Eredità svanita
Il 18 gennaio 1997 Nestore, alla bella età di novantadue anni, stipula un atto di compravendita col quale trasferisce la proprietà di tutti i suoi beni ad Egeria, figlia di una delle sue due figlie, l’unica ancora in vita.
Nel giro di soli cinque mesi succedono due cose: Nestore muore; Genoveffa, figlia della sua figlia premorta, cita in giudizio Egeria e la madre di costei.
Sostiene Genoveffa che: 1) la compravendita del 18 gennaio 1997 era in realtà una donazione, essendo stato previsto un prezzo esiguo rispetto al valore degli immobili, e non essendo comunque la somma ad esso corrispondente mai uscita dalla disponibilità dell’acquirente; 2) tale donazione, avendo esaurito il patrimonio di Nestore, comporta la lesione dei diritti degli delle figlie di Nestore, cui il codice civile (art. 537 comma 2) riserva i due terzi dell’eredità del padre.
Perciò Genoveffa, invocando l’art. 555 del codice civile, chiede che la donazione del nonno sia soggetta a riduzione e che a lei sia attribuita la quota di un terzo che sarebbe spettata alla madre.
Il tribunale rigetta la domanda di Genoveffa con sentenza emessa nel 2002. Secondo il tribunale Genoveffa non può esercitare l’azione di riduzione della donazione del nonno, in quanto non ha accettato l’eredità di costui con beneficio d’inventario. Stabilisce infatti l’art. 564 del codice civile: «il legittimario che non ha accettato l’eredità col beneficio d’inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorché abbiano rinunciato all’eredità». Egeria, beneficiaria della donazione, non è coerede di Genoveffa, cosicchè, in difetto di accettazione dell’eredità col beneficio di inventario, manca una condizione per l’esperimento dell’azione di riduzione della donazione.
Chiarisce il tribunale che l’accettazione con beneficio d’inventario non è necessaria solo quanto l’erede sia pretermesso totalmente: ipotesi non configurabile nel caso concreto, perché Genoveffa è erede legittima.
Non è così, secondo Genoveffa, la quale propone appello, sostenendo che ella avrebbe acquistato la qualità di erede legittima solo dopo il positivo esercizio dell’azione di riduzione.
L’appello viene respinto con sentenza del 2006, e si va in Cassazione.
La Corte decide con sentenza n. 16635, depositata il 3 luglio 2013.
La motivazione è una piacevole lezione di diritto delle successioni.
Condizione fondamentale per chiedere la riduzione delle donazioni o delle disposizioni lesive della porzione di legittima, dice la Corte, è soltanto quella di essere tra le persone indicate nell’art. 557 cc, e cioè di rivestire la qualità di legittimario, mentre la condizione stabilita dall’art. 564, comma 1, della preventiva accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, valesoltanto per il legittimario che rivesta in pari tempo la qualità di erede. Ora, il legittimario totalmente pretermesso, proprio perché pretermesso dalla successione, non acquista per il solo fatto dell’apertura della successione, ovvero per il solo fatto della morte del de cuius, né la qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti: potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l’esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, ovvero dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario.
Una totale pretermissione del legittimario può aversi sia nella successione testamentaria, che nella successione ab intestato.
Il legittimario sarà pretermesso:
a) nella successione testamentaria se il testatore ha disposto a titolo universale dell’intero asse a favore di altri, in base alla considerazione che, a norma dell’art. 457, comma 2 cc, questi non è chiamato all’eredità fino a quando l’istituzione testamentaria di erede non venga ridotta nei suoi confronti;
b) nella successione ab intestato, qualora il de cuius si sia spogliato in vita dell’intero suo patrimonio con atti di donazione, considerato che per l’assenza di beni relitti, il legittimario viene a trovarsi nella necessità di esperire l’azione di riduzione a tutela della situazione di diritto sostanziale che la legge gli riconosce.
Da qui l’ulteriore conseguenza che il legittimario pretermesso, sia nella successione testamentaria, che in quella ab intestato, che impugna per simulazione un atto compiuto dal de cuius a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima, agisce in qualità di terzo e non in veste di erede, condizione che acquista solo in conseguenza del positivo esercizio dell’azione di riduzione, e come tale non è tenuto alla preventiva accettazione dell’eredità con beneficio di inventario.
Pertanto, posto che nel caso esaminato dalla Corte non vi è dubbio sul fatto che il de cuius abbia disposto in vita del suo intero patrimonio con atto di compravendita asseritamente simulato, la Corte di merito avrebbe dovuto — e non lo ha fatto — ritenere Genoveffa legittimaria pretermessa dalla successione ab intestato di Nestore e avrebbe dovuto, pertanto, escludere che per l’esperimento dell’azione di simulazione relativamente al contratto di compravendita, preordinato al successivo eventuale esercizio dell’azione di riduzione, la necessità dell’accettazione dell’eredità di cui trattasi, con beneficio di inventario.
Perciò il ricorso di Genoveffa viene accolto.
La corte di cassazione cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della medesima corte di appello, la quale provvederà anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.