Chi dorme non piglia pesci, anche se è avvocato
L’avvocato Menelao instaura un procedimento sommario nei confronti di Petunia, già sua cliente, per sentirla condannare al pagamento del compenso a suo dire spettantegli per le attività espletate nei due gradi di un giudizio civile.
Il tribunale di Bologna, con ordinanza del 15 marzo 2018, rigetta la domanda, ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione presuntiva sollevata da Petunia.
Stabilisce l’articolo 2956 del codice civile che si prescrive in tre anni il diritto dei professionisti per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative.
L’articolo 2959 del medesimo codice prevede invece che l’eccezione sia rigettata se chi oppone la prescrizione ha comunque ammesso in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta.
Proprio invocando quest’ultima disposizione, l’avvocato Menelao propone ricorso per cassazione, al quale Petunia resiste con controricorso.
Il relatore propone il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. L’avvocato Menelao deposita una memoria.
La sesta sezione della corte decide con ordinanza numero 15303/19, depositata il 5 giugno 2019.
L’avvocato Menelao si duole dell’accoglimento dell’eccezione di prescrizione presuntiva. A suo dire, il tribunale avrebbe dovuto trarre argomenti validi per respingere l’eccezione proprio dal fatto che Petunia non aveva ammesso di non avere estinto l’obbligazione. Richiama il principio di non contestazione di cui all’art. 115 del codice di procedura civile che, a suo dire, deve prevalere sulla presunzione di avvenuto pagamento, ed evidenzia in proposito che la cliente, avendo dichiarato di non avere ricevuto i due solleciti inviatile nel 2013 e di non ricordare una raccomandata del 2016, non ne ha contestato neppure implicitamente il contenuto, cosicché avrebbe implicitamente ammesso la fondatezza della pretesa creditoria fatta valere. Secondo l’avvocato, quindi, l’assenza di contestazione sulle sue allegazioni da un lato prova indirettamente la fondatezza delle pretese e dall’altro può essere letta come ammissione implicita dell’esistenza del credito.
La corte giudica il ricorso manifestamente infondato:
«Come più volte affermato da questa Corte, a norma dell’art. 2959 c.c., l’eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l’ammissione in giudizio che l’obbligazione non è stata estinta, e tale situazione ricorre anche nel caso in cui il debitore neghi l’esistenza del credito oggetto della domanda ovvero eccepisca che il credito non sia sorto, comportando detta contestazione l’implicita ammissione che l’obbligazione non è stata estinta» […];
«Si è altresì affermato che la contestazione, da parte del presunto debitore, del quantum della pretesa contro di lui azionata implica l’ammissione della mancata estinzione dell’obbligazione e, pertanto, comporta, ai sensi dell’art. 2959 c.c., il rigetto dell’eccezione di prescrizione presuntiva, opposta dallo stesso debitore» […].
«La prescrizione presuntiva si fonda non sull’inerzia del creditore e sul decorso del tempo – come invece la prescrizione ordinaria – ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell’obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. Conseguentemente l’art. 2959 c.c. stabilisce che l’eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammetta di non avere pagato, dovendo al riguardo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e, dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione, la circostanza che l’obbligato abbia contestato di dovere pagare in tutto o in parte il debito o che soggetto obbligato sia un terzo, essendo tali circostanze tutte incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l’avvenuto pagamento ed il riconoscimento dell’obbligazione» […].
«E ancora, l’eccezione di prescrizione non equivale al riconoscimento del debito, in quanto il disposto dell’art. 2959 c.c. deve intendersi nel senso che l’ammissione del fatto comporta il rigetto dell’eccezione, ma non, al contrario, che l’aver sollevato l’eccezione di prescrizione determini l’ammissione del fatto costitutivo del debito» […].
«Nel caso in esame, il tribunale, nel ritenere fondata l’eccezione di prescrizione presuntiva, si è attenuto ai suddetti principi, avendo accertato […]:
a) che la convenuta “ha formulato l’eccezione di prescrizione senza entrare nel merito e senza ammettere che l’obbligazione non sia stata estinta”;
b) che “di per sè l’eccezione di prescrizione non determina l’ammissione del fatto costitutivo del debito e quindi non equivale a riconoscimento del debito» […].
«La dedotta violazione di legge, dunque, non ricorre.
Piuttosto, è la critica del ricorrente che si discosta dai principi citati laddove propone di desumere dalla mera formulazione dell’eccezione di prescrizione presuntiva un riconoscimento del debito, sol perchè la cliente non ha preso posizione sulle missive da lui spedite (ed in effetti dalla sentenza impugnata a pag. 2 risulta che tali documenti sono stati menzionati dalla convenuta solo per provare inidoneità degli stessi ad interrompere la prescrizione)».
Il ricorso viene pertanto respinto, e l’avvocato Menelao condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.