Il notaio che sbaglia risarcisce anche i terzi
Con citazione notificata nel 2001 la Banca conviene il Notaio e il Fallimento della Società Alfa davanti al tribunale di Roma.
Espone di aver concesso alla società fallita otto mutui fondiari, su domande corredate da relazioni notarili redatte dal Notaio.
Il notaio, racconta la Banca, nelle sue relazioni ha omesso di rilevare l’esistenza di un vincolo archeologico, imposto nel 1980 dal Ministero dei beni culturali, vincolo che ha comportato l’annullamento della concessione edilizia a favore della Società Alfa e la demolizione delle opere realizzate. Il mancato rilievo da parte del Notaio del vincolo di inedificabilità ha causato l’erronea valutazione di idoneità della garanzia ipotecaria prestata con riguardo ai consistenti finanziamenti concessi alla Società Alfa, peraltro poi dichiarata fallita dal Tribunale di Roma.
La Banca chiede pertanto, in via principale, di accertare la responsabilità del Notaio per l’omissione compiuta, e di condannare il medesimo al risarcimento dei danni che sono conseguiti. In via subordinata, chiede di accertare che l’inadempimento del Notaio ha cagionato gravi pregiudizi alla società Alfa e di condannare il Notaio al risarcimento di tali danni a favore della Banca, in via surrogatoria ai sensi dell’articolo 2900 del codice civile.
Il Fallimento si costituisce e propone direttamente la domanda di risarcimento nei confronti del Notaio. Quest’ultimo si costituisce, contesta il fondamento delle domande proposte nei suoi confronti e comunque chiama in causa la propria compagnia di assicurazioni per la responsabilità civile professionale.
Il Tribunale di Roma accoglie la domanda principale proposta dalla Banca, rigetta quella del Fallimento e condanna la compagnia assicuratrice a tenere indenne il notaio dalle conseguenze negative del giudizio.
Gli appelli proposti dal Notaio e dal Fallimento sono rigettati dalla corte d’appello di Roma con sentenza del 22 novembre 2011, contro la quale il Notaio propone ricorso per cassazione.
La causa viene assegnata alla seconda sezione della corte, che decide con sentenza n. 9320 del 15 aprile 2016, depositata il successivo 9 maggio.
Col terzo motivo di ricorso il Notaio sostiene la contraddittorietà della motivazione della corte d’appello circa l’eccepita insussistenza di ogni rapporto negoziale tra il Notaio e la banca mutuante, avendo il primo ricevuto incarico dalla società fallita, ed essendo la seconda rimasta terzo non beneficiario della prestazione contrattuale.
Osserva in contrario la corte di cassazione che «la relazione notarile preliminare redatta nel corso di un’istruttoria di un mutuo bancario determina, in ogni caso, l’assunzione di obblighi non soltanto nei confronti del mutuatario, il quale abbia da solo dato incarico al notaio di effettuare le visure, ma pure nei confronti della banca mutuante. E ciò o intendendo l’istituto bancario quale terzo ex art. 1411 cc, che si beneficia del rapporto contrattuale di prestazione professionale concluso dal cliente mutuatario, il quale abbia richiesto l’opera del notaio (come argomentato dai giudici del merito nel caso qui in esame); oppure ritenendosi che nella fattispecie comunque sussista un’ipotesi di responsabilità “da contatto sociale”, fondata sull’affidamento che la banca mutuante ripone nel notaio, in quanto esercente una professione protetta, ed avente perciò lo stesso contenuto di un’obbligazione contrattuale (cfr. Cass. 23 ottobre 2002, n. 14934), e ciò indipendentemente dalla formale assunzione della qualità di committente nel contratto di opera professionale. Il danno causato al mutuante per l’inesatta o incompleta informazione contenuta nella relazione notarile preliminare sarà quindi da parametrare sulla colposa induzione dell’istituto di credito ad accettare in ipoteca, con riguardo al finanziamento, un bene non idoneo a garantire la restituzione del credito erogato».
Nemmeno gli altri due motivi di ricorso sono ritenuti meritevoli di accoglimento, cosicché il Notaio perde la causa e paga alla Banca anche le spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 10.200 oltre accessori di legge.