La ricognizione di un debito può essere anche implicita
Stabilisce l’articolo 1988 del codice civile: «La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale. L’esistenza di questo si presume fino a prova contraria».
Remo, amministratore di condominio, cessato dall’incarico riceve dal suo successore un documento, sottoscritto da quest’ultimo, dal quale si evince la situazione contabile del condominio alla data di cessazione della carica da parte di Remo, e l’esistenza di un debito dell’amministratore uscente.
Passato un certo tempo, Remo cita il condominio davanti al tribunale di Torino, al quale chiede la condanna del convenuto al pagamento di quanto, secondo quel documento, risulta a lui dovuto, diminuito dell’ammontare di tre acconti ricevuti successivamente.
Contumace il condominio, il tribunale, individuando nel documento prodotto da Remo un atto ricognitivo di debito, e in assenza di prova contraria riguardo al rapporto sottostante, accoglie la domanda.
La corte d’appello di Torino, a seguito di appello del condominio, conferma la sentenza di primo grado.
Il condominio proponericorso per cassazione.
Il ricorso viene assegnato alla seconda sezione civile della corte di cassazione, che decide su di esso con ordinanza n. 9097/2018, depositata il 12 aprile 2018.
Lamenta il condominio che la corte d’appello abbia ritenuto che il documento contabile sottoscritto dal nuovo amministratore integri gli estremi di una ricognizione di debito da parte del Condominio perché, comunque, non sarebbe provato il credito vantato oggetto del giudizio.
Il ricorso non va a buon fine.
La corte afferma che «il riconoscimento di un debito non esige formule speciali e può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all’intento pratico di riconoscere l’esistenza di un diritto, ma può risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell’effetto ricognitivo. L’atto di riconoscimento, infatti, non ha natura negoziale, né carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva. […] Non vi è dubbio che i dati accertati dalla Corte distrettuale integrano gli estremi di un riconoscimento di debito. La Corte distrettuale […] ha concluso, come è giusto che fosse, che in forza del riconoscimento incombeva sul Condominio dimostrare l’inesistenza del debito e tale prova, non solo non è stata fornita, ma, sarebbe stata del tutto in contrasto con il suo adempimento, seppure parziale».
Perciò il ricorso viene respinto e il condominio condannato a pagare le spese del giudizio di legittimità.