Una roulette per due
Con verbale di separazione omologato con decreto del tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 20 maggio 2003, Giovanni e Paola convengono di separarsi. I patti omologati dal tribunale prevedono l’affidamento esclusivo delle quattro figlie minori alla madre, con abitazione presso la casa coniugale, regolano il diritto di visita per il padre e dispongono la corresponsione da parte di Giovanni di un assegno mensile di 800 euro per le figlie, oltre al cinquanta per cento delle spese straordinarie.
Con ricorso del 9 giugno 2006, Paola si rivolge al tribunale di Santa Maria Capua Vetere per far dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio. Il tribunale, con sentenza del 2008, in considerazione della nuova disciplina, dispone l’affidamento condiviso delle figlie, confermando peraltro la collocazione e domiciliazione presso la madre, e prevedendo l’obbligo per il padre di contribuire al mantenimento delle figlie mediante versamento di un assegno mensile di 250 euro ciascuna, oltre all’importo degli assegni familiari per il nucleo eventualmente percepiti. Il tribunale conferma l’obbligo di Giovanni del pagamento del cinquanta per cento delle spese straordinarie, in aggiunta all’importo previsto per la contribuzione ordinaria, e liquida, in via forfettaria, 3.716,54 per il rimborso della quota delle spese straordinarie sostenute da Paola nell’interesse delle figlie dal momento della separazione alla domanda di divorzio.
Contro tale sentenza interpone appello Giovanni, chiedendo l’affidamento in via esclusiva delle figlie, l’assegnazione della casa coniugale, la rideterminazione con riduzione dell’assegno di mantenimento ordinario per le figlie, la dichiarazione di non debenza dell’importo di 3.716,54 euro stabilito dal giudice di primo grado.
La corte d’appello di Napoli, in parziale accoglimento dell’appello principale, determina in complessivi 1.000 euro l’assegno a titolo di contributo per il mantenimento della prole, comprensivo delle spese mediche, ludiche e scolastiche, e rigetta la domanda di Paola di condanna al pagamento di 3.716,54 euro. Il giudice di secondo grado rileva la sproporzione tra i redditi di Giovanni e Paola, osserva che entrambi hanno procreato figli al di fuori del matrimonio e convivono con partner dotati di autonomia economica. Ritiene quindi la corte corretta la previsione del tribunale relativa alla debenza degli assegni familiari da parte di Giovanni, mentre osserva che il contributo per le spese straordinarie già sostenute da Paola per le figlie è da ricomprendere nell’assegno mensile, anzitutto perché l’importo di questo è il massimo esigibile da Giovanni in rapporto alle sue sostanze, ed inoltre perché Paola ha preteso il rimborso pro-quota di spese, quali quelle per materiale didattico, per medicine da banco, per tickets di visite cliniche in strutture pubbliche ed altro, che non costituiscono erogazioni straordinarie.
Contro tale sentenza Paola propone ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi. Giovanni resiste con controricorso e propone ricorso incidentale.
La corte di cassazione, sezione I civile, si pronuncia con sentenza n. 18869, depositata l’8 settembre 2014.
Di particolare interesse appare la decisione in merito al terzo e al quarto motivo del ricorso principale proposto da Paola.
Con il terzo motivo Paola ha denunciato violazione degli artt. 147, 148 e 155 del codice civile e dell’art. 30 della Costituzione, per avere la sentenza impugnata ricompreso tutte le spese straordinarie per la prole nell’assegno di mantenimento sostanzialmente così negando il riconoscimento del diritto al contributo per tali spese, e per averle negato altresì il rimborso delle spese già sostenute, annullando il capo di condanna statuito in primo grado, relativo al riconoscimento in suo favore a tale titolo della somma di 3.716,54 euro.
Con il quarto motivo Paola ha denunciato violazione o falsa applicazione degli artt. 147, 148 e 155 del codice civile per avere aprioristicamente escluso dalla determinazione del contributo dovuto da Giovanni per il mantenimento della prole le spese straordinarie in quanto ritenute comprese nell’assegno di mantenimento ordinario.
La corte esamina congiuntamente il terzo e il quarto motivo ritenendoli fondati: «In tema di mantenimento della prole, devono intendersi per spese “straordinarie” quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’art. 155 cc e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell’assegno “cumulativo”, di cure necessarie o di altri indispensabili apporti. Pertanto, pur non trovando la distribuzione delle spese straordinarie una disciplina specifica nelle norme inerenti alla fissazione dell’assegno periodico, deve ritenersi che la soluzione di stabilire in via forfettaria ed aprioristica ciò che è imponderabile e imprevedibile, oltre ad apparire in contrasto con il principio logico secondo cui soltanto ciò che è determinabile può essere preventivamente quantificato, introduce, nell’individuazione del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia».
Si tratta di un’alea, occorre precisare, che è connaturata alle spese straordinarie per i figli. Ciò che stabilisce la corte, e che merita di essere condiviso, è il principio che tale alea deve essere ripartita tra entrambi i genitori. Sarebbe d’altra paradossale, ed estremamente penalizzante per i figli, che essa gravasse interamente proprio sul genitore economicamente più debole.
Perciò la corte cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla corte d’appello di Napoli in diversa composizione.