Il concorso del fatto colposo del creditore nella causazione del danno
Il piccolo Carlo, pur non sapendo nuotare, alla presenza della madre, che non glielo vieta, si tuffa in un lago, posto nel Comune di F, utilizzato dalla società E per la sua attività di produzione di energia elettrica.
Annega in pochi minuti.
La madre e altri due congiunti di Carlo citano in giudizio davanti al tribunale di Roma il Comune di F e la società E, chiedendo che siano ritenuti responsabili della morte del bambino e condannati al risarcimento dei danni.
Il Comune convenuto chiama in giudizio la propria compagnia assicuratrice della responsabilità civile, A, per essere garantito.
La domanda viene accolta dal tribunale, che condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento di una somma (diversa per ciascun attore) a titolo di risarcimento di danni.
La corte d’appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, accerta un concorso del fatto colposo del creditore nella determinazione del danno, ai sensi dell’art. 1227 comma 1 del codice civile. Ritiene, in particolare, la sussistenza di culpa in vigilando della madre della vittima, per non avere ella vietato al figlio di fare il bagno in un lago di montagna notoriamente pericoloso, anche considerato che il ragazzo non sapeva nuotare.
Riduce pertanto l’entità del risarcimento dovuto del 20%, corrispondente alla percentuale nella quale valuta il concorso della madre nella determinazione della morte di Carlo.
L’art. 1227 cc, rubricato Concorso del fatto colposo del creditore, consta di due commi, solo il primo dei quali ha attinenza con la rubrica:
[I] Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate.
[II] Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza.
Ricorrono per cassazione i congiunti di Carlo, sulla base di quattro motivi.
La terza sezione civile della corte decide sul ricorso con ordinanza numero 3557/20, depositata il 13 febbraio 2020, che rappresenta una piccola Caporetto per i giudici di merito.
Le prime due censure, esaminate congiuntamente dalla corte, sono ritenute parzialmente fondate:
«La questione giuridica di fondo posta dai ricorrenti riguarda l’applicabilità dell’art. 1227 c.c., comma 1 (disposizione che disciplina il concorso colposo del creditore nella determinazione del danno contrattuale ed opera anche per la responsabilità extracontrattuale in virtù del richiamo di cui all’art. 2056 c.c.), in caso di danneggiato incapace di intendere e di volere (in particolare, di un minore), nonché la valutazione a tal fine necessaria».
«Il tribunale, in primo grado, ha espressamente escluso che ricorressero i presupposti di cui all’art. 1227 c.c., comma 1, per la riduzione del risarcimento, valutando insussistente sia un concorso di colpa del minore, sia un concorso di colpa della madre di questi, per culpa in vigilando, nella causazione dell’incidente che aveva determinato la morte del piccolo C.E. . La decisione è stata oggetto di appello in relazione al profilo del concorso di colpa della madre per culpa in vigilando e la corte di appello ha accolto il gravame sotto tale specifico profilo. Secondo i ricorrenti, peraltro, ai fini dell’applicazione della disposizione di cui all’art. 1227 c.c., comma 1, in caso di danno subito da un soggetto incapace di intendere e di volere (in particolare, di un minore), non avrebbe alcun rilievo la condotta del soggetto tenuto alla sorveglianza sul medesimo, ma dovrebbe essere presa in considerazione esclusivamente la condotta dello stesso incapace, sul piano oggettivo.
La decisione della corte di appello – che ha considerato la condotta della madre del minore, e quindi la sua culpa in vigilando – non sarebbe pertanto conforme a diritto. D’altronde, sempre secondo la prospettazione dei ricorrenti, vi sarebbe un giudicato interno sull’assenza di concorso colposo alla determinazione dell’evento dannoso della vittima primaria (e cioè del minore), avendo il tribunale escluso tale concorso e non essendo stata la decisione di primo grado impugnata sotto tale specifico profilo. Di conseguenza, poiché la condotta della madre sarebbe in realtà irrilevante ai fini dell’art. 1227 c.c., comma 1, si dovrebbe riconoscere in loro favore il risarcimento per intero, senza ulteriori accertamenti».
La corte ritiene che la censura in diritto avanzata dai ricorrenti sulle modalità di applicazione dell’art. 1227 comma 1 cc, in caso di danneggiato incapace di intendere e di volere (in particolare, di un minore), sia fondata, sul piano sostanziale, ma che da ciò non discendano le conseguenze processuali che essi ne vorrebbero trarre.
Richiamando la propria giurisprudenza in materia, alla quale dichiara di voler dare piena continuità, la corte afferma che «poiché l’accertamento richiesto dall’art. 1227 c.c., comma 1, riguarda il nesso di causalità materiale, l’accertamento sull’eventuale contributo causale della vittima all’evento dannoso è di tipo oggettivo e prescinde dall’imputabilità della condotta colposa sul piano soggettivo; l’eventuale condotta della vittima, anche se incapace, deve pertanto essere valutata alla stregua dello standard ordinario di comportamento diligente dell’uomo medio, senza tener conto della sua incapacità di intendere e di volere. Una siffatta valutazione “oggettiva” della condotta della vittima incapace, in sostanza, assorbe poi ogni rilievo (almeno con riguardo al piano in esame, cioè quello del contributo causale di cui all’art. 1227 c.c., comma 1) della condotta del soggetto tenuto alla sorveglianza dell’incapace, sotto il profilo di una sua eventuale culpa in vigilando e/o in educando, in quanto quest’ultima resta di fatto assorbita e superata proprio dal fatto che la valutazione della condotta della vittima incapace viene effettuata secondo un criterio che non tiene conto della sua incapacità, ma opera su un piano esclusivamente oggettivo e materiale».
Viene pertanto ritenuta non conforme a diritto, e conseguentemente cassata, la sentenza impugnata, «in quanto la corte di appello ha preso in considerazione, per decidere in ordine al dedotto concorso di responsabilità della vittima nella produzione dell’evento, ai sensi dell’art. 1227 c.p.c., comma 1, esclusivamente la condotta della madre della vittima, sotto il profilo della culpa in vigilando, e non quella oggettiva del minore deceduto».
Non segue da ciò, tuttavia, la conseguenza invocata dai ricorrenti, sull’esistenza di un giudicato sull’assenza di colpa da parte del bambino, e ciò perché, a detta della corte, è evidente «che l’erronea impostazione in diritto sulla condotta rilevante ai fini della valutazione della sussistenza del contributo causale della vittima alla determinazione dell’evento dannoso, ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1, inficia anche il relativo accertamento di fatto (basti considerare, sul piano puramente logico, che, se i giudici di merito avessero proceduto a valutare – come avrebbero dovuto – direttamente la condotta del minore incapace, applicando ad essa però i criteri applicabili ad un soggetto capace, invece che quella della madre sorvegliante capace, difficilmente avrebbero potuto giungere ad una diversa conclusione, con riguardo alla valutazione sul carattere “oggettivamente” incauto della decisione di fare il bagno in un lago notoriamente pericoloso, pur non sapendo nuotare)».
Pertanto «la decisione impugnata deve in definitiva essere cassata affinché, in sede di rinvio, siano applicati correttamente i principi di diritto in precedenza esposti e sia valutata, quindi, nuovamente la sussistenza del “concorso di colpa del creditore” ai sensi dell’art. 1227 c.c., comma 1 (recte: del contributo causale della vittima alla determinazione dell’evento lesivo), prendendo in esame esclusivamente la condotta della vittima primaria, ma utilizzando i criteri “oggettivi” di valutazione della sua condotta validi per un soggetto capace e ordinariamente diligente e cioè valutando esclusivamente se essa abbia tenuto o meno un “comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza”, a prescindere dalla sua età e dal suo stato di incapacità naturale, ed a prescindere altresì dalla condotta del soggetto che ne aveva la sorveglianza».
Viene accolto anche il quarto motivo del ricorso, col quale i ricorrenti lamentano il mancato riconoscimento del cosiddetto “danno catastrofale”.
La corte richiama una propria ordinanza di pochi mesi precedente, nella quale si afferma che «in tema di danno non patrimoniale risarcibile in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono, in quanto il primo (danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l’ineluttabile approssimarsi della propria fine ed è risarcibile a prescindere dall’apprezzabilità dell’intervallo di tempo intercorso tra le lesioni e il decesso, rilevando soltanto l’intensità della sofferenza medesima; mentre il secondo, quale pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell’integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma richiede, ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo» (Sezione III, ordinanza n. 21837 del 30 agosto 2019).
Secondo la corte, «nel valutare la domanda (avanzata da C.M.V. , madre ed erede della vittima primaria, iure successionis) di risarcimento del danno subito dal piccolo C.E. in relazione alla sofferenza psichica derivante dalla lucida percezione dell’approssimarsi della morte, la corte di appello si è discostata da tali principi, in quanto ha escluso la sussistenza di tale danno, non avendo ravvisato il “decorso di un apprezzabile lasso di tempo (che è stato contenuto nell’ordine di alcuni minuti) tra l’inizio dell’evento lesivo e la morte”.
I giudici di merito hanno cioè erroneamente applicato un criterio di valutazione (quello della necessità di un apprezzabile lasso di tempo tra l’evento lesivo ed il decesso) che rileva nell’ottica della liquidazione del danno biologico temporaneo subito dalla vittima deceduta poco dopo il sinistro (danno in realtà non richiesto dall’attrice), ma non ha alcun rilievo nell’ottica della liquidazione del cd. danno catastrofale, riconducibile alla sofferenza psichica derivante dalla lucida percezione dell’approssimarsi della morte, che era l’unico danno nella specie richiesto (a maggior ragione, poi, emerge l’indicato errore di diritto, dal momento che i giudici di secondo grado non hanno specificamente negato la circostanza di fatto, già accertata dal tribunale, secondo cui l’esperienza vissuta del piccolo C.E. era stata “terrificante, dal momento in cui aveva cominciato a sprofondare sott’acqua, cercando inutilmente di aggrapparsi al suo amico”, circostanza che sul piano logico appare difficilmente compatibile con l’assenza di coscienza dell’approssimarsi del pericolo di annegamento, mentre ha evidente rilievo ai fini della valutazione dell’intensità della relativa sofferenza)».
Si ritorna pertanto davanti alla corte d’appello di Roma in diversa composizione, la quale, prevedibilmente, confermerà, con diversa motivazione, la riduzione dell’entità del risarcimento in applicazione dell’art. 1227 comma 1 cc, ma liquiderà il danno catastrofale, ritenuto erroneamente insussistente nella sentenza cassata.