Sfida all'ultima parcella
L’avvocato Caio riceve la revoca dei mandati professionali conferitigli dalla Banca per il recupero di crediti vantati dalla medesima.
Non essendogli stati corrisposti i compensi spettanti, propone un ricorso per decreto ingiuntivo per ogni mandato revocato.
Tutti i decreti richiesti dall’avvocato Caio vengono emessi, compreso quello concernente l’incarico svolto per conto della Banca nei confronti di Piercarlo, con il riconoscimento di un credito di euro 3.559.40 oltre accessori.
Quest’ultimo decreto ingiuntivo viene opposto dalla Banca, ma il giudice di pace, con sentenza emessa nel 2012, rigetta l’opposizione.
La Banca propone appello.
Il tribunale di Cosenza, con sentenza emessa nel 2014, accoglie il gravame e, in riforma dell’impugnata decisione, dichiara l’improponibilità della domanda proposta dall’avvocato Caio, oltre a condannare quest’ultimo alla restituzione degli importi ricevuti in esecuzione della pronuncia di primo grado, nonché alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
A sostegno dell’adottata decisione, il tribunale cosentino ritiene fondato il motivo dell’appellante relativo alla illegittima parcellizzazione del credito come attuata dall’appellato, avendo egli agito con distinte iniziative giudiziali per il recupero di crediti – fondati sullo stesso titolo – vantati nei confronti dell’istituto di credito, come, peraltro, già deciso con altre sentenze, alla cui motivazione si richiama.
L’avvocato Caio, sfidando una giurispudenza ormai consolidata in senso sfavorevole alle sue tesi, propone ricorso per cassazione.
La seconda sezione civile della corte decide con ordinanza numero 31308/19, depositata il 29 novembre 2019.
Il ricorso viene liquidato dalla corte con un piano ragionamento, che rappresenta un’utile summa sulla materia oggetto di controversia:
«È risaputo che fin dalla sentenza n. 23726 del 2007 adottata da questa Corte a Sezioni unite non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto dell’obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione che aggrava la posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l’esecuzione del contratto ma anche nell’eventuale fase dell’azione giudiziale per ottenere l’adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l’ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale. Ne consegue che le domande giudiziali aventi ad oggetto una frazione di un unico credito sono da dichiararsi improcedibili (o improponibili)».
«Tale principio è stato reiteratamente ribadito successivamente (v., ad es., Cass. n. 31012/2017 e Cass. n. 19898/2018).
Sono state le stesse Sezioni unite che – con la recente sentenza n. 4090/2017 – hanno ulteriormente affinato e reinterpretato la portata del suddetto principio statuendo che le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benché relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, – sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell’identica vicenda sostanziale – le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile ai fini della tutela processuale frazionata (v., in seguito, nello stesso senso, anche Cass. n. 6591/2019).
Orbene, alla luce dei richiamati precedenti e – in particolare – della più recente evoluzione giurisprudenziale di questa Corte, il motivo proposto dal ricorrente è privo di fondamento giuridico perché – se è vero che i crediti azionati dall’avv. C. trovavano origine in distinti rapporti professionali – è pur vero che gli stessi erano riferiti a prestazioni professionali rese nell’interesse della stessa banca (poi incorporata in quella oggi controricorrente) per il recupero di crediti verso clienti della medesima; quindi, i titoli per i quali erano state intraprese le procedure giudiziali erano del tutto omogenei, oltre che a riferirsi ad attività svolte in favore del medesimo soggetto, ragion per cui non v’era ragione di frazionare le relative azioni, nè il ricorrente ha dedotto di aver prospettato e riscontrato in sede di merito che vi erano state delle concrete esigenze tali da giustificare la separazione delle iniziative giudiziali sostanziatesi in plurimi procedimenti monitori.
È, quindi, da ritenersi conforme a diritto l’impugnata sentenza con la quale, in accoglimento dell’appello dell’istituto di credito, la specifica domanda dell’avv. C. è stata dichiarata improponibile, con ciò rimanendo – ovviamente – precluso ogni esame sulla possibile sussistenza o meno della ragione del credito (e del relativo “quantum”) vantato».
Ne consegue il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.