Tre figli ed un padre (per non parlar del cane)
Nel 2009 Marco Tullio chiede al tribunale di Lecce la revisione delle condizioni del divorzio pronunciato tra lui e la ex moglie Olinda, che prevedono a suo carico un contributo complessivo di 750 euro al mese per il mantenimento dei figli Tizio, Caio e Sempronio.
Sostiene Marco Tullio che tre anni prima le parti hanno sottoscritto un “atto di transazione” col quale egli ha trasferito ad Olinda vari beni immobili, tra i quali una tenuta agricola, nella quale era possibile continuare la sua attività di fioricultura, consentendo così ai figli di svolgere un’attività lavorativa redditizia.
Olinda si costituisce in giudizio al solo fine di opporsi alla domanda di revisione riguardante il figlio Sempronio.
Il tribunale, ordinata la chiamata in causa dei tre figli delle parti, con provvedimento del 28 gennaio 2010 dispone la revoca dell’obbligo di mantenimento in relazione a tutti e tre, con decorrenza dalla data di proposizione della domanda di revisione.
Marco Tullio propone reclamo alla corte d’appello di Lecce, pretendendo che la decorrenza della revoca sia anticipata alla data della transazione.
Il reclamo è rigettato, e contro il provvedimento di rigetto Marco Tullio propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
La prima sezione civile della Corte di cassazione rigetta il ricorso di Marco Tullio con sentenza n. 11648 depositata l’11 luglio 2012.
La corte ribadisce anzitutto il principio, consolidato nell’orientamento della sua giurisprudenza, secondo il quale «in materia di revisione dell’assegno di mantenimento per i figli, il diritto di un coniuge a percepirlo ed il corrispondente obbligo dell’altro a versarlo, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell’assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza dal momento dell’accadimento innovativo, anteriore nel tempo rispetto alla data della domanda di modificazione». Principio che, secondo la mia esperienza, molti mariti o ex mariti hanno difficoltà ad accettare: però se ne deve tenere conto, ed occorre rassegnarsi al fatto che esso sia ormai consolidato.
Nel ricorso Marco Tullio lamenta anche che i giudici di merito abbiano trascurato il fatto che i tre figli avevano sottoscritto un documento integrativo della transazione firmata da lui e Olinda, col quale avevano espressamente rinunciato «ai propri diritti alimentari e patrimoniali».
La corte osserva però che ove la rinuncia dei figli, espressa nella pretesa transazione, fosse valida ed efficace, opererebbe con esclusivo riferimento al periodo anteriore alla sua sottoscrizione, posto che i figli non possono rinunciare preventivamente, per altro al di fuori di una procedura giurisdizionale, al diritto, di natura indisponibile, avente ad oggetto il proprio mantenimento.
L’iniziativa giudiziaria di Marco Tullio è diretta invece a far valere l’efficacia di tale rinuncia per il periodo compreso tra la firma della pretesa transazione e la data della domanda di modificazione: periodo per il quale nessuna valida rinuncia avrebbe potuto essere esplicata.
Solo il fatto che nessuna delle controparti si sia costituita nel giudizio di cassazione salva Marco Tullio dalla condanna al rimborso delle spese di lite in loro favore.