale ed ordinato sviluppo psicologico del minore (presumibilmente sfavorito, invece, da un isolamento dorato, ma privo di utili confronti con la comune quotidianità), e che il suo allontanamento da ambienti tristemente evocativi della figura del padre scomparso, oltre che scenario (e causa) dei forti dissidi tra la madre ed i parenti dal lato paterno, non possa che giovargli. Proprio in considerazione, allora, dell’assorbente ed esclusivo interesse del minore, opposto a quello della madre di perpetuare una situazione di personale privilegio, deve essere confermato l’ordine di rilascio per cessazione del comodato».
Contro tale sentenza ricorre per cassazione Livia, in proprio e quale legale rappresentante del figlio minore.
Il ricorso viene assegnato alla terza sezione della corte di cassazione, la quale decide su di esso con sentenza n. 20612/11, depositata il 7 ottobre 2011. La corte ritiene fondato il primo motivo del ricorso di Livia e, ritenuti assorbiti gli altri, cassa la sentenza e rinvia alla corte d’appello di Firenze in diversa composizione.
L’articolo 1809 del codice civile stabilisce testualmente:
Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.
Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.
La Cassazione rileva che nell’atto introduttivo del giudizio Cornelia ha agito in forza del secondo comma dell’art. 1809 cc, e ciò, nonostante il contratto di comodato da lei invocato prevedesse una data di scadenza. Il tribunale di Lucca ha accolto la domanda proprio perché ha ritenuto accertato l’ «urgente e impreveduto bisogno» di Cornelia di vendere l’appartamento concesso in comodato. La corte d’appello avrebbe dovuto esaminare la questione della sussistenza di tale bisogno, contestato da Livia nel suo appello; invece ha spostato l’attenzione sulle esigenze abitative di Tiberio, figlio minore di Livia e Tizio, questione irrilevante ai fini della decisione.
«Ne deriva», conclude la Corte, «che il giudice del rinvio dovrà accertare la fondatezza dell’appello in relazione ai motivi di impugnazione e all’oggetto del contendere nel senso prospettato e con riferimento alla disciplina dell’art. 1809 e non dell’art. 1810 cc».