È vietato pubblicare il contenuto della querela
Con sentenza del tribunale di Padova del 7 giugno 2018 Feliciano viene condannato alla pena di 200 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 684 del codice penale, avendo pubblicato in data 12 settembre 2015, nel corso delle indagini preliminari, la querela presentata oralmente alla polizia giudiziaria da una ragazza di 15 anni e dai suoi genitori, per il reato di abuso sessuale subito dalla querelante.
Stabilisce l’articolo 684 del codice penale che chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa di informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l’arresto fino a 30 giorni o con l’ammenda da 51 a 258 euro.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo, tra l’altro, l’inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 684 c.p, non potendo la querela essere considerata atto di indagine effettuato dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero, ed essendo quindi atto non coperto da segreto.
La prima sezione penale della corte si pronuncia sul ricorso con sentenza numero 41640/19 del 10 ottobre 2019.
La sentenza è interessante perché contiene un esame del quadro normativo che regola la materia relativa al divieto di pubblicazione degli atti di un procedimento penale.
Per la corte la norma è molto chiara: «si ha una pubblicazione arbitraria allorché atti o documenti di un procedimento penale vengano pubblicati […] in presenza di una legge che ne vieti la pubblicazione».
La fonte principale del divieto di pubblicazione è comunemente individuata nell’articolo 114 del codice di procedura penale, il il primo comma del quale stabilisce: «È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del contenuto».
Quali siano gli atti coperti da segreto, lo stabilisce (principalmente) l’articolo 329 comma 1 del medesimo codice: «gli atti di indagine compiuti dal Pubblico Ministero e dalla Polizia Giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari».
Dello stesso articolo vanno citati anche i commi 2: «È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare, fatta eccezione per l’ordinanza indicata dall’articolo 292» (vale a dire, l’ordinanza che dispone una misura cautelare); 3: «Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti per il fascicolo del dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado. È sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni»; 7: «È sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto».
La corte ha buon gioco a rilevare che l’art. 357 comma 2 del codice di procedura penale prevede che la ricezione della querela presentata oralmente (come nel caso oggetto del processo) costituisce attività della polizia giudiziaria, e quindi il relativo atto è coperto da segreto.
Nel ricorso si sostiene però che sarebbe assurdo ritenere che solo la querela orale possa essere definita atto della polizia giudiziaria e non invece la querela (o denuncia o istanza) presentata per iscritto. Infatti il contenuto dei due atti sarebbe eguale e quindi sarebbe privo di qualsiasi logica differenziare due atti nella sostanza eguali.
Al riguardo, la corte osserva che il legislatore ha distinto i due atti nello stesso art. 357 cpp. Infatti, nel comma 5, per quanto riguarda le denunce, le istanze e le querele presentate per iscritto si dispone che la polizia giudiziaria le ponga a disposizione del pubblico ministero.
Ciò comporta che per tali atti valga il divieto di pubblicazione previsto dagli commi 2 e 3 del citato art. 114 cpp.
È chiara, secondo la corte, la diversa ratio dei divieti previsti da tali disposizioni: 1) per quanto riguarda il divieto di pubblicazione «degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare» (il divieto di pubblicazione è fissato fino allo svolgimento dell’udienza preliminare e se questa invece non si tiene fino alla chiusura della fase delle indagini preliminari), si tratta di divieto posto a tutela del proficuo svolgimento delle indagini preliminari; 2) per quanto riguarda il divieto di pubblicazione «degli atti del fascicolo del Pubblico Ministero se non dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado» si tratta di divieto posto per evitare che il giudice possa formare il suo convincimento sulla base di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, che egli deve ignorare.
La corte aggiunge, ad abundantiam, ulteriori, convincenti argomentazioni a favore di due tesi: 1) «seppure l’art. 114 c.p.p. parla solo di atti – a differenza dell’art. 684 c.p. che specifica il divieto di pubblicazione di atti o documenti di un procedimento penale – deve necessariamente ritenersi che l’art. 114 c.p.p. vieta anche la pubblicazione dei documenti», cosicché «è sanzionata ex art. 684 c.p., la pubblicazione sia di atti che di documenti inerenti un procedimento penale di cui per legge sia vietata la pubblicazione»: 2) «la disciplina contenuta nel comma 2 del predetto art. 114 c.p.p. vale anche per gli atti che non sono mai stati coperti dal segreto. […] Dunque nell’art. 114 c.p.p., comma 3 non si pone alcuna distinzione tra atti già coperti da segreto e atti mai coperti da segreto, ma si vieta la pubblicazione di qualsiasi atto del fascicolo del P.M.; è evidente che se il divieto di pubblicazione per tutti gli atti (si ripete sia per quelli non più coperti dal segreto, sia per quelli non coperti dal segreto fin dall’inizio della loro formazione) vale per la fase dibattimentale a maggior ragione deve valere per la fase precedente delle indagini preliminari. Infatti è proprio tale fase a richiedere la massima estensione del divieto di pubblicazione».
A conclusione di questo piccolo trattato sull’argomento, la corte afferma che «si può concludere affermando che l’art. 114 c.p.p. regolamenta il divieto di pubblicazione di tutti gli atti (o documenti) del fascicolo del P.M. che, ovviamente, nella fase delle indagini preliminari è l’unico fascicolo esistente. In questo fascicolo vi sono gli atti coperti dal così detto segreto assoluto (art. 114 c.p.p., comma 1), segreto assoluto che non consente la pubblicazione neppure del contenuto dell’atto stesso. Nello stesso fascicolo vi sono, poi, gli atti non più coperti dal segreto e gli atti che “ab origine” non sono coperti dal segreto. Per questi atti vi è un divieto limitato di pubblicazione, perché nell’art. 114 c.p.p., commi 2 e 3 si afferma solo che “è vietata la pubblicazione, anche parziale degli atti” e non si ripete il divieto assoluto di cui al comma 1 dello stesso articolo esplicitato con le parole “è vietata la pubblicazione… anche solo del loro contenuto”. Dunque, per tali atti è consentita la pubblicazione del “solo contenuto dell’atto” in perfetta coerenza con quanto ribadito nell’art. 114 c.p.p., comma 7».
La corte, per finire, cerca di stabilire «cosa debba intendersi per pubblicazione “del contenuto degli atti”, pubblicazione che, come si è visto, è sempre consentita tranne che per gli atti coperti da segreto. Si deve a tal fine ricordare che l’art. 114 c.p.p., comma 1, stabilisce che: “È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del contenuto”. E come si è già rilevato anche nei commi 2 e 3 del predetto art. 114 c.p.p. si ribadisce che “è vietata la pubblicazione, anche parziale degli atti”, ma non si ripete il divieto assoluto di cui al comma 1 dello stesso articolo esplicitato con le parole “è vietata la pubblicazione… anche solo del loro contenuto”».
Al riguardo, la corte conclude affermando che «per gli atti coperti dal segreto non si può pubblicare neppure l’argomento, il soggetto, il tema di tali atti; quando invece l’atto non è segreto o non lo è mai stato rimane fermo il divieto di pubblicazione dell’atto anche in modo parziale, ma si può pubblicare l’argomento, il soggetto, il tema di tale atto».
Va da sé che il ricorso che ha dato origine a questa approfondita disamina dell’argomento da parte della corte viene rigettato, e Feliciano viene condannato al pagamento delle spese processuali.