Il danno da lesione del possesso va dimostrato in giudizio
Romeo propone al tribunale di Venezia, sezione distaccata di San Donà del Piave, un’azione possessoria nei confronti di Francesco e della società C.
Chiede che sia disposta a suo favore la reintegra nel compossesso di tre posti auto siti nel cortile condominiale, con la condanna alla remissione in pristino stato dei luoghi, nonché la condanna dei convenuti al risarcimento del danno subito, da liquidare in via equitativa, con rifusione delle spese giudiziali.
Francesco si costituisce in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva: gli autori materiali dello spoglio sono stati gli operai incaricati della collocazione dei ferri che bloccavano la sosta, mentre egli si è limitato a ordinare la collocazione dei detti ferri su incarico e nell’interesse della società C, la quale, a seguito dell’installazione, era unica posseditrice.
La società C, costituendosi a sua volta in giudizio, conferma di aver incaricato Francesco di installare i ferri blocca-parcheggi, sostenendo la legittimità del proprio operato alla luce del contenuto dell’atto notarile con cui aveva acquistato la disponibilità esclusiva dei tre posti auto.
A seguito dell’udienza fissata per la comparizione delle parti, il giudice pronuncia ordinanza con la quale dichiara cessata la materia del contendere, in ragione del sostanziale ripristino della situazione ex ante, avvenuto nel frattempo grazie all’intervento dell’amministratrice di condominio, e compensa le spese di lite tra l’attore e la società C; dichiara il difetto di legittimazione passiva di Francesco e condanna Romeo a rifondergli le spese di lite.
Romeo instaura il giudizio di merito, chiedendo l’accertamento dello spoglio durato otto mesi e la condanna della società C al risarcimento dei danni da liquidare in separato giudizio.
Si costituisce in giudizio la società C, contestando le affermazioni di Romeo sulla base delle stesse difese addotte nella fase sommaria.
Al termine della fase istruttoria, il tribunale, con sentenza n. 213/2015, rigetta la domanda di Romeo e lo condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in 3.000,00 euro, in considerazione del fatto che la domanda di risarcimento del danno, unica pretesa che rimaneva ancora in piedi, è rimasta sfornita di prova non solo in ordine al suo ammontare, ma prima ancora in relazione alla effettiva sussistenza del danno.
Romeo propone appello davanti alla corte d’appello di Venezia, che però lo rigetta con sentenza n. 2934/2016, condannando Romeo al pagamento delle spese del secondo grado.
Romeo propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Sostiene, tra l’altro, che il danno scaturente dalla privazione del possesso di un posto auto deve ritenersi “in re ipsa”.
A detta di Romeo, il danno deve essere riconosciuto anche in mancanza di prova da parte del danneggiato. D’altra parte, essendo dimostrato in via documentale che il condominio ha dieci unità abitative, ed essendo diritto dei dieci condomini quello di parcheggiare negli appositi spazi condominiali, poiché per duecentottanta giorni (quanto è durato il periodo di spossessamento), tre condomini su dieci non ebbero la possibilità di parcheggiare nell’apposito spazio condominiale, è certo matematicamente che questi dovettero recarsi in altri luoghi, esterni al condominio, per parcheggiare la loro auto. Le spese sostenute da Romeo relative al carburante e al ticket pagato nei parcheggi custoditi, nonché la perdita di tempo, che causò stress e nervosismi, sarebbero tutti elementi idonei a rendere certa l’esistenza di danno, tuttavia difficile da quantificare nel suo esatto ammontare.
La società C non si costituisce nel giudizio di cassazione, probabilmente giudicando il ricorso di Romeo palesemente infondato.
Della stessa opinione è la sesta sezione civile-2 della corte di cassazione, che rigetta il ricorso con ordinanza n. 7871/19, depositata il 20 marzo 2019.
«In linea di principio», premette la corte, «non si nega certamente il carattere turbativo, tutelabile con l’azione di manutenzione, di qualsiasi comportamento che ponga in essere un’innovazione della cosa comune idonea a modificare le concrete modalità di utilizzazione del bene fino a limitare, in misura apprezzabile, le facoltà del suo godimento. […] È […] altrettanto radicato il principio per cui lo spoglio o la turbativa del possesso costituiscono atti illeciti lesivi del diritto del possessore alla conservazione della disponibilità della cosa, tutelati al punto che la sopravvenuta reintegrazione, o la cessazione della turbativa, prima di un ordine del giudice, non eliminano l’interesse del soggetto passivo ad ottenere una sentenza che, pur non potendo contenere quell’ordine (ormai inutile), esamini la fondatezza nel merito dell’azione possessoria, sia ai fini del necessario regolamento delle spese, sia perché l’attore possa eventualmente porla a base di un separato giudizio di danni […]».
«Nel caso di specie, venuto meno lo spoglio lamentato dal ricorrente, il giudice di primo grado in sede interdittale dichiarava cessata la materia del contendere, ma avendo l’attore cumulato anche la domanda risarcitoria, ha provveduto doverosamente ad esaminare anche la ricorrenza del pregiudizio dedotto dal R., ritenendo tuttavia, pur ravvisando l’esistenza dello spoglio violento e clandestino ad opera della società, che la domanda risarcitoria non potesse essere accolta, essendo rimasta sfornita di prova sia con riferimento al quantum che all’an. […]».
«I giudici di appello hanno, infatti, reputato che non fosse stata fornita la prova del danno sia nell’an che nel quantum, dando seguito ai principi affermati da questa Corte in base ai quali il danno da occupazione abusiva di immobile, infatti, non può ritenersi sussistente “in re ipsa” e coincidente con l’evento, che è viceversa un elemento del fatto produttivo del danno, ma, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c., trattasi pur sempre di un danno-conseguenza, sicché il danneggiato che ne chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare di aver subito un’effettiva lesione del proprio patrimonio ovvero di aver sofferto qualsivoglia situazione pregiudizievole (Cass. n. 15111/2013; Cass. n. 13071/2018)».
«Con specifico riferimento al danno da privazione del possesso, si è altresì ribadito che (Cass. n. 8854/2012) non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno derivante dalla privazione del possesso di un immobile in modo violento o clandestino (che si configura come fatto illecito) nel caso in cui la parte non abbia fornito la prova dell’esistenza e dell’entità materiale del pregiudizio e la domanda non sia limitata alla richiesta della sola pronuncia sull’”an debeatur”, non essendo allora ammissibile il ricorso al potere officioso di liquidazione equitativa del danno».
«I giudici di merito, con valutazione in fatto, non suscettibile di sindacato in questa sede, hanno ritenuto che, alla luce della peculiare conformazione dei luoghi e tenuto conto del periodo per il quale si è protratta la condotta illecita della convenuta, non vi fosse la prova del danno subito del ricorrente, attesa l’esistenza nel condominio di altri posti suscettibili di libera fruizione e considerato altresì che il mancato godimento dei tre posti auto si era verificato in un periodo dell’anno nel quale è ragionevole presumere che non vi sia l’esigenza per tutti i condomini di poter parcheggiare, attesa l’ubicazione del condominio in una località balneare, oggetto di frequentazione assidua da parte di tutti i condomini verosimilmente solo nel periodo estivo».
«In tal senso non appare risolutivo il richiamo a principi matematici, quali il fatto che il numero dei posti disponibili fosse inferiore a quello dei condomini aventi diritto a parcheggiare, in quanto, stante la possibilità di poter comunque avvalersi di altri posti auto, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare la concreta impossibilità di potersene servire».
Ne consegue il rigetto del ricorso. Unica consolazione per Romeo, il fatto di non essere condannato a pagare le spese del giudizio di cassazione alla società C, che non ha svolto attività difensiva in tale sede.