La storia infinita dell'assegno di divorzio
Pippo e Clara si sposano nel 1978.
Si separano consensualmente nel 2007, sottoscrivendo un accordo fondato sul riequilibrio dei loro patrimoni che non prevede la corresponsione di alcun assegno da parte di un coniuge il favore dell’altro.
Nel 2012 divorziano, e stavolta Clara ottiene dal tribunale il riconoscimento di un consistente assegno divorzile a carico di Pippo: quattromila euro al mese.
Su appello di Pippo, la corte d’appello riforma la sentenza del tribunale, negando il diritto di Clara all’assegno divorzile e condannandola alla restituzione delle somme percepite a tale titolo.
A sostegno di tale decisione, la corte applica l’orientamento espresso nella nota sentenza della Cassazione n. 11504 del 2017, secondo il quale il fondamento dell’attribuzione dell’assegno divorzile è la mancanza di autosufficienza economica dell’avente diritto. Nel merito ritiene che Clara non sia in tale condizione, in quanto percettrice di uno stipendio decisamente superiore alla media nonché di un cospicuo patrimonio mobiliare ed immobiliare. Precisa che l’attribuzione dell’assegno di divorzio da parte del tribunale è stata fondata sull’orientamento, superato da quello più recente, fondato sul criterio del tenore di vita, peraltro potenziale, goduto dal richiedente, nel corso dell’unione coniugale, da valutarsi alla stregua delle capacità patrimoniali ed economiche delle parti. Nel caso sottoposto alla corte, pur essendovi un’evidente differenza nelle predette capacità economiche e patrimoniali in favore dell’ex marito, l’agiatezza della ex moglie conduce la corte ad escludere la ricorrenza dei requisiti attributivi dell’assegno: in sostanza, il difetto di autosufficienza economica.
Clara propone ricorso per cassazione e, consapevole del recente precedente a lei sfavorevole, chiede e ottiene che il ricorso sia rimesso alle sezioni unite della corte. L’articolo 374 del codice di procedura civile prevede che la corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza: condizioni entrambi sussistenti nel caso del ricorso di Clara.
Le sezioni unite si pronunciano con sentenza numero 18287/18, depositata l’11 luglio 2018, destinata forse a mettere un punto fermo sulla questione di diritto in discussione.
Il ricorso di Clara è fondato su due motivi.
Col primo motivo viene dedotta la violazione dell’articolo 5 della legge sul divorzio, che detta i criteri per l’attribuzione e determinazione dell’assegno di divorzio. Sostiene Clara, tra l’altro, che: il criterio dell’indipendenza od autosufficienza economica non trova alcun riscontro nel testo della norma; non risulta chiaro quali siano i parametri al quale ancorarlo tra le diverse alternative proponibili; l’applicazione del criterio dell’autosufficienza economica è foriero di gravi ingiustizie sostanziali, in particolare per i matrimoni di lunga durata ove il coniuge più debole che abbia rinunciato alle proprie aspettative professionali per assolvere agli impegni familiari improvvisamente deve mutare radicalmente la propria conduzione di vita.
Col secondo motivo viene dedotta la violazione dell’articolo 2033 del codice civile, con riferimento alla condanna alla restituzione di quanto indebitamente ricevuto da Clara. La statuizione della sentenza d’appello non è idonea a configurare un indebito oggettivo perché dispone per l’avvenire. Inoltre vige, nella specie, il principio dell’irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità delle prestazioni assistenziali, del tutto disatteso nella specie.
Premesso un lungo excursus sull’evoluzione storica dell’interpretazione giurisprudenziale dell’articolo 5 della legge sul divorzio, le sezioni unite giungono a correggere l’orientamento espresso nella sentenza n. 11504 del 2017. Ciò, tra l’altro, sulla base della considerazione del fatto che «la funzione assistenziale dell’assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l’autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell’età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall’assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro».
In sostanza, secondo le sezioni unite, non basta, per escludere il diritto del coniuge più debole all’assegno divorzile, che detto coniuge sia economicamente autosufficiente. Occorre anche verificare quanto egli abbia sacrificato in funzione del matrimonio, con beneficio del coniuge più forte, e quanto possa in concreto recuperare delle aspettative sacrificate, ricollocandosi sul mercato del lavoro.
Perciò viene accolto il primo motivo del ricorso di Clara (con assorbimento del secondo) e la sentenza viene cassata con rinvio alla corte d’appello, la quale dovrà attenersi a questo principio di diritto: «Ai sensi dell’art. 5 c.6 della L. n. 898 del 1970, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto».