Stato di coma e danno catastrofale
Il giovane Carmelino ha un incidente mentre conduce il suo ciclomotore, che viene urtato da un’automobile.
Riporta la frattura del cranio, in conseguenza della quale entra in coma e muore, senza esserne mai uscito, dopo dodici giorni.
Gli sventurati genitori, anche nella loro qualità di esercenti la potestà sui due figli minori residui, citano in giudizio davanti al tribunale di Siracusa il conducente dell’autovettura e la sua compagnia assicuratrice, nei confronti dei quali chiedono la condanna al risarcimento dei danni.
Il tribunale accoglie la domanda, riconoscendo l’esclusiva responsabilità del conducente dell’autovettura e condannando i convenuti, in solido tra loro, al pagamento di 260.000 euro in favore di ciascuno dei genitori di Carmelino, e di 110.000 euro per ciascuno dei due fratelli di lui; più interessi e spese di lite.
La compagnia propone appello, che viene accolto parzialmente dalla corte d’appello di Catania.
La corte ritiene non superata la presunzione di pari responsabilità nell’incidente posta dall’articolo 2054 del codice civile. Inoltre rigetta sia la domanda di quello che definisce danno morale iure hereditatis che la domanda volta ad ottenere il danno patrimoniale. Ne consegue un drastico ridimensionamento del risarcimento dovuti agli appellati, i quali non si rassegnano e propongono ricorso per cassazione.
La causa viene assegnata alla terza sezione civile della corte di cassazione e discussa all’udienza del 7 novembre 2013. La sentenza, cui viene assegnato il numero 759/14, viene depositata il 16 gennaio 2014.
Con uno dei cinque motivi del ricorso — il quarto — i ricorrenti denunziano «violazione di diritto in ordine al mancato riconoscimento del danno morale iure hereditatis ex art. 2059 c.c.».
Ritengono i genitori del povero Carmelino che la corte d’appello, con distorta applicazione della norma, sia giunta a negare il risarcimento per il pretium doloris sofferto dal congiunto proprio quando la gravità della lesione patita presentava una incisività talmente grave da annientare la sensibilità della persona offesa.
Il motivo viene ritenuto infondato dalla corte di cassazione.
La corte d’appello ha ritenuto che, considerato che il giovane Carmelino è rimasto in stato di incoscienza dal momento dello scontro fino alla morte, non sia configurabile in capo allo stesso un danno morale consistente in una sofferenza transeunte determinata dal trauma. Infatti, come riconosciuto dallo stesso tribunale, nei dodici giorni intercorsi tra l’incidente e la morte, il giovane non ha mai ripreso conoscenza ed è passato dal quarto al settimo grado di coma, senza conseguire alcun miglioramento sia pure temporaneo, tanto che allo stesso non è stato liquidato il danno biologico.
Per la cassazione «la Corte di appello si è attenuta alla giurisprudenza di legittimità in materia di cosiddetto danno catastrofale, che rientra nell’unitaria categoria di danno non patrimoniale, secondo i principi espressi dalla sentenza sez. Unite N. 26972 del 2008, e che si sostanzia nel risarcimento della sofferenza patita dalla vittima nel periodo breve che precede la morte in cui essa ha la possibilità di rendersi conto della gravità del proprio stato e dell’approssimarsi della morte». Questo danno è diverso sia da quello cosiddetto tanatologico, «ovvero connesso alla perdita della vita come massima espressione del bene salute», sia da quello, spettante agli eredi della vittima, per avere quest’ultima «sofferto, per un considerevole lasso di tempo, una lesione della propria integrità psico-fisica costituente un autonomo danno “biologico”, accertabile con valutazione medico legale, tenendo sempre presente che tali denominazioni servono solo per identificare vari aspetti dell’unitario danno non patrimoniale».
Il danno catastrofale, osserva la corte, «può essere trasmesso agli eredi a condizione che sia entrato nel patrimonio del defunto, vale a dire che egli abbia patito quella sofferenza determinata dall’accorgersi della vicina fine della vita». Il che, secondo gli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, insindacabili in cassazione, non è avvenuto nel caso di Carmelino.
Alla corte allora non resta che richiamare la propria giurisprudenza, secondo la quale «in caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo, la sofferenza patita dalla vittima durante l’agonia è autonomamente risarcibile non come danno biologico, ma come danno morale “iure hereditatis”, a condizione però che la vittima sia stata in condizione di percepire il proprio stato, mentre va esclusa anche la risarcibilità del danno morale quando all’evento lesivo sia conseguito immediatamente lo stato di coma e la vittima non sia rimasta lucida nella fase che precede il decesso (Sez. 3, Sentenza n. 28423 del 28/11/2008)».
Poiché anche gli altri quattro motivi di ricorso sono ritenuti inammissibili o infondati, il ricorso viene respinto dalla corte di cassazione, che però risparmia ai ricorrenti le spese dell’ultimo grado di giudizio, integralmente compensate «in considerazione delle contrastanti decisioni di merito assunte durante il lungo iter processuale» (motivazione debole, anche se è comprensibile l’indulgenza verso chi ha subito lo strazio della morte di un figlio).