La prova della simulazione degli atti
Si costituiscono in giudizio i soli fratelli di Maria, i quali aderiscono alla domanda di scioglimento della comunione. Propongono inoltre domanda riconvenzionale, chiedendo che sia accertata la simulazione di un atto di vendita col quale il padre ha trasferito a Maria e suo marito una porzione di un terreno agricolo. Ciò, al fine di far rientrare nell’asse ereditario la quota di proprietà di quell’immobile, della quale è titolare Maria. Si tratta della cosiddetta collazione, che impegna coniuge e discendenti del de cuius a conferire nell’asse ereditario quanto ricevuto in dono da lui.
Il tribunale, con sentenza non definitiva, rigetta la domanda riconvenzionale nei confronti di Maria e la dichiara prescritta nei confronti del marito.
L’appello proposto dai convenuti soccombenti viene rigettato dalla corte d’appello di Bologna.
La corte giustifica il rigetto evidenziando che la domanda è rimasta sfornita di prova. Quella invocata dai fratelli di Maria, secondo la corte, è simulazione relativa, che avrebbe dovuto essere dimostrata tramite una controdichiarazione.
Quanto alla prescrizione, la corte osserva che i fratelli di Maria hanno agito in qualità di eredi, perché hanno proposto domanda di simulazione al solo fine di recuperare il bene all’asse ereditario, senza proporre domanda di riduzione. Perciò l’azione è soggetta a prescrizione decennale, decorrente dalla data dell’atto asseritamente simulato.
I soccombenti propongono ricorso per cassazione, col quale si dolgono, tra l’altro, del fatto che la corte d’appello abbia ritenuto che l’azione di simulazione fosse soggetta a prescrizione decennale, mentre, nella specie, essendo l’atto simulato nullo per difetto di forma, l’azione sarebbe imprescrittibile.
La seconda sezione civile della corte di cassazione, cui è assegnato il ricorso, decide su di esso con ordinanza numero 125/19, depositata il 7 gennaio 2019.
La corte ritiene il ricorso in parte fondato, in quanto, «quando l’azione di simulazione relativa è diretta a far emergere il reale mutamento della realtà voluto dalle parti con la stipulazione del negozio simulato, tale azione si prescrive nell’ordinario termine decennale; quando invece è finalizzata ad accertare la nullità tanto del negozio simulato, quanto di quello dissimulato (per la mancanza dei requisiti di sostanza e di forma), tale azione non è soggetta a prescrizione».
L’azione è soggetta a prescrizione, afferma la corte, solo quando «la parte che agisce miri ad ottenere l’adempimento del negozio realmente voluto o, comunque […] a trarne qualche effetto a proprio favore».
Resta fermo, tuttavia, secondo la corte, che «ai fini della prova della simulazione di una vendita posta in essere dal de cuius per dissimulare una donazione, l’erede legittimario può ritenersi terzo rispetto agli atti impugnati, con conseguente ammissibilità senza limiti della prova della simulazione, solo quando, contestualmente all’azione volta alla dichiarazione di simulazione, proponga anche una espressa domanda di riduzione della donazione dissimulata, facendo valere la sua qualità di legittimario e fondandosi sulla specifica premessa che l’atto dissimulato comporti una lesione del suo diritto personale alla integrità della quota di riserva spettantegli, in quanto solo in questo caso egli si pone come terzo nei confronti della simulazione».
L’azione, pertanto, era sì imprescrittibile, ma infondata, cosicché la corte, decidendo nel merito, rigetta la domanda di simulazione e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite in favore delle controparti.