Tu uccidi un matrimonio morto! (maramaldi matrimoniali)
Nel 1985 Benito e Claretta contraggono matrimonio concordatario (vale a dire, un matrimonio in chiesa, che vale nell’ordinamento civile in forza del cosiddetto Concordato tra Stato italiano e Chiesa Cattolica).
Su ricorso di Benito, il tribunale ecclesiastico regionale della Liguria dichiara nullo il matrimonio per «grave difetto di discrezione di giudizio del marito», con sentenza pronunciata il 22 giugno 2007. Il tribunale ecclesiastico di appello di Torino conferma tale decisione con decreto del 27 novembre 2007. La sentenza viene dichiarata esecutiva dal Supremo Tribunale della Signatura Apostolica con decreto del 24 gennaio 2008 (questa si chiama efficienza!). Quattro giorni dopo, il tribunale di Chiavari dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio, che quindi cessa di produrre effetti sia nell’ordinamento canonico che in quello civile.
Non contento, Benito si rivolge alla corte d’appello di Torino, chiedendo che sia dichiarata efficace nella Repubblica Italiana la sentenza di nullità emanata dal tribunale ecclesiastico, e la spunta anche stavolta, nonostante l’opposizione della (ormai) ex moglie.
Contro la sentenza della corte d’appello di Torino, emanata il 19 settembre 2009, Claretta propone ricorso per cassazione, fondato su due motivi.
Col primo motivo Claretta sostiene che ha sbagliato la corte d’appello nell’affermare la possibilità della delibazione della sentenza ecclesiastica. La sentenza civile di divorzio conterrebbe a suo avviso una valutazione di validità del vincolo matrimoniale nei limiti di un accertamento incidentale, che però assumerebbe autorità di giudicato ostativo alla delibazione della sentenza ecclesiastica. Giusta l’art. 64 lettera e) della legge 1995/218, infatti, è condizione necessaria della delibazione della sentenza straniera che quest’ultima non sia contraria ad altra sentenza di un giudice italiano passata in giudicato.
La prima sezione civile della Corte di cassazione, nel decidere sul ricorso di Claretta con sentenza n. 9844 depositata il 15 giugno 2012, ritiene infondato questo motivo.
Sostiene la corte che la domanda di cessazione degli effetti del matrimonio (volgarmente detta “di divorzio”) «ha causa petendi o petitum diversi da quelli della domanda di nullità del matrimonio concordatario, investendo il matrimonio e non l’atto col quale è stato costituito il vincolo tra i coniugi. Pertanto, ove nel giudizio di divorzio le parti non introducano esplicitamente questioni sulla esistenza e sulla validità del vincolo — le quali darebbero luogo a statuizioni incidenti sullo status delle persone, e, quindi, da decidere necessariamente, ai sensi dell’art. 34 cpc, con efficacia di giudicato —, l’esistenza e la validità del matrimonio non formano oggetto di specifico accertamento suscettibile di determinare la formazione di giudicato. Ne consegue che, in dette ipotesi, la sentenza di divorzio non impedisce la delibazione della sentenza del tribunale ecclesiastico che abbia dichiarato la nullità del matrimonio concordatario».
Col secondo motivo Claretta lamenta che la corte d’appello abbia trascurato che: il riconoscimento dell’efficacia della sentenza canonica trovava ostacolo nei principi fondamentali dell’ordinamento italiano; il matrimonio è durato circa venti anni e tale circostanza è ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario, costituendo espressione di una volontà di accettazione del rapporto che ne è seguito.
La Cassazione nega fondamento anche a tale doglianza: «in tema di delibazione della sentenza di un tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario per difetto di consenso, la situazione di vizio psichico (ob defectum discretionis iudicii) da parte di uno dei coniugi, assunta in considerazione dal giudice ecclesiastico siccome comportante inettitudine del soggetto ad intendere i diritti ed i doveri del matrimonio al momento della manifestazione del consenso, non si discosta sostanzialmente dall’ipotesi di invalidità contemplata dall’art. 120 cc, cosicché è da escludere che il riconoscimento dell’efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo nei principi fondamentali dell’ordinamento italiano» (l’art. 120 del codice civile stabilisce la nullità del matrimonio stipulato da un coniuge incapace di intendere o di volere).
Né si può attribuire rilievo, secondo la Cassazione, alla durata ventennale del matrimonio. Ciò che rileva, quale situazione ostativa alla delibazione della sentenza del tribunale ecclesiastico che abbia dichiarato la nullità del matrimonio concordatario, è la convivenza prolungata dei coniugi successivamente alla celebrazione del matrimonio, e non la semplice durata di esso. Claretta avrebbe dovuto allegare e dimostrare tale convivenza davanti alla corte d’appello, cosa che però non risulta aver fatto.
Così il ricorso è rigettato, e il matrimonio di Benito e Claretta definitivamente morto e sepolto.