Generosità e prodigalità
Il codice civile prevede che possano essere inabilitati «coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici».
Alla persona inabilitata viene sottratta la capacità di compiere atti giuridici che eccedono l’ordinaria amministrazione. Le viene nominato un curatore, che deve dare il suo consenso alla riscossione dei capitali (sotto la condizione di un idoneo impiego) e alla costituzione in giudizio. Per gli altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione serve, oltre al consenso del curatore, l’autorizzazione del giudice tutelare o del tribunale (a seconda del tipo di atto).
Bruno viene inabilitato dal tribunale di Roma su richiesta delle sue tre figlie, in quanto prodigo. Gli vengono rimproverati numerosi atti di prodigalità: il versamento della somma di 120.000,00 euro ad una coppia di amici, quale corrispettivo per l’occupazione, vita natural durante, di una parte del loro immobile; l’acquisto e la ristrutturazione di un appartamento in favore del figlio Giorgio; la cointestazione di titoli all’amica ed al figlio; il pagamento di somme in favore della ex moglie e della madre anziana; i rimborsi in favore del fratello di spese non documentate.
Su appello di Bruno, la corte d’appello di Roma rigetta la domanda di inabilitazione, revoca la nomina del curatore provvisorio, e in reiezione del’appello incidentale delle figlie ricorrenti respinge la richiesta di trasmissione degli atti al giudice tutelare per la valutazione in ordine all’apertura di un’amministrazione di sostegno del loro genitore.
La corte d’appello ritiene che le rilevanti dismissioni immobiliari e gli investimenti criticati dalle ricorrenti non esprimano l’asserita tendenza allo sperpero, «per incapacità di apprezzare il valore del denaro» o per «frivolezza, vanità od ostentazione».
Le critiche e le censure svolte dalle tre figlie, che da circa un ventennio non si sono curate del padre, essendosi da lui allontanate senza più cercarlo, mirano secondo la corte a finalità conservative di un patrimonio che invece il suo titolare è libero di «investire» per gratitudine, affetto e riconoscenza verso chi gli è vicino.
Le figlie di Bruno propongono ricorso per cassazione, che viene deciso dalla prima sezione civile della corte di cassazione con sentenza n. 786/17, depositata il 13 gennaio 2017.
Il ricorso, articolato in cinque motivi, viene respinto.
La corte di cassazione riconosce alla corte d’appello di aver «mostrato di aver bene assimilato l’insegnato, tanto autorevole quanto risalente, espresso da questa Corte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6805 del 1986) secondo cui la prodigalità, cioè un comportamento abituale caratterizzato da larghezza nello spendere, nel regalare o nel rischiare, eccessiva rispetto alle proprie condizioni socio-economiche ed al valore oggettivamente attribuibile al denaro, configura autonoma causa di inabilitazione, ai sensi dell’art. 415 secondo comma cod. civ., indipendentemente da una sua derivazione da specifica malattia o comunque infermità, e, quindi, anche quando si traduca in atteggiamenti lucidi, espressione di libera scelta di vita, purché sia ricollegabile a motivi futili (ad esempio, frivolezza, vanità, ostentazione del lusso, disprezzo di coloro che lavorano, dispetto verso vincoli di solidarietà familiare). Ne discende che il suddetto comportamento non può costituire ragione d’inabilitazione del suo autore, quando risponda a finalità aventi un proprio intrinseco valore (nella specie, aiuto economico verso persona estranea al nucleo familiare, ma legata da affetto ed attrazione)».
Le tre figlie soccombenti sono condannate in solido al pagamento in favore del padre delle spese processuali del giudizio di cassazione, liquidate in euro 5.200,00, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.