Tutto può sempre succedere, all'ultimo grado
Il Comune di Vattelapesca cita Lisandro davanti al tribunale di Agrigento, intimandogli lo sfratto per morosità. Afferma che Lisandro occupa senza titolo un immobile comunale, e non ha mai corrisposto alcun canone.
Il tribunale di Agrigento accoglie la domanda di rilascio con sentenza del 3 giugno 2008.
Lisandro propone appello e la corte d’appello di Palermo, con sentenza del 20 ottobre 2011, gli dà ragione.
Osserva la corte che «dalla esposizione giuridica dei fatti contenuta in citazione, la richiesta di rilascio dell’immobile si fonda sulla mancanza di un valido titolo contrattuale che legittimi il godimento e l’uso del bene da parte del convenuto, che non a caso viene qualificato come occupante. Ora, la domanda di restituzione di un immobile detenuto senza titolo che si fonda sulla responsabilità extracontrattuale del detentore in quanto gode abusivamente di un bene senza alcuna legittimazione, è certamente diversa dalla domanda di sfratto per morosità, che è basata sulla risoluzione per inadempimento di un contratto locativo. […] Invero, lo speciale procedimento di convalida di sfratto per morosità, previsto dall’art. 658 cpc, concludendosi necessariamente con una pronuncia di risoluzione del vincolo contrattuale, presuppone necessariamente l’esistenza di un contratto di locazione del quale si chiede la cessazione per l’insolvenza del conduttore e non è utilizzabile per far valere ragioni di credito inerenti ad un rapporto ritenuto inesistente al momento dell’intimazione, come nella specie».
Il Comune propone ricorso per cassazione, lamentando fra l’altro una ultrapetizione da parte della corte d’appello.
La sesta sezione civile della corte di cassazione decide sul ricorso del Comune con sentenza n. 22531, depositata il 23 ottobre 2014.
La sentenza comincia in modo poco promettente per il ricorrente, visto che la corte ne critica l’«esposizione inutilmente lunga» e sostiene che la deduzione di ultrapetizione è stata fatta «confusamente».
Tuttavia il film è a lieto fine per il Comune ricorrente, perché la corte ritiene fondato il suo ricorso per una ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dal Comune e individuata d’ufficio:
«La Corte territoriale, una volta compiuta l’operazione di qualificazione, ha considerato la circostanza a monte della proposizione della domanda per come qualificata come determinativa della non decidibilità nel merito, ma giustificativa della sua reiezione, in quanto il Comune l’aveva proposta con le forme del procedimento per convalida di sfratto, che non consentivano di proporla con riferimento a quella qualificazione, ritenuta giusta dalla stessa Corte.
In tal modo la Corte territoriale ha fatto discendere dall’erroneo utilizzo a suo dire della forma di esercizio speciale dell’azione con il procedimento per convalida, la conseguenza del rigetto nel merito della domanda per come qualificata. Ha cioè considerato come ragione di rigetto nel merito un errore di proposizione della domanda con il rito speciale e, dunque, una ragione di mero rito.
Viceversa, essendosi ormai il procedimento trasformato in procedimento a cognizione piena, la decisione sulla domanda per come qualificata dalla Corte sarebbe dovuta avvenire con lo scrutinio dei suoi eventuali presupposti di fondatezza.
La Corte doveva cioè esaminare se l’occupazione del L. fosse nei confronti del Comune […] assistita o meno da un titolo ad esso opponibile nella sua veste di proprietario dell’immobile.
Al contrario la Corte territoriale ha rigettato la domanda pur qualificata di occupazione senza titolo in ragione del solo suo esercizio erroneo con un atto introduttivo nelle forme del procedimento per convalida. La riprova è che nessun riferimento si fa allo svolgimento della domanda a seguito della trasformazione del rito ed alla sua incidenza.
La Corte ha deciso la causa dando rilievo solo all’erronea instaurazione del procedimento per convalida, completamente disinteressandosi del se un’occupazione senza titolo vi fosse, anche soltanto sopravvenuta ad una situazione di detenzione legittima originaria.
[…]
Il principio di diritto che giustifica l’accoglimento per quanto di ragione del primo motivo è il seguente: “ove il giudice d’appello ritenga che l’azione esercitata in primo grado sia stata esercitata erroneamente con le forme del procedimento per convalida di sfratto per morosità, in quanto la domanda prospettava un’azione di rilascio per occupazione senza titolo e non un’azione di risoluzione per inadempimento di una locazione, non può per ciò solo, cioè per l’erronea attivazione del procedimento speciale, rigettare la domanda qualificata come occupazione senza titolo, ma deve deciderla esaminando se ne ricorrano i presupposti giustificativi e, quindi, valutare se l’occupazione senza titolo sussista oppure no”».
Perciò la corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla corte d’appello, assegnandole il compito di «decidere la domanda di occupazione senza titolo esaminando se di tale occupazione ricorrano o meno i presupposti».