A volte la spunta il marito
Il tribunale di Milano dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Virginio e Linda, respingendo la domanda di assegno divorzile proposta da quest’ultima.
Il gravame di Linda viene rigettato dalla corte d’appello di Milano con sentenza del 27 marzo 2014.
Linda ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi.
La prima sezione civile della corte decide con sentenza n. 11504, depositata il 10 maggio 2017.
Di tale sentenza si è parlato molto sui giornali, a causa di un mutamento di indirizzo della corte nell’interpretazione dell’articolo 5 comma 6 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 (cosiddetta “legge sul divorzio”).
Ecco il testo della disposizione: «Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive».
Secondo un indirizzo consolidato della corte, fissato in due sentenze delle sezioni unite del 1990, il parametro di riferimento per valutare l’adeguatezza dei mezzi del richiedente è stato sinora individuato nel «tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio stesso, fissate al momento del divorzio» (così la sentenza delle sezioni unite n. 11490 del 1990, pagina 24).
Ora la corte ritiene che tale orientamento non sia attuale, per una serie di ragioni che indica analiticamente, la principale delle quali è che «il parametro del «tenore di vita» […] collide radicalmente con la natura stessa dell’istituto del divorzio e con i suoi effetti giuridici: infatti […] con la sentenza di divorzio il rapporto matrimoniale si estingue sul piano non solo personale ma anche economico-patrimoniale — a differenza di quanto accade con la separazione personale, che lascia in vigore, seppure in forma attenuata, gli obblighi coniugali di cui all’art. 143 cod. civ. —, sicché ogni riferimento a tale rapporto finisce illegittimamente con il ripristinarlo — sia pure limitatamente alla dimensione economica del “tenore di vita matrimoniale” ivi condotto — in una indebita prospettiva, per così dire, di “ultrattività” del vincolo matrimoniale».
La corte ritiene pertanto superato il parametro del tenore di vita in costanza di matrimonio, e ritiene che il parametro da applicare «vada individuato nel raggiungimento dell’”indipendenza economica” del richiedente: se è accertato che quest’ultimo è “economicamente indipendente” o è effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto il relativo diritto»
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Posto che questo conduce al rigetto del ricorso di Linda, vorrei dire due cose a proposito delle conseguenze della sentenza della corte.
Primo: questa sentenza non serve a nulla a chi paga un assegno divorzile in forza di una sentenza già passata in giudicato. Stabilisce l’articolo 9 della legge sul divorzio: «Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6».
Ora, tra i giustificati motivi sopravvenuti può sicuramente rientrare il cosiddetto jus superveniens, cioè disposizioni di legge che regolano la materia entrate in vigore successivamente alla sentenza di divorzio, ma tenderei invece ad escludere la rilevanza del mutamento di orientamento giurisprudenziale.
Secondo: non è affatto detto che i giudici di merito si adeguino all’orientamento espresso dalla sentenza commentata sopra, anziché a quello tradizionale, come ha fatto, ad esempio, il tribunale di Udine in una sentenza successiva di appena tre settimane a quella della corte di cassazione.
La sentenza numero 11504 è sicuramente uno strumento in più nelle mani dei difensori del coniuge “forte” che sta divorziando (quasi sempre il marito), ma l’esito non è garantito, come ben sanno tutti coloro che hanno familiarità con i tribunali.