La dura vita del creditore
La società Eta promuove un’esecuzione immobiliare esattoriale nei confronti di Caio, il quale però chiede ed ottiene dal giudice dell’esecuzione di di Terni che sia dichiarata l’improcedibilità di essa esecuzione. Il provvedimento è motivato col fatto che non è stato dimostrato che Caio abbia accettato l’eredità della quale fa parte il bene pignorato.
La società Eta propone opposizione agli atti esecutivi, fondata su questi argomenti: 1) la denuncia di successione è stata presentata all’ufficio competente; 2) Caio ha compiuto atti dispositivi relativi a beni facenti parte dell’eredità, ciò che comporta accettazione tacita dell’eredità.
L’opposizione è rigettata dal tribunale di Terni, il quale ritiene che l’accettazione tacita di eredità non sia sufficiente a rendere procedibile l’esecuzione nei confronti dell’erede che non risulti tale dai registri immobiliari e che, comunque, la trascrizione dell’accettazione dell’eredità, ai sensi dell’articolo 2648 del codice civile, debba precedere la trascrizione dell’atto di pignoramento contro l’erede, sia per assicurare il rispetto del principio della continuità delle trascrizioni, sia, soprattutto, per consentire al giudice dell’esecuzione di accertare la titolarità, in capo all’esecutato, del diritto reale oggetto dell’espropriazione, onde tutelare l’aggiudicatario dal pericolo dell’evizione.
Contro la sentenza del tribunale, dichiarata espressamente non impugnabile dall’art. 618 comma 2 del codice di procedura civile, la società Eta propone ricorso straordinario per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione, denunciando l’errata interpretazione delle norme sull’accettazione dell’eredità e sulla continuità delle trascrizioni.
La terza sezione civile della corte di cassazione decide su tale ricorso con sentenza n. 11638, depositata il 26 maggio 2014.
Con tale sentenza la corte fa applicazione dell’articolo 384 comma 4 del codice di procedura civile, il quale prevede che «non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione».
Disturbano il legislatore le affermazioni stravaganti dei giudici di merito. Ci pensa la Cassazione a prendere in mano la penna rossa e a rimettere le cose in ordine. Si chiama nomofilachia.
Ecco come la corte sistema le cose, affermando principi di eccezionale rilevanza pratica (la sentenza, una volta tanto, è leggibile, perciò basta trascriverne i passi decisivi):
È corretta l’affermazione del giudice a quo per la quale spetta al giudice dell’esecuzione verificare la titolarità, in capo al debitore esecutato, del diritto (di proprietà o diritto reale minore) pignorato sul bene immobile. Questa verifica va compiuta, d’ufficio, mediante l’esame della documentazione prodotta dal creditore procedente ai sensi dell’art. 567, comma secondo, cod. proc. civ. ovvero, allo scopo, integrata su ordine del giudice dell’esecuzione, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo. Si tratta di verifica formale, cioè basata su indici di appartenenza del bene desumibili dalle risultanze dei registri immobiliari; non ha carattere sostanziale, perché la titolarità del diritto sul bene immobile pignorato in capo all’esecutato non è un presupposto dell’espropriazione immobiliare e perché il decreto di trasferimento non contiene l’accertamento dell’appartenenza del bene al soggetto esecutato (cfr. Cass. n. 11090/93, in motivazione); soltanto, spetta al creditore procedente dimostrare, appunto attraverso detta documentazione, la trascrizione di un titolo d’acquisto a favore del debitore esecutato, nonché l’assenza di trascrizioni a carico dello stesso debitore relative ad atti di disposizione del bene, precedenti la trascrizione del pignoramento.
[…]
Secondo il Tribunale di Terni, in forza del principio della continuità delle trascrizioni, la trascrizione del pignoramento effettuata in mancanza della trascrizione dell’acquisto a causa di morte comporterebbe sempre il rigetto dell’istanza di vendita, per essere il pignoramento stesso privo di effetti; con la conseguenza – ritenuta nella sentenza impugnata – che il creditore procedente non potrebbe, in corso di processo esecutivo, ripristinare la continuità delle trascrizioni, malgrado risulti un atto di accettazione dell’eredità non trascritto a favore dell’esecutato.
L’affermazione è errata e va corretta, tenendo distinte le ipotesi di cui appresso.
La trascrizione dell’acquisto mortis causa, che abbia ad oggetto diritti reali immobiliari, va effettuata ai sensi dell’art. 2648 cod. civ..
La norma prevede, al secondo comma, che, per quanto riguarda l’accettazione dell’eredità, essa si opera in base alla dichiarazione del chiamato contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
In questo caso l’accettazione dell’eredità è espressa, ai sensi dell’art. 475 cod. civ.. La verifica, in sede esecutiva, avrà esito positivo, e non si porrà questione alcuna se l’accettazione sia stata trascritta prima della trascrizione del pignoramento sul bene pervenutogli per successione, da parte dell’erede, poi assoggettato ad esecuzione.
Conseguenze identiche ha la trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità che, consistendo, ai sensi dell’art. 476 cod. civ., nel compimento di atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare e che il chiamato non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, ben può essere effettuata dallo stesso erede ai sensi del terzo comma dell’art. 2648 cod. civ..
Peraltro, quest’ultima norma consente che, in mancanza di trascrizione dell’accettazione proveniente dall’erede, se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell’eredità, chiunque possa richiedere la trascrizione di quell’atto, qualora risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
Non vi sono dubbi che la richiesta di trascrizione possa provenire anche dal creditore di colui che abbia assunto la qualità di erede accettando tacitamente mediante atto che rivesta le forme anzidette.
[…]
Secondo il Tribunale di Terni, tuttavia, la richiesta e la relativa trascrizione da parte del creditore che intenda avviare un’azione esecutiva immobiliare dovrebbero precedere l’inizio del processo esecutivo. Si sostiene che la trascrizione del pignoramento effettuata in mancanza della trascrizione dell’accettazione sarebbe priva di effetti ai sensi del primo comma dell’art. 2650 cod. civ. e che la trascrizione tardiva dell’atto anteriore (comportante accettazione tacita dell’eredità), pur ripristinando la continuità delle trascrizioni, non consentirebbe alla trascrizione dell’atto di pignoramento di produrre i suoi effetti retroattivamente ai sensi del secondo comma dell’art. 2650 cod. civ., avendo quest’ultima norma effetti soltanto sostanziali.
L’assunto per il quale, nel caso in esame, opererebbe soltanto il primo comma, e non anche il secondo comma, dell’art. 2650 cod. civ. non è corretto.
Esso, oltre a non trovare alcun riscontro nella lettera della norma, non è condivisibile nemmeno sul piano sistematico, specificamente in ragione delle regole che governano il processo esecutivo, sebbene, come si dirà, queste comportino degli adattamenti del principio della continuità delle trascrizioni, onde garantire la stabilità dell’acquisto dell’aggiudicatario.
[…]
L’acquisto della qualità di erede prescinde dalla trascrizione ex art. 2648 cod. civ., così come da questa prescinde l’individuazione del vero erede, in quanto la trascrizione dell’acquisto mortis causa non vale a dirimere il conflitto tra più aventi causa dallo stesso autore ai sensi dell’art. 2644 cod. civ., non potendosi configurare alcun conflitto tra due acquirenti mortis causa dal medesimo de cuius, dato che almeno uno sarà privo di titolo valido ed efficace.
La trascrizione dell’accettazione dell’eredità assicura però il rispetto del principio della continuità delle trascrizioni di cui all’art. 2650 cod. civ., attribuendo efficacia alle successive trascrizioni o iscrizioni eseguite a carico dell’erede e relative a beni dell’eredità (cfr. Cass. n. 1048/95, in motivazione).
Questa norma non può non operare, anche nel caso in esame, in tutta intera la sua portata.
Se la trascrizione dell’acquisto mortis causa non è effettuata, le trascrizioni ed iscrizioni successive, compresa la trascrizione del pignoramento, non producono effetto a carico dell’acquirente successivo, ai sensi dell’art. 2650, primo comma; ma se, ai sensi dell’art. 2650, secondo comma, la continuità viene ripristinata, le successive trascrizioni ed iscrizioni producono effetto secondo il loro ordine rispettivo (salvo il disposto dell’art. 2644).
Perciò, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, una volta trascritta l’accettazione di eredità e ripristinata la continuità delle trascrizioni (nel presupposto che non vi siano trascrizioni o iscrizioni intermedie e quindi non operi l’art. 2644), pur dopo la trascrizione del pignoramento, questo mantiene i suoi effetti e la trascrizione del successivo decreto di trasferimento avrà, a sua volta, effetto contro coloro che abbiano iscritto o trascritto diritti in epoca successiva alla trascrizione del pignoramento.
Peraltro, in caso di pignoramento di beni di provenienza successoria, la trascrizione del titolo di acquisto mortis causa, oltre a fornire un significativo riscontro dell’appartenenza del bene al soggetto esecutato, […] è indispensabile per preservare dall’evizione l’acquisto dell’aggiudicatario.
Quindi, se in astratto, ciò che rileva perché il processo esecutivo si concluda con una vendita coattiva valida ed efficace è che il soggetto esecutato abbia, accettando l’eredità, acquisito la titolarità del diritto reale sul bene pignorato, sicché si potrebbe prescindere dalla trascrizione dell’accettazione; per assicurare, in concreto, la stabilità della vendita coattiva è necessario che sia rispettata la continuità delle trascrizioni.
[…]
Dato quanto fin qui detto, qualora l’accettazione non sia stata trascritta dall’erede, ma vi sia un atto da cui risulti un’accettazione tacita di eredità, ai sensi dell’art. 476 cod. civ., potrà procedere alla sua trascrizione anche il creditore pignorante, dopo la trascrizione del pignoramento, ma prima della vendita.
Tuttavia, la trascrizione sarà possibile quando si tratti di atto trascrivibile ai sensi dell’art. 2648, comma terzo, cod. civ., cioè risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ovviamente anche se non riferito al bene pignorato, purché avente ad oggetto un bene dell’eredità della cui accettazione si tratta. In tale eventualità, il creditore procedente potrà procedere, eventualmente in un termine assegnato dal giudice dell’esecuzione (ovvero, qualora si tratti di esecuzione esattoriale, come nel caso di specie, prima che l’’agente della riscossione disponga la vendita ai sensi degli artt. 78 e segg. del D.P.R. n. 602 del 1973), a trascrivere l’acquisto mortis causa per accettazione tacita da parte del debitore esecutato esibendo al conservatore il titolo formale da cui risulta l’atto comportante accettazione.
Purtroppo per la società Eta, manca, nel caso di specie, «un’accettazione tacita dell’eredità risultante da un atto trascritto o trascrivibile come tale ai sensi dell’art. 2648 cod. civ.». Ne consegue il rigetto del ricorso.