L’avvocato non deve assecondare il cliente imprudente
Con atto di citazione notificato il 15 aprile 2004 Carla Emilia conviene in giudizio innanzi al Tribunale di Perugia l’avvocato Publio Metello, del quale chiede la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali per negligente condotta professionale.
L’attrice sostiene di essere stata patrocinata dall’avvocato Publio Metello in una causa promossa per ottenere il risarcimento dei danni da lei subiti per i mancati messa in opera e collaudo di una lavatrice industriale. Imputa all’avvocato di non aver aderito alla fondata eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta, contrastandola infondatamente e facendo così protrarre per ulteriori dieci anni il giudizio, conclusosi con una declaratoria di incompetenza. Deduce inoltre che l’avvocato Publio Metello ha chiamato in causa l’impresa che aveva effettuato il trasporto della lavatrice, sebbene il diritto da tutelare fosse prevedibilmente già prescritto, tanto che l’eccezione di prescrizione è stata sollevata dalla chiamata in causa ed accolta dal giudice.
Publio Metello si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto della domanda ed imputando la sentenza sfavorevole al difensore che lo ha sostituito dopo la rinuncia al mandato.
Il tribunale rigetta la domanda e compensa integralmente le spese di giudizio.
Su appello di Carla Emilia, la corte d’appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l’avvocato Publio Metello a rimborsare a Carla Emilia la somma pagata, a titolo di rifusione delle spese di lite, al terzo incautamente chiamato in giudizio, nonché metà della somma versata a Publio Metello a titolo di compenso.
Publio Metello ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi.
Il ricorso viene assegnato alla terza sezione civile della corte, che si pronuncia con sentenza n. 10289, depositata il 20 maggio 2015.
Publio Metello lamenta anzitutto che la corte d’appello, nel ritenere sussistente la sua colpa professionale per aver chiamato in causa il terzo, nonostante fosse prevedibile che questi avrebbe, come poi effettivamente accaduto, proposto l’eccezione di prescrizione, non avrebbe considerato che la scelta di procedere a tale chiamata era stata concordata tra il professionista e la cliente e da questa approvata, il che escluderebbe ogni sua responsabilità.
Il motivo viene liquidato come infondato dalla corte di cassazione: «Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che va ribadito in questa sede, la responsabilità professionale dell’avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza media esigibile ai sensi dell’art. 1176, secondo comma, cc; tale violazione, ove consista nell’adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli al cliente, non è né esclusa né ridotta per la circostanza che l’adozione di tali mezzi sia stata sollecitata dal cliente stesso, essendo compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell’attività professionale […], peraltro essendo tenuto l’avvocato ad assolvere, sia all’atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, non solo al dovere di informazione del cliente ma anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione dello stesso ed essendo tenuto, tra l’altro, a sconsigliare il cliente dall’intraprendere o proseguire un giudizio dall’esito probabilmente sfavorevole».
Parole inequivocabili, che ogni avvocato dovrebbe far incidere sulla porta del suo studio.
I due motivi residui non hanno miglior fortuna, cosicché il ricorso dell’avvocato Publio Metello viene rigettato. In più egli, che in appello se l’era cavata con la compensazione delle spese, viene condannato a rifondere a Carla Emilia le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.200 euro oltre accessori.