Improvvidi silenzi
Maria cita in giudizio l’ex marito Giuseppe per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’omessa informazione, prima e nel corso del matrimonio, circa una diagnosi di gravissima infertilità, a lui nota prima delle nozze, e scoperta casualmente da Maria solo dopo il divorzio. Sostiene Maria che tale condotta è da ritenersi illecita ed idonea a concretare la lesione di diritti fondamentali della persona umana, ai sensi degli articoli 2, 3, 29 e 30 della Costituzione.
Giuseppe si costituisce in giudizio e contesta il fondamento della domanda di risarcimento, della quale chiede il rigetto. Propone inoltre domanda riconvenzionale per ottenere il risarcimento del danno subito a causa della violazione del dovere di mutua assistenza e solidarietà coniugale da parte di Maria, anche in ragione delle numerose azioni instaurate nei suoi confronti successivamente alla separazione.
La causa viene istruita mediante acquisizione di documenti e prova orale.
Il tribunale, dopo aver rigettato una eccezione preliminare di prescrizione sollevata da Giuseppe, entra nel merito della domanda di risarcimento di Maria e ritiene che essa debba essere accolta.
Ricorda anzitutto il tribunale che i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e che la loro violazione non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l’addebito della separazione. La violazione dei doveri, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, può infatti integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’articolo 2059 del codice civile. La mancanza della pronuncia di addebito in sede di separazione non preclude l’azione di risarcimento relativa a detti danni, come affermato dalla corte di cassazione nella sentenza n. 18853 del 15 settembre 2011.
Ricorda il tribunale che in una fattispecie analoga a quella in discussione (avente però ad oggetto un caso di impotentia coeundi e non generandi) la suprema corte ha affermato che la separazione e il divorzio costituiscono strumenti accordati dall’ordinamento per porre rimedio a situazioni di impossibilità di prosecuzione della convivenza o di definitiva dissoluzione del vincolo, precisando però che il comportamento di un coniuge che costituisca causa della separazione o del divorzio non esclude che esso possa integrare gli estremi di un illecito civile. Secondo la Cassazione non possono venire in rilievo ai fini dell’azione risarcitoria nell’ambito delle relazioni familiari comportamenti di minima efficacia lesiva, suscettibili di trovare composizione all’interno della famiglia, ma unicamente quelle condotte che, per la loro intrinseca gravità, si pongano come fatti di aggressione ai diritti fondamentali della persona. La Corte ha inoltre sottolineato che l’intensità dei doveri derivanti dal matrimonio, segnati da inderogabilità ed indisponibilità, non può non riflettersi sui rapporti tra le parti nella fase precedente il matrimonio, imponendo loro, pur in mancanza, allo stato, di un vincolo coniugale, ma nella prospettiva della costituzione di tale vincolo, un obbligo di lealtà, di correttezza e di solidarietà, che si sostanzia anche in un obbligo di informazione su ogni circostanza inerente le proprie condizioni psicofisiche e su ogni situazione idonea a compromettere la comunione materiale e spirituale alla quale il matrimonio è rivolto. Di conseguenza la Corte, nella sentenza n. 9801 del 10 maggio 2005, ha ritenuto che l’aver taciuto al partner, prima del matrimonio, la propria impotentia coeundi costituisca un fatto illecito, astrattamente fonte di danno tanto patrimoniale che non patrimoniale, ove possa ritenersi che l’altro coniuge avrebbe evitato il matrimonio, qualora avesse conosciuto la realtà.
Nel caso oggetto del giudizio del tribunale, lo stesso Giuseppe ha dichiarato, in sede di interrogatorio formale, di non aver parlato alla futura moglie Maria di un certificato medico rilasciatogli qualche settimana prima della celebrazione del matrimonio con Maria, nel quale viene riportata la diagnosi di “oligoastenospermia grave”. E’ vero che Giuseppe ha giustificato tale mancata informazione, assumendo di essere stato rassicurato dallo stesso medico sulla natura non definitiva dell’esito dell’esame. Questo potrebbe escludere, secondo il tribunale, il dolo (omissivo) di Giuseppe, ma non certo la sua colpa grave, sufficiente a fondare la responsabilità aquiliana di Giuseppe. L’esito dell’esame non era rassicurante sulla possibilità di Giuseppe di procreare; Maria aveva diritto ad essere informata su di esso, in modo da poter compiere una scelta consapevole sul proprio futuro. Quel diritto all’autodeterminazione di Maria, tutelato dall’articolo 2 della Costituzione, è stato leso dal comportamento omissivo di Giuseppe.
Lo stesso medico autore della diagnosi, peraltro, chiamato a deporre sul contenuto del colloquio con Giuseppe, pur non ricordando specificamente quello specifico colloquio, ha riferito che in situazioni gravissime come quella accertata per Giuseppe, al limite della sterilità assoluta, è prassi consolidata quella di raccomandare al paziente di informare della patologia diagnosticata la propria moglie o compagna.
L’omissione di tale informazione ha finito con l’impedire a Maria di modulare consapevolmente le proprie scelte future, sia sul piano personale che su quello lavorativo. Ella aveva espresso un forte desiderio di diventare madre, confermato concordemente dai testi escussi, e reso evidente anche dalle cure invasive alle quali si era sottoposta nel corso del matrimonio. Solo dopo alcuni anni, e dopo che Maria si era trasferita all’estero per poter proseguire la convivenza col marito nel luogo in cui egli aveva trovato impiego, i coniugi si sono sottoposti ad accertamenti che hanno evidenziato l’incapacità di generare di Giuseppe.
A Maria, conclude il tribunale, è stato impedito in via definitiva di diventare madre in un’età nella quale normalmente non insorgono problemi per la donna e per il nascituro.
Il danno viene liquidato equitativamente in euro 150.000 e Giuseppe viene condannato a pagare a Maria tale somma, maggiorata di interessi legali dalla data della domanda e spese di giudizio, liquidate in circa diecimila euro complessivi.