Chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato
Nel 2002 Vittorio cita in giudizio Elisa davanti al tribunale di Torino.
Racconta Vittorio: «Ho avuto una relazione sentimentale con Elisa. Lei mi ha seguito in Cina, dove mi sono trasferito temporaneamente per ragioni di lavoro. Per cinque anni abbiamo vissuto come marito e moglie [more uxorio, dicono i chierici del diritto]. In quel periodo è nato un figlio. Poi la nostra relazione si è conclusa, e abbiamo regolato i nostri rapporti patrimoniali con due scritture private, con le quali ho assunto obblighi nei confronti di Elisa, anche in relazione al mantenimento di nostro figlio. In queste scritture non si dice nulla sulle somme — per un totale di 120.950.000 lire — che avevo versato su un conto corrente intestato ad Elisa, per realizzarne una gestione maggiormente redditizia».
Vittorio conclude chiedendo al tribunale di condannare Elisa a rendere il conto della gestione della somma versata sul conto corrente e a versargli la somma risultante da essa. In subordine, chiede che la restituzione sia ordinata in forza di una gestione di affari o di arricchimento senza giusta causa.
Elisa si costituisce contestando il fondamento della domanda: «Non è vero», afferma Elisa, «che la somma di cui Vittorio pretende la restituzione sia stata da lui erogata in virtù di un mandato ad amministrare i suoi risparmi. La somma è stata invece versata in adempimento di una obbligazione naturale sorta nell’ambito della convivenza come marito e moglie. Vittorio ha voluto creare una disponibilità finanziaria in mio favore, anche per compensare la perdita del reddito derivante dall’attività di dirigente di una società (circa undici milioni di lire al mese), alla quale ho rinunciato per seguire Vittorio in Cina». Elisa invoca l’applicazione dell’articolo 2034 del codice civile (la cui rubrica è appunto intitolata “Obbligazioni naturali”), in forza del quale «non è ammessa la ripetizione di quanto è stato spontaneamente versato in esecuzione di doveri morali o sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace».
Con la sentenza che conclude il giudizio di primo grado il tribunale riconosce l’arricchimento senza causa invocato in via subordinata da Vittorio ed accoglie la sua domanda.
Per il tribunale le erogazioni effettuate da Vittorio durante la convivenza non possono trovare giustificazione come adempimenti di obblighi morali e sociali, poiché gli stessi (considerata la posizione dei conviventi, tenuto conto delle rispettive condizioni economiche, su un piano di parità, reciprocità e collaborazione), risultano assolti da Vittorio con l’aver provveduto a vitto, alloggio e mantenimento durante la convivenza, e, dopo di essa, attraverso le obbligazioni assunte con le scritture private menzionate nell’atto di citazione.
Elisa propone appello, sostenendo che l’obbligazione naturale sulla quale si fonda la sua eccezione è legata alla deteriore condizione, sotto il profilo economico, derivante dalla sua rinuncia alla carriera, in presenza di una situazione debitoria nota a Vittorio, il quale, per sopperirvi, ha destinato una piccola parte delle proprie entrate — pari a circa il dieci per cento — a procurarle, nell’ambito dei rapporti di solidarietà instauratisi con la convivenza come marito e moglie, non solo vitto e alloggio, ma anche una disponibilità finanziaria per far fronte alle sue esigenze.
L’appello viene rigettato dalla corte d’appello di Torino.
La somma di cui Vittorio ha chiesto la restituzione non poteva essere, secondo la corte, una sorta di indennizzo per la rinuncia alla carriera da parte di Elisa, non risultando che tale scelta sia stata in qualche maniera suggerita o richiesta da Vittorio e non, al contrario, il frutto di una libera valutazione di Elisa. Non si può ritenere, inoltre, che si trattasse di un’integrazione di quanto versato per il mantenimento di Elisa durante la convivenza in Cina, posto che i versamenti effettuati da Vittorio non sono stati periodici, ma sporadici.
Per avere soddisfazione Elisa deve rivolgersi alla cosiddetta Suprema Corte, cioè alla corte di cassazione.
Con sentenza della I sezione civile individuata dal numero 1277/14 e depositata il 22 gennaio 2014, la corte cassa la sentenza della corte di appello di Torino, alla quale rinvia per un nuovo esame della controversia, che tenga conto dei principi affermati.
Ecco i passaggi a mio avviso più significativi della sentenza della Cassazione: «I doveri morali e sociali che trovano la loro fonte nella formazione sociale costituita dalla convivenza more uxorio refluiscono, secondo un orientamento di questa Corte ormai consolidato, sui rapporti di natura patrimoniale, nel senso di escludere il diritto del convivente di ripetere le eventuali attribuzioni patrimoniali effettuate nel corso o in relazione alla convivenza […]. A tale indirizzo, che il Collegio condivide ed al quale intende, anzi, dare continuità, non si è conformata la Corte di appello, la quale ha escluso la ricorrenza degli effetti previsti dall’art. 2034 cc sulla base di una serie di rilievi incongrui, fornendo argomentazioni non adeguate e talora contraddittorie. […] La sentenza impugnata finisce per confondere la spontaneità dell’esecuzione dei doveri morali e sociali prevista dall’art. 2034 cc con l’iniziativa inerente al determinarsi della situazione nella quale detti doveri – dei quali pertanto costituisce soltanto una premessa – trovano la loro scaturigine: allo stesso modo dovrebbe paradossalmente escludersi la soluti retentio del pagamento del debito di gioco, previsto dall’art. 1933, secondo comma, cc come ipotesi tipica di obbligazione naturale, nel caso in cui la scelta di partecipare al gioco sia stata assunta in piena autonomia dal perdente che abbia poi onorato il proprio debito. Per quanto attiene alla qualificazione delle dazioni che costituiscono l’oggetto della controversia, deve in questa sede ribadirsi che non può prescindersi, nell’esaminare la ricorrenza o meno di un adempimento effettuato in virtù di doveri sociali e morali, dall’ambiente socio economico cui appartengono le parti, nonché da un esame della concreta situazione in cui i pretesi adempimenti risultano effettuati. Sotto tale profilo, mentre il riferimento, al fine di escludere la contribuzione ad esigenze personali della E., alla percezione di “vitto e alloggio” costituisce un argomento poco felice e mortificante che non necessita di ulteriori commenti, deve rilevarsi, da un lato, che non risultano adeguatamente considerate le condizioni sociali ed economiche della parti e, dall’altro, che il rilievo attribuito agli accordi di natura economica stipulati al momento della cessazione della convivenza assume, come correttamente denunciato dalla ricorrente, aspetti incongrui dal punto di vista logico, se non addirittura contraddittori. […] Il discrimine fra l’adempimento dei doveri sociali e morali, quale può individuarsi in qualsiasi contributo fra conviventi, destinato al “menage” quotidiano ovvero espressione, come nella specie, della solidarietà fra persone unite da un legame intenso e duraturo, e l’atto di liberalità va individuato, oltre che nella spontaneità, soprattutto nel rapporto di proporzionalità fra i mezzi di cui l’adempiente dispone e l’interesse da soddisfare. Tale requisito, unanimemente riconosciuto dalla dottrina in relazione alle cc.dd. obbligazioni naturali in generale, è stato ribadito da questa Corte proprio con riferimento all’adempimento di doveri morali e sociali nella convivenza more uxorio […]. Tale indagine, ove si prescinda da un irrilevante riferimento alle per altro non cospicue consistenze patrimoniali della donna, non è stata effettuata da parte della corte territoriale – ed a tanto dovrà pertanto provvedersi in sede di rinvio – pur a fronte della deduzione dell’E. circa la relativa esiguità, in rapporto alle capacità patrimoniali e reddituali del V. , delle contribuzioni in esame».