La prova della simulazione nelle controversie ereditarie
Daniele muore nel 1983, senza lasciare testamento.
Lascia cinque eredi: la moglie Giuliana e quattro figli, dei quali due nati da un matrimonio precedente. Chiamerò Figli 1 questi ultimi, e Figli 2 gli altri.
Prima di sposare Giuliana, Daniele le ha trasferito un terreno, mediante un atto di compravendita che, ad avviso dei Figli 1, dissimula una donazione.
Se si trattasse di una donazione, Giuliana sarebbe tenuta alla collazione di tale terreno, vale a dire a conferirlo alla massa ereditaria.
Sennonché Giuliana ha successivamente donato il terreno in questione ai Figli 2, dispensando questi ultimi dalla collazione.
I Figli 1 agiscono in giudizio per: 1) far dichiarare la simulazione parziale della compravendita; 2) far dichiarare Giuliana e i Figli 2 tenuti alla collazione del bene oggetto di compravendita a Giuliana e successivamente donato ai Figli 2; 3) ottenere la divisione dell’eredità di Daniele comprendente tale bene.
Davanti ai giudici di merito la domanda relativa alla simulazione non ha successo.
Stabilisce l’art. 1417 del codice civile: «La prova per testimoni della simulazione è ammissibile senza limiti, se la domanda è proposta da creditori o da terzi e, qualora sia diretta a far valere l’illiceità del contratto dissimulato, anche se è proposta dalle parti».
Gli eredi delle parti si trovano nella stessa condizione di queste ultime: possono provare la simulazione solo per iscritto, esibendo la controdichiarazione, destinata a restare segreta, con la quale le parti hanno dichiarato la loro effettiva volontà.
I Figli 1 non dispongono di tale controdichiarazione, e soccombono.
La corte d’appello di Catanzaro, che decide il secondo grado della causa, rileva che i Figli 1 non hanno dedotto in giudizio la lesione della loro quota di legittima, né hanno proposto l’azione di riduzione. Conseguentemente essi non possono giovarsi delle agevolazioni probatorie concesse al legittimario, avendo agito come eredi del de cuius ai fini della ricostituzione dell’asse ereditario.
Perciò la corte ritiene fondata la domanda di divisione solo in relazione ai beni relitti di Daniele, con esclusione di quelli donati. Stabilisce che, con riguardo alla formazione delle quote, occorra procedere alla riunione fittizia fra il relictum e il bene donato con dispensa dalla collazione da Giuliana ai Figli 2, al fine di stabilire la quota spettante agli appellanti e ferma restando l’inattaccabilità delle donazioni effettuate.
I Figli 1 non sono convinti: vanno in cassazione.
La corte decide con sentenza della seconda sezione civile n. 12317/19, depositata il 9 maggio 2019.
Con un primo motivo, i ricorrenti sostengono che, ai fini della prova della simulazione degli atti compiuti dal de cuius, deve riconoscersi la veste di terzo anche all’erede legittimo che chieda, nei confronti del coerede, l’accertamento della simulazione al fine della collazione. Lamentano che la corte d’appello abbia sbagliato nel ritenere che la qualità di terzo competa solo al coerede quando agisca quale legittimario ai fini del recupero o della reintegrazione della quota di riserva.
La corte ritiene il motivo infondato: «mentre l’azione di riduzione riflette un’autonoma legittimazione del legittimario ad agire contro la volontà del defunto (e ciò appunto giustifica la qualità di terzo rispetto al negozio simulato posto in essere dal de cuius), la collazione trova il suo fondamento nella presunzione (conforme alla corrente valutazione sociale) che il de cuius, facendo in vita donazioni al coniuge e ai figli, abbia semplicemente voluto compiere delle attribuzioni patrimoniali gratuite in anticipo sulla futura successione».
Il secondo motivo, col quale i Figli 1 denunciano la violazione degli articoli 3 e 24 della Costituzione, non ottiene miglior sorte.
I Figli 1 fanno centro col terzo motivo, col quale rimproverano alla corte d’appello di non aver conteggiato nella riunione fittizia, al fine di determinare le quote loro spettanti, anche il bene donato da Daniele a Giuliana con atto mascherato da compravendita, previo riconoscimento del diritto dell’erede legittimo di provare la simulazione anche per presunzioni, in qualità di terzo.
La corte di cassazione dà loro ragione, scorgendo un’insanabile contraddizione nella sentenza di appello.
Una volta riconosciuto che, ai fini della divisione dei beni relitti, la misura della partecipazione degli appellanti doveva essere determinata con il procedimento di riunione fittizia, in applicazione dell’art. 553 del codice civile, la corte d’appello «non avrebbe potuto circoscrivere il donatum alle sole donazioni palesi, ma avrebbe dovuto coerentemente riconoscere la facoltà dei legittimari di provare, nella veste di terzi, la simulazione relativa della vendita del 1957, con le possibili conseguenze già esaminate qualora tale prova fosse stata fornita».
La sentenza viene pertanto cassata e rinviata alla corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, alla quale viene prescritto di attenersi al seguente principio di diritto:
“Il legittimario è ammesso a provare la simulazione di una vendita fatta del de cuius nella veste di terzo per testimoni e per presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729 c.c., a condizione che la simulazione sia fatta valere per una esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia. In questo senso il legittimario deve essere considerato terzo anche quando l’accertamento della simulazione sia preordinato solamente all’inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima, e così a determinare la eventuale riduzione delle porzioni dei coeredi concorrenti nella successione ab intestato in conformità a quanto dispone l’art. 553 c.c.”.