C'è speranza per i creditori dei cedenti l'azienda
Stabilisce l’articolo 2560 comma 2 del codice civile che in caso di trasferimento di un’azienda commerciale anche il cessionario risponde dei debiti del cedente anteriori alla cessione, purché essi risultino dai libri contabili obbligatori.
Questa disposizione dovrebbe garantire i creditori degli imprenditori.
Tale garanzia, tuttavia, viene facilmente elusa con la mancata annotazione del debito nelle scritture contabili, la quale impedisce che si verifichi la condizione prevista per la responsabilità del cessionario.
Una recente sentenza della corte di cassazione apre però la strada ad una tutela più effettiva del creditore.
La società E stipula con la società A, broker assicurativo, una polizza di capitalizzazione a premio unico dell’importo di un milione di euro, versando a mani dell’amministratore della società l’intera somma, con l’impegno della contraente a consegnarle successivamente il contratto assicurativo.
Successivamente la società E scopre che la somma versata è stata utilizzata dalla società A per coprire i propri debiti e che la polizza non è stata mai emessa.
A seguito di trattativa, l’importo versato viene in parte recuperato ed in parte fatto oggetto di un impegno di restituzione rateale, che rimane inadempiuto.
La società E, allora, chiede ed ottiene un decreto ingiuntivo al tribunale di Milano, che non viene opposto e diviene quindi definitivo.
La società A viene posta in liquidazione e cessa l’attività, che viene proseguita dalla società B, costituita con la stessa compagine sociale, alla quale viene trasferita la clientela della società posta in liquidazione.
La società E, non essendo stata pagata dalla società A, ormai insolvibile, cita la società B davanti al tribunale di Milano, per sentirla condannare, nella qualità di cessionaria dell’azienda di A, al pagamento del debito della medesima società, ovvero, in via subordinata, al risarcimento dei danni patiti per la lesione del suo diritto di credito.
Il tribunale di Milano accoglie la domanda principale, applicando l’articolo 2560 comma 2 del codice civile. Ritiene il giudice che, in mancanza di contestazione, debba presumersi che il debito, attestato dal decreto ingiuntivo divenuto esecutivo, fosse presente nelle scritture contabili della società cedente, ancorché non prodotte, costituendo un obbligo ex lege rispetto al quale il presupposto risulta accertato.
A seguito di appello proposto dalla società B, la corte d’appello di Milano, in riforma della sentenza del tribunale, rigetta la domanda della società E, ritenendo che la mancata produzione/acquisizione delle scritture contabili non consenta di applicare la norma invocata in relazione alla pretesa avanzata.
A questo punto entra in scena la corte di cassazione: sezione III civile, ordinanza numero 32134/19, depositata il 10 dicembre 2019.
La corte, in applicazione di una visione sostanzialistica della giustizia, che innova la giurisprudenza in materia, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla corte d’appello di Milano in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia sulla base del seguente principio di diritto:
«in tema di cessione di azienda, il principio di solidarietà fra cedente e cessionario, fissato dall’art. 2560 c.c., comma 2, con riferimento ai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, principio condizionato al fatto che essi risultino dai libri contabili obbligatori, deve essere applicato tenendo conto della “finalità di protezione” della disposizione, finalità che consente all’interprete di far prevalere il principio generale della responsabilità solidale del cessionario ove venga riscontrato, da una parte, un utilizzo della norma volto a perseguire fini diversi da quelli per i quali essa è stata introdotta, e, dall’altra, un quadro probatorio che, ricondotto alle regole generali fondate anche sul valore delle presunzioni, consenta di fornire una tutela effettiva al creditore che deve essere salvaguardato».