Le insidie dell'usucapione
Nel 1984 Leonzia cita i sette fratelli davanti al tribunale di Messina.
Espone di avere, insieme ai convenuti, ereditato dai genitori un appartamento, del quale peraltro ha sempre goduto in via esclusiva sin dall’apertura della successione, avvenuta oltre venti anni prima. Chiede perciò di essere dichiarata proprietaria esclusiva dell’immobile in virtù di usucapione.
Dei sette fratelli, alcuni si costituiscono contestando il fondamento della domanda. Deducono che non solo l’attrice ha abitato l’immobile per loro concessione, ma che anch’essi in determinati periodi lo hanno liberamente utilizzato. Gli altri fratelli si costituiscono aderendo alla domanda della sorella.
Con sentenza del 6 marzo 2003 il tribunale rigetta la domanda.
Leonzia propone appello, che viene rigettato dalla corte d’appello di Messina con sentenza del 21 gennaio 2009. Viene accolto invece l’appello incidentale dei fratelli dissenzienti, che ottengono così la condanna della sorella alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio in loro favore.
Secondo la corte Leonzia non risulta aver esercitato sull’appartamento alcun potere di fatto inconciliabile con l’altrui compossesso, dato che l’utilizzazione esclusiva dell’immobile da parte di uno dei compossessori di per sé non preclude agli altri di farne uso se e quando lo desiderino; inoltre la prova testimoniale ha permesso di accertare che, nel periodo in esame, gli altri possessori hanno, se pure saltuariamente ed episodicamente, utilizzato l’immobile liberamente e senza essere in alcun modo ostacolati.
Leonzia propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi. I fratelli dissenzienti resistono con controricorso, mentre gli altri non si costituiscono.
Il ricorso viene rigettato dalla II sezione civile della corte di cassazione con sentenza n. 24214 del 13 novembre 2014.
Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 1158 cc) Leonzia si duole del fatto che la corte d’appello abbia errato nel ritenere insussistente agli atti del giudizio la prova di un suo uso esclusivo del bene immobile in controversia.
Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 1144 cc) Leonzia si duole del fatto che la corte d’appello abbia ritenuto rilevante, al fine di escludere il suo possesso esclusivo, il godimento, di modesta portata, da parte dei fratelli dissenzienti, che ha inciso molto debolmente sull’esercizio del diritto da parte sua, che ha utilizzato quel bene quale propria abitazione e, pertanto, con residuale, minima o quasi inesistente capacità di concomitante, autonomo utilizzo per la medesima destinazione, da parte di terzi.
I due motivi sono esaminati congiuntamente dalla corte, che li giudica infondati.
Richiamando principi pacifici in giurisprudenza, la corte osserva che «in tema di compossesso, il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto cosi determinatosi funzionale all’esercizio del possesso ad usucapionem e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell’altro compossessore, risultando necessario, a fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla res communis da parte dell’interessato attraverso un’attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l’onere della relativa prova su colui che invochi l’avvenuta usucapione del bene […]. In particolare, il coerede che dopo la morte del de cuius sia rimasto nel possesso del bene ereditario, può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso; a tal fine, egli, che già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall’uso della cosa comune».
La corte d’appello si è, secondo la cassazione, attenuta a tali principi, cosicché la sua sentenza non merita censure sotto questo aspetto.
Quanto, poi, alla deduzione che il possesso degli altri coeredi sarebbe stato esercitato per spirito di tolleranza, si tratta, secondo la corte, di un richiamo non pertinente agli atti di tolleranza di cui all’art. 1144 cc: «posto che nella specie i fratelli erano compossessori del bene e che l’utilizzo del bene da parte degli stessi costituiva esercizio di un compossesso di cui essi già godevano in forza della successione al comune dante causa».
Con il terzo motivo (omessa motivazione circa un fatto controverso, decisivo per il giudizio) Leonzia lamenta infine che la corte d’appello abbia respinto anche la declaratoria della maturata usucapione spiegata in relazione alla quota di immobile per la quale i diretti interessati avevano dichiarato giudizialmente l’adesione alla domanda dell’attrice.
In astratto ciò sarebbe possibile, dice la corte, sennonché «in nessuna parte del ricorso la ricorrente precisa di avere proposto domanda, in via subordinata, diretta ad ottenere la dichiarazione di acquisto di usucapione relativamente solo alla quota degli altri comproprietari». Né in contrario potrebbe argomentarsi, secondo la corte, «che tale richiesta sia compresa nella domanda di usucapione di tutte le altre quote, comportando una mera riduzione del petitum originario, una volta considerato che essa comporta anche una modifica del fatto costitutivo, che da una situazione di possesso esclusivo viene trasformato in quella di compossesso».