Quando l’agenzia delle entrate agisce male
La società Emme svolge un’attività di factoring: si fa cedere crediti da imprese, pagandoli una parte del loro importo (con ciò realizzando il finanziamento di tali imprese), e quindi cerca di riscuoterli dai debitori ceduti. Chiede ed ottiene dal tribunale di Cagliari un decreto ingiuntivo per un credito di circa un milione di euro, che non viene opposto dal debitore ingiunto e diviene perciò definitivo. Chiesta la dichiarazione di esecutività del decreto alla cancelleria, quest’ultima lo trasmette all’agenzia delle entrate perché liquidi i tributi dovuti, connessi alla sua registrazione.
Stabilisce infatti l’art. 37 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (DPR 26 aprile 1986 n. 131) che i decreti ingiuntivi esecutivi sono soggetti all’imposta di registro.
L’agenzia delle entrate liquida i tributi complessivamente dovuti per la registrazione del decreto nella somma di euro 11.912,75. Importo chiaramente abnorme, cosicché l’avvocato della società va a chiedere spiegazioni. Apprende così che l’agenzia delle entrate pretende il pagamento di tre imposte di registro: due in misura fissa (euro 168 cadauna), quella per il decreto ingiuntivo e quella per il contratto di factoring, ed una in misura proporzionale per la cessione del credito, nella misura dello 0,50% del credito ceduto. E’ considerata inoltre dovuta la somma di euro 5.926,00 a titolo di sanzione per il mancato pagamento dell’imposta proporzionale e di 650 euro a titolo di interessi sulle somme non pagate.
Sbagliato, dice l’avvocato della società Emme: la cessione di credito, in questo caso, non è soggetta all’imposta di registro. L’ordinamento tributario italiano è ispirato al principio dell’alternatività tra IVA e imposta di registro. Le cessioni di credito, quando avvengono nell’ambito di operazioni finanziarie, alle quali è tipicamente riconducibile il contratto di factoring, sono soggette ad IVA (sia pure in regime di esenzione), cosicché non sono soggette ad imposta di registro. Non è pertanto dovuta dalla società l’imposta proporzionale calcolata sull’ammontare del credito ceduto, né tampoco sono dovuti la sanzione e gli interessi pretesi dall’agenzia delle entrate.
Tutto questo viene scritto in una memoria depositata presso l’agenzia delle entrate, con sollecitazione di quest’ultima a modificare, in via di autotutela, l’errata liquidazione dei tributi.
Tale sollecitazione viene ignorata dall’agenzia, che notifica alla società Emme avviso di liquidazione delle imposte pretese, nella misura già nota.
La società Emme paga quanto preteso, ma ricorre contro l’agenzia delle entrate davanti alla commissione tributaria provinciale di Cagliari, chiedendo l’annullamento in parte qua dell’avviso di liquidazione e la condanna dell’agenzia alla restituzione della somma pagata in eccesso.
L’agenzia si costituisce in giudizio con una memoria difensiva nella quale fa anzitutto presente di aver, «a seguito di idoneo riesame della vicenda», «proceduto all’annullamento parziale in autotutela dell’avviso di liquidazione impugnato, riconoscendo non dovute le somme pretese a titolo di imposta proporzionale di registro, con sanzioni ed interessi relativi, in relazione alla cessione di credito menzionata nel decreto ingiuntivo».
Tutto è bene quel che finisce bene, dirà il lettore fiducioso. All’Agenzia non resta che restituire la somma pagata in eccesso dalla contribuente.
Nemmeno per idea: «infatti» — opina l’agenzia — «ai sensi dell’art. 19, c. 1, lett. g) del D.Lgsl. n° 546/1992 è possibile al contribuente richiedere mediante ricorso alle Commissioni Tributarie competenti il rimborso di somme indebitamente versate a titolo d’imposta solo nelle due ipotesi tipiche e tassative di diniego espresso o di tacito rifiuto conseguente ad apposita richiesta di rimborso».
Poiché nel caso presente non vi è stata alcuna richiesta di rimborso in via amministrativa da parte della società Emme, secondo l’agenzia delle entrate la sua domanda di condanna al rimborso «deve essere dichiarata irrituale ed inammissibile».
Tesi ardita, della quale la Commissione tributaria provinciale di Cagliari, decidendo la causa con sentenza depositata il 31 ottobre 2013, fa giustizia in poche ma esemplari righe:
Oltre ad un generale principio di economia dei giudizi che rende necessario definire la questione all’interno del presente processo; se non venisse accolta la domanda del contribuente si raggiungerebbe il perverso risultato di punire il contribuente che a fronte di un avviso di liquidazione paga l’imposta richiesta ed incoraggiare ai contrario i contribuenti che non pagano.
L’Ufficio aveva chiesto il pagamento di oltre 11.000 euro poi per sua stessa ammissione riduce la richiesta ad euro 300 circa: è chiaro e necessario che la differenza debba essere restituita ai contribuente con condanna dell’Ufficio al pagamento delle spese del giudizio liquidate come in dispositivo.
Come evidenziato dalla parte ricorrente, ai sensi dell’art. 68 T.U. 546/92 secondo cornma «Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza».
Perciò la Commissione accoglie il ricorso, dichiara dovuta, a titolo di imposta ed accessori, la sola somma di euro 348,75, condanna l’Ufficio a restituire alla ricorrente la somma di euro 11.564, oltre interessi legali dalla data del pagamento, nonché alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori di legge.