Non è coercibile il dovere di visita del figlio minore
Daria e Domenico hanno un figlio, il piccolo Luigi, del quale tuttavia Domenico si disinteressa totalmente, non riconoscendolo e lasciando che se ne occupi esclusivamente la madre.
Daria ottiene dal tribunale la dichiarazione di paternità naturale a vantaggio di Luigi, con sentenza che stabilisce anche il diritto-dovere del padre di visitare periodicamente il figlio.
Passata in giudicato la sentenza, Domenico continua a disinteressarsi del figlio. Daria chiede ed ottiene nei confronti di Domenico un provvedimento di coercizione indiretta, previsto dall’articolo 614-bis del codice di procedura civile. Domenico deve pagare a Daria cento euro per ogni inadempimento dell’obbligo di incontrare Luigi.
Il reclamo contro tale provvedimento viene rigettato dalla corte d’appello dell’Aquila.
Domenico ricorre alla suprema corte sulla base di un unico motivo, col quale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 614-bis cpc.
A detta di Domenico, le statuizioni di coercizione indiretta previste da tale disposizione non sono applicabili agli obblighi di visita del figlio. Al diritto del minore a ricevere visita corrisponderebbe, per vero, un diritto potestativo del genitore rimesso alla disponibilità di questi e non coercibile.
La prima sezione civile della corte decide con ordinanza n. 6471/20, depositata il 6 marzo 2020.
La corte analizza il “diritto-dovere” di visita del genitore presso il quale il figlio minore non sia stato collocato, sotto entrambi gli aspetti nei quali si presenta: «in quanto diritto, e quindi nella sua declinazione attiva, è tutelabile rispetto alle violazioni ed inadempienze dell’altro genitore, su cui incombe il corrispondente obbligo di astenersi con le proprie condotte dal rendere più difficoltoso o dall’impedire l’esercizio dell’altrui diritto nei termini di cui all’art. 709-ter c.p.c. ed è, d’altra parte, abdicabile dal titolare»; «in quanto dovere, e quindi nella sua declinazione passiva, resta invece fondata sulla autonoma e spontanea osservanza dell’interessato e, pur nell’assolta sua finalità di favorire la crescita equilibrata del figlio integrativa dell’indicato munus, non è esercitabile in via coattiva dall’altro genitore, in proprio o quale rappresentante legale del minore».
A detta della corte, «il provvedimento di cui all’art. 614-bis c.p.c. presuppone l’inosservanza di un provvedimento di condanna, ma il diritto (e il dovere) di visita costituisce una esplicazione della relazione fra il genitore e il figlio che può trovare regolamentazione nei suoi tempi e modi, ma che non può mai costituire l’oggetto di una condanna ad un facere sia pure infungibile.
A questa constatazione deve aggiungersi, con un rilievo altrettanto significativo, che l’emanazione di un provvedimento ex art. 614-bis c.p.c. si pone in evidente contrasto con l’interesse del minore il quale viene a subire in tal modo una monetizzazione preventiva e una conseguente grave banalizzazione di un dovere essenziale del genitore nei suoi confronti, come quello alla sua frequentazione».
La corte giunge ad escludere «che un provvedimento come quello per cui si controverte sia legittimato, a mente dell’art. 709-ter c.p.c., comma 2, dal potere del giudice, in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore, ovvero ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, di modificare i provvedimenti in vigore e, anche congiuntamente, di: a) ammonire il genitore inadempiente; b) disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore o c) nei confronti dell’altro genitore; d) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 Euro a un massimo di 5.000 Euro a favore della Cassa delle ammende. La norma ha infatti il diverso significato di prevedere delle ipotesi di risarcimento a fronte di un danno già integrato dalla condotta di uno dei genitori, e di questa la sanzionabilità diretta, e non una coercizione preventiva e indiretta di un dovere nel caso della sua inosservanza futura».
La corte giunge pertanto ad affermare il seguente principio di diritto: «Il diritto-dovere di visita del figlio minore che spetta al genitore non collocatario non è suscettibile di coercizione neppure nella forma indiretta di cui all’art. 614-bis c.p.c. trattandosi di una potere-funzione che, non sussumibile negli obblighi la cui violazione integra, ai sensi dell’art. 709-ter c.p.c., una “grave inadempienza”, è destinato a rimanere libero nel suo esercizio quale esito di autonome scelte che rispondono, anche, all’interesse superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata».
Ne consegue l’accoglimento del ricorso di Domenico.
In difetto della necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la corte cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da Daria.