Dilemmi del trasportato incidentato
Sofia cita in giudizio davanti al tribunale di Marano il marito Pasquale e la sua compagnia assicuratrice. Chiede il risarcimento dei danni da lei subiti in un incidente stradale nel quale viaggiava come trasportata a bordo dell’auto condotta dal marito. Sostiene che, mentre questi stava effettuando una manovra di svolta a sinistra, la vettura è stata urtata con violenza da un’altra automobile.
Si costituisce in giudizio la sola compagnia.
Il tribunale rigetta la domanda e condanna Sofia al pagamento delle spese di lite. La sentenza viene impugnata da Sofia davanti alla corte d’appello di Napoli, che però rigetta il gravame, sia pure compensando le spese del secondo grado di giudizio.
A detta della corte, è pacifico che Sofia viaggiava a bordo dell’auto condotta dal marito e che aveva per questo riportato lesioni personali. Non può tuttavia trovare applicazione, come preteso da Sofia, l’articolo 2055 del codice civile, secondo il quale «Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno». Ciò, in quanto Sofia ha rivolto la domanda risarcitoria nei confronti del marito vettore «pur ritenendolo, in sostanza, esente da colpa», poiché nella descrizione del sinistro da lei compiuta la colpa è da porre integralmente a carico del conducente dell’altro veicolo.
Non sia mai detto che la questione non finisca davanti alla corte di cassazione. Si tratta della terza sezione civile, che decide sul ricorso di Sofia con sentenza numero 4205, depositata il 17 febbraio 2017.
Troppi 17 nella data, dirà qualcuno, e l’esito della causa gli dà ragione.
Sofia sostiene che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che nella ricostruzione del sinistro il marito sarebbe stato considerato non responsabile dello stesso, perché «è evidente che la domanda di condanna al risarcimento dei danni contiene in sé la domanda di accertamento della responsabilità (quanto meno concorrente ex artt. 2054 e 2055 cod. civ.) dei convenuti stessi, che è il presupposto logico, ed implicito, della domanda di condanna». Aggiunge che, in quanto trasportata, non era tenuta né ad allegare né a provare la responsabilità del vettore.
La corte di cassazione dubita sull’ammissibilità del motivo del ricorso, ma coglie l’occasione per un piccolo ripasso sulle regole riguardanti il risarcimento danni dei trasportati negli incidenti stradali:
«È pacifico, infatti, che il soggetto trasportato può agire per il risarcimento dei danni sia contro il vettore che contro l’altro conducente; nei confronti di quest’ultimo, il titolo di responsabilità non può che essere extracontrattuale, mentre nei confronti del vettore il titolo può essere anche di natura contrattuale, ove un contratto vi sia o sussista, comunque, un interesse economico del vettore; tant’è che la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che in caso di trasporto amichevole o di cortesia, diversamente dall’ipotesi del trasporto gratuito, non è applicabile la presunzione di cui all’art. 1681 cod. civ., proprio perché manca un titolo contrattuale […].
In realtà, sia avvalendosi dei criteri della responsabilità da contratto che di quelli da fatto illecito, in entrambi i casi si tratta di utilizzare una presunzione, che è pressoché identica nelle due fattispecie, nonostante le lievi differenze lessicali tra l’art. 1681, primo comma, cod. civ. (secondo cui il vettore è responsabile se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno) e l’art. 2054, primo comma, cod. civ. (secondo cui il conducente è obbligato a risarcire il danno se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno).
Nella specie, però, come si è detto, la Corte napoletana ha correttamente rilevato che l’odierna ricorrente aveva indirizzato la propria pretesa risarcitoria nei confronti del vettore “pur ritenendolo, in sostanza, esente da colpa”, poiché nella descrizione del sinistro da lei compiuta la colpa era da porre integralmente a carico del conducente dell’altro veicolo. Ne consegue che, a prescindere dal tipo di presunzione in concreto invocata, è la stessa impostazione della domanda risarcitoria a dimostrare che la presunzione è stata superata, perché la domanda è stata posta nei confronti di un soggetto esente da colpa, e ciò per ammissione della stessa danneggiata; non sussiste, quindi, alcuna violazione di legge».
In conclusione, rigetto del ricorso e condanna di Sofia «al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 10.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge».