È reato accedere abusivamente all'altrui casella di posta elettronica
All’esito di giudizio abbreviato, Doroteo viene condannato dal giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Messina alla pena di giustizia per il reato di accesso abusivo a sistema informatico, previsto dall’art. 615-ter del codice penale.
Il fatto, non contestato, consiste nell’accesso, mediante abusivo utilizzo della password, alla casella di posta elettronica in uso ad altra persona; nella lettura della relativa corrispondenza e nella modifica delle credenziali d’accesso, tanto da renderla inaccessibile al titolare del relativo dominio.
L’appello di Doroteo viene rigettato dalla corte d’appello di Messina.
Doroteo propone ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo, violazione della legge penale in riferimento agli elementi costitutivi del reato contestato, a suo dire non configurabile nella specie, in difetto delle caratteristiche di “sistema informatico protetto da misure di sicurezza” della casella di posta elettronica nella quale egli si è introdotto.
Sul ricorso si pronuncia la quinta sezione penale della corte, con sentenza numero 18284/19, depositata il 2 maggio 2019.
La corte ritiene che il ricorso sia manifestamente infondato.
Ribadendo precedente giurisprudenza, anche delle sezioni unite, la corte afferma che «la casella di posta elettronica non è altro che uno spazio di un sistema informatico destinato alla memorizzazione di messaggi o informazioni di altra natura (immagini, video) di un soggetto identificato da un account registrato presso un provider del servizio. E l’accesso a questo spazio di memoria concreta un accesso a sistema informatico, giacché la casella è una porzione della complessa apparecchiatura – fisica e astratta – destinata alla memorizzazione delle informazioni, quando questa porzione di memoria sia protetta, in modo tale da rivelare la chiara volontà dell’utente di farne uno spazio a sé riservato, con la conseguenza che ogni accesso abusivo allo stesso concreta l’elemento materiale del reato».
Viene censurata anche la pretesa dell’imputato di «risolvere l’offensività della condotta entro il perimetro declinato dagli artt. 616 e 635-bis cod. pen», in quanto, secondo la corte, «in ipotesi di accesso abusivo ad una casella di posta elettronica protetta da password, il reato di cui all’art. 615-ter cod. pen. concorre con il delitto di violazione di corrispondenza in relazione alla acquisizione del contenuto delle mail custodite nell’archivio e con il reato di danneggiamento di dati informatici, di cui agli artt. 635-bis e ss. cod. pen., nel caso in cui, all’abusiva modificazione delle credenziali d’accesso, consegue l’inutilizzabilità della casella di posta da parte del titolare».
Il ricorso di Doroteo viene pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed alla somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle ammende, oltre alla refusione delle spese di costituzione ed assistenza della parte civile, liquidate in euro 1.800.