Come si interrompe il possesso ad usucapionem
Nel 2005 Calpurnia conviene in giudizio i propri fratelli davanti al tribunale di Brescia, proponendo domanda di divisione ereditaria dei beni immobili, lasciati in eredità dal padre delle parti, tutti detenuti dal fratello Giovanni, che si rifiuta di presentare il rendiconto della gestione e nega l’assenso a qualsiasi ipotesi di divisione amichevole. Chiede che a ciascun condividente sia attribuita una porzione dei beni, di valore corrispondente alla quota spettantegli, e che a Giovanni sia ordinato di presentare il rendiconto ed addebitato il valore locativo dei beni sinora detenuti da lui in via esclusiva.
Si costituisce in giudizio Giovanni, che chiede il rigetto della domanda. Sostiene di aver sempre goduto del possesso degli immobili, tanto da usucapirne la titolarità.
Istruita la causa, con espletamento di consulenza tecnica d’ufficio per la predisposizione del progetto di divisione, discusso il progetto di divisione e preso atto della mancata accettazione da parte di Giovanni, il giudice istruttore fa precisare le conclusioni alle parti.
Il tribunale, con sentenza del 2009: dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria tra Calpurnia e i fratelli, con attribuzione a ciascun coerede di beni per la quota di un quarto; approva e dichiara definitivo il progetto di divisione; condanna Giovanni a pagare a Calpurnia una somma di denaro corrispondente ai frutti civili, quale ristoro per la privazione della utilizzazione pro quota dei beni da lui goduti.
Su appello di Giovanni, la corte d’appello di Brescia, con sentenza del 2013, riduce l’ammontare della somma dovuta da Giovanni e conferma per il resto la sentenza impugnata.
La cassazione di tale sentenza viene chiesta da Giovanni con ricorso affidato ad un motivo. Calpurnia resiste con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo.
La seconda sezione civile della corte decide sul ricorso con ordinanza numero 11476/19, depositata il 30 aprile 2019.
Secondo Giovanni la corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che l’atto di citazione introduttivo del giudizio di divisione dell’asse ereditario fosse idoneo ad interrompere la prescrizione acquisitiva, non tenendo conto che l’azione di divisione ereditaria quale azione petitoria non è idonea ad interrompere il possesso utile all’usucapione. Infatti, l’istanza di attribuzione della quota di spettanza mira esclusivamente ad ottenere una modifica sotto il profilo soggettivo della titolarità del diritto di proprietà sul bene, ma non manifesta la volontà di privare il possessore del potere di fatto sulla cosa, il quale, anzi, potrebbe continuare a godere del bene a prescindere dalle vicende modificative dell’assetto proprietario.
L’unico motivo del ricorso principale viene giudicato infondato dalla corte.
Quest’ultima ricorda anzitutto il proprio orientamento pacifico, «secondo cui in tema di usucapione, poiché, con il rinvio fatto dall’art. 1165 c.c., all’art. 2943 c.c., risultano tassativamente elencati gli atti interruttivi del possesso, non è consentito attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti dalla legge, con la conseguenza che non può riconoscersi tale efficacia, se non ad atti che comportino, per il possessore, la perdita materiale del potere di fatto sulla cosa, ovvero, ad atti giudiziali diretti ad ottenere “ope iudicis” la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente (Cass. n. 16234 del 25/07/2011)».
Nel caso in esame, considerato che Calpurnia con l’originaria domanda ha chiesto non solo lo scioglimento della comunione ereditaria, ma anche l’attribuzione della quota ereditaria a lei spettante, la domanda introduttiva del giudizio era diretta al recupero del godimento del bene, ovvero, ad ottenere, ope iudicis, la privazione del possesso vantato dal proprio fratello Giovanni, attuale ricorrente.
Pertanto, nel caso specifico «l’atto di citazione di cui si dice era idoneo ad interrompere il tempo necessario ad usucapire. Corretta è, dunque, l’affermazione della Corte distrettuale secondo cui “(….) quando la domanda giudiziale contiene, oltre alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria, anche quella di attribuzione di quota di spettanza, una tale domanda integra tutti i requisiti utili ad interrompere la prescrizione acquisitiva, essendo stato raggiunto lo scopo di ottenere la materiale separazione della quota del condividente dalla massa ereditaria (….)”.
Da qui il rigetto del ricorso principale, che assorbe quello incidentale.
Le spese del giudizio di cassazione, poste a carico di Giovanni, sono liquidate in 3.500,00 euro, oltre spese generali pari al 15% del compenso ed accessori di legge.