Ogni coerede può agire anche per l’adempimento del credito ereditario pro quota
Muore Caio, lasciando eredi moglie e tre figli (un maschio e due femmine).
La moglie e le figlie si rivolgono alla Grande Banca, presso la quale Caio aveva un conto corrente cointestato con la moglie e un conto deposito sul quale risultano in giacenza vari titoli scadenti a breve. Comunicano la morte di Caio e chiedono di prelevare le somme depositate e disinvestire i titoli.
La Grande Banca però rifiuta, non essendoci l’adesione alla richiesta del figlio di Caio, tal Sempronio.
Moglie e figlie di Caio si rivolgono allora al tribunale di Venezia, davanti al le citano la Grande Banca e Sempronio. Chiedono che la banca sia condannata a versare loro le somme appartenenti al de cuius nei limiti delle quote vantate, con la condanna di entrambi i convenuti al risarcimento del danno scaturente dal nuovo investimento eseguito contro la loro volontà nonché dal rifiuto di restituzione delle somme dovute pro quota. Il tribunale, con sentenza emessa nel 2010 accerta che la comunione ereditaria ricomprende il 50% del saldo del conto corrente bancario cointestato al de cuius e del conto titoli acceso presso la medesima filiale ed assegna alle attrici, per la quota di rispettiva competenza, le somme ed i titoli, condannando la la Grande Banca e Sempronio al risarcimento del danno in misura pari agli interessi legali sulle quote del saldo del conto corrente e del controvalore dei titoli.
La corte d’appello di Venezia, a seguito di appello di Sempronio e di appello inci- dentale della Grande Banca, con sentenza emessa nel 2016, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda delle attrici, condannando queste ultime al rimbor-so delle spese del doppio grado in favore della banca, compensando invece le spese tra le attrici ed il coerede.
La corte ritiene che poiché l’azione del singolo partecipante alla comunione è sempre svolta nell’esclusivo interesse della comunione, ciò esclude che il coerede possa agire per il pagamento della quota parte del credito ereditario nel proprio esclusivo interesse, come avvenuto nella fattispecie, attesa anche l’opposizione frapposta dall’altro convenuto.
Alla moglie e alle figlie di Caio non resta che proporre ricorso per cassazione.
Il ricorso viene assegnato alla sesta sezione civile della corte di cassazione, che decide su di esso con ordinanza n. 27417/17, depositata il 20 novembre 2017.
La corte accoglie il primo motivo del ricorso: «La lettura delle motivazioni della sentenza della Sezioni Unite n. 24657/2007, alla quale pur dichiara di volersi conformare la sentenza impugnata, consente di avvedersi che la Corte riconosce a ciascun coerede di poter agire nei confronti del debitore del de cuius per la riscossione dell’intero credito ovvero della quota proporzionale a quella ereditaria vantata, senza la necessità del coinvolgimento degli altri coeredi, e soprattutto senza che venga in alcun modo precisato che l’iniziativa del coerede sia ammessa solo allorquando avvenga nell’interesse della comunione. Appare evidente che nel ragionamento delle Sezioni Unite, ferma restando la necessità di ricomprendere nell’eventuale divisione dell’asse ereditario i crediti, l’avvenuta riscossione da parte di un coerede di tutto o parte del credito stesso, potrà incidere nell’ambito delle operazioni divisionali dando vita a delle pretese di rendiconto, tramite anche eventuali compensazioni tra diverse poste creditorie, ma senza che ciò precluda al singolo di poter immediatamente attivarsi per la riscossione anche solo del credito in proporzione della sua quota. […] Deve pertanto ribadirsi, in adesione a quanto statuito dalle Sezioni Unite, che ogni coerede può agire anche per l’adempimento del credito ereditario pro quota, e senza che la parte debitrice possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, dovendo trovare risoluzione gli eventuali contrasti insorti tra gli stessi nell’ambito delle questioni da affrontare nell’eventuale giudizio di divisione».
La sentenza d’appello viene pertanto cassata, con rinvio ad altra sezione della cor- te d’appello di Venezia che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
La moglie e le figlie si rivolgono alla Grande Banca, presso la quale Caio aveva un conto corrente cointestato con la moglie e un conto deposito sul quale risultano in giacenza vari titoli scadenti a breve. Comunicano la morte di Caio e chiedono di prelevare le somme depositate e disinvestire i titoli.
La Grande Banca però rifiuta, non essendoci l’adesione alla richiesta del figlio di Caio, tal Sempronio.
Moglie e figlie di Caio si rivolgono allora al tribunale di Venezia, davanti al le citano la Grande Banca e Sempronio. Chiedono che la banca sia condannata a versare loro le somme appartenenti al de cuius nei limiti delle quote vantate, con la condanna di entrambi i convenuti al risarcimento del danno scaturente dal nuovo investimento eseguito contro la loro volontà nonché dal rifiuto di restituzione delle somme dovute pro quota. Il tribunale, con sentenza emessa nel 2010 accerta che la comunione ereditaria ricomprende il 50% del saldo del conto corrente bancario cointestato al de cuius e del conto titoli acceso presso la medesima filiale ed assegna alle attrici, per la quota di rispettiva competenza, le somme ed i titoli, condannando la la Grande Banca e Sempronio al risarcimento del danno in misura pari agli interessi legali sulle quote del saldo del conto corrente e del controvalore dei titoli.
La corte d’appello di Venezia, a seguito di appello di Sempronio e di appello inci- dentale della Grande Banca, con sentenza emessa nel 2016, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta la domanda delle attrici, condannando queste ultime al rimbor-so delle spese del doppio grado in favore della banca, compensando invece le spese tra le attrici ed il coerede.
La corte ritiene che poiché l’azione del singolo partecipante alla comunione è sempre svolta nell’esclusivo interesse della comunione, ciò esclude che il coerede possa agire per il pagamento della quota parte del credito ereditario nel proprio esclusivo interesse, come avvenuto nella fattispecie, attesa anche l’opposizione frapposta dall’altro convenuto.
Alla moglie e alle figlie di Caio non resta che proporre ricorso per cassazione.
Il ricorso viene assegnato alla sesta sezione civile della corte di cassazione, che decide su di esso con ordinanza n. 27417/17, depositata il 20 novembre 2017.
La corte accoglie il primo motivo del ricorso: «La lettura delle motivazioni della sentenza della Sezioni Unite n. 24657/2007, alla quale pur dichiara di volersi conformare la sentenza impugnata, consente di avvedersi che la Corte riconosce a ciascun coerede di poter agire nei confronti del debitore del de cuius per la riscossione dell’intero credito ovvero della quota proporzionale a quella ereditaria vantata, senza la necessità del coinvolgimento degli altri coeredi, e soprattutto senza che venga in alcun modo precisato che l’iniziativa del coerede sia ammessa solo allorquando avvenga nell’interesse della comunione. Appare evidente che nel ragionamento delle Sezioni Unite, ferma restando la necessità di ricomprendere nell’eventuale divisione dell’asse ereditario i crediti, l’avvenuta riscossione da parte di un coerede di tutto o parte del credito stesso, potrà incidere nell’ambito delle operazioni divisionali dando vita a delle pretese di rendiconto, tramite anche eventuali compensazioni tra diverse poste creditorie, ma senza che ciò precluda al singolo di poter immediatamente attivarsi per la riscossione anche solo del credito in proporzione della sua quota. […] Deve pertanto ribadirsi, in adesione a quanto statuito dalle Sezioni Unite, che ogni coerede può agire anche per l’adempimento del credito ereditario pro quota, e senza che la parte debitrice possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, dovendo trovare risoluzione gli eventuali contrasti insorti tra gli stessi nell’ambito delle questioni da affrontare nell’eventuale giudizio di divisione».
La sentenza d’appello viene pertanto cassata, con rinvio ad altra sezione della cor- te d’appello di Venezia che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.