L'acquirente del bene prevale sul comodatario
La società I stipula davanti a notaio una transazione con Irma, in forza della quale quest’ultima le trasferisce la proprietà del fondo Corneliano.
La medesima società, in forza di quell’atto notarile, promuove una procedura esecutiva nei confronti di Francesco, detentore del fondo, al fine di ottenere il rilascio di quest’ultimo.
Francesco propone opposizione all’esecuzione, affermandosi legittimo detentore del fondo in forza di contratto di comodato stipulato con Irma in data anteriore alla transazione con la società I (ancorché registrato in data successiva).
Il giudice dell’esecuzione presso il tribunale di Napoli sospende l’esecuzione con decreto inaudita altera parte, che conferma con ordinanza emessa a seguito dell’instaurazione del contraddittorio.
Ritiene il giudice che il titolo azionato (la transazione per atto notarile) «sia inidoneo a valere quale titolo esecutivo nei confronti del terzo opponente, in quanto va esclusa l’efficacia erga omnes generalmente riconosciuta in materia di esecuzione per rilascio ai titoli giudiziali, trattandosi di atto negoziale con efficacia solo inter partes».
La società I propone reclamo al collegio, col quale chiede la revoca dell’ordinanza impugnata, con prosecuzione della procedura esecutiva di rilascio.
Francesco si costituisce chiedendo il rigetto del reclamo, con vittoria di spese e competenze di lite.
Il collegio «ritiene che la decisione del primo giudice debba essere rivista, nel rispetto dei principi dettati in materia di esecuzione».
Premesso l’esame della giurisprudenza di legittimità rilevante nel caso specifico, il tribunale così argomenta:
«Se Tizio, venditore in una compravendita per atto pubblico, si obbliga a consegnare il bene venduto al compratore Caio, tale atto è titolo esecutivo a norma dell’art. 474 c.p.c. e legittima Caio, in ipotesi di mancata consegna del bene, all’esecuzione per rilascio nei confronti di Tizio, ma anche nei confronti di Sempronio, detentore dello stesso all’epoca dell’esecuzione (o della minacciata esecuzione). Sempronio non è privo di tutela. Non ha la possibilità di esercitare un’azione ex art. 404 c.p.c. [cioè, un’opposizione di terzo], ma può proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., che lo vedrà vincitore qualora sia in possesso di un titolo opponibile a Caio, terzo acquirente, avente data certa anteriore alla compravendita, anche se derivante da quello dell’obbligato Tizio, ovvero se sia portatore di un titolo autonomo e diverso (qualora affermi ad esempio di aver acquistato il bene per usucapione). Sarà invece soccombente qualora sia portatore di un titolo che deriva da quello dell’obbligato Tizio, ma privo di data certa anteriore al trasferimento, anteriore quindi alla formazione del titolo esecutivo. In tal modo si soddisfa l’esigenza di garantire al terzo legittimato alla detenzione del bene un efficace strumento di tutela della sua posizione giuridica, ma si garantisce anche l’esigenza di non incentivare comportamenti fraudolenti e defatiganti da parte dell’obbligato, con un arresto continuo dell’esecuzione in presenza di un soggetto diverso da quello obbligato in base al titolo. Si tutela, cioè, l’esigenza di evitare che il portatore del titolo esecutivo per il rilascio nei confronti di un determinato soggetto, in presenza di un occupante del bene che potrebbe essere di volta in volta diverso, sia tenuto a ottenere di volta in volta un titolo esecutivo specifico nei confronti dell’occupante di turno».
Premesso tutto ciò, il tribunale osserva che il contratto che legittimerebbe la detenzione di Francesco non ha data certa anteriore all’atto di transazione, in quanto, benché datato anteriormente, è stato registrato solo in data successiva alla transazione.
Questo basterebbe ai fini della decisione, ma il tribunale aggiunge che l’esito del giudizio non sarebbe diverso se il comodato avesse avuto data certa anteriore alla transazione, e ciò in quanto «si tratta di un mero contratto di comodato, rispetto al quale va ricordato il principio per il quale “il contratto di comodato di un bene stipulato dall’alienante di esso in epoca anteriore al suo trasferimento non è opponibile all’acquirente del bene stesso, atteso che le disposizioni dell’art. 1599 c.c., non sono estensibili, per il loro carattere eccezionale, a rapporti diversi dalla locazione” (Cass. 15 maggio 1991, n. 5454). L’acquirente a titolo particolare della cosa data in precedenza dal venditore in comodato non può, quindi, risentire alcun pregiudizio dall’esistenza di tale comodato e ha, pertanto, il diritto di far cessare, in qualsiasi momento, a suo libito, il godimento del bene da parte del comodatario e di ottenere la piena disponibilità della cosa».
Pertanto il tribunale accoglie il reclamo e, per l’effetto, revoca l’ordinanza di sospensione della procedura esecutiva per rilascio.