L'azione di riduzione del legittimario totalmente pretermesso
Le sorelle F. convengono in giudizio gli eredi del proprio fratello Francesco. Espongono che la loro madre, morta dopo il fratello, ha lasciato pochi spiccioli, dopo però aver donato tutto il suo patrimonio a Francesco.
Chiedono la divisione della massa ereditaria della propria madre, da calcolare a seguito di collazione dei beni donati al fratello, e, in subordine, la riduzione della donazione a favore del fratello, con reintegrazione della loro quota di legittima.
Il Tribunale di Trento rigetta le domande, con sentenza confermata dalla corte d’appello della medesima città.
Le sorelle F. ricorrono per cassazione sulla base di tre censure.
Viene accolta solo la terza, con ordinanza della seconda sezione civile della corte, individuata dal numero 2914/20 e depositata il 7 febbraio 2020.
Il terzo motivo di ricorso viene così riassunto dalla corte: «si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 564 c.c. e art. 345 c.p.c.. Il rigetto della domanda di divisione della massa ereditaria avrebbe dovuto comportare necessariamente l’accoglimento di quella subordinata di riduzione della donazione a favore di F.L. a prescindere dall’accettazione beneficiata dell’eredità da parte delle attuali ricorrenti. Avrebbe, pertanto, errato la Corte di merito nel ritenere che queste ultime non potessero agire in riduzione se non dopo aver accettato l’eredità con beneficio di inventario, fornendo in tal modo una interpretazione errata dell’art. 564 c.c.. Ciò in quanto nel caso di specie non vi era la necessità di tutela di terzi estranei alla successione che non potessero verificare la consistenza dell’asse ereditario, che costituisce la ratio della disposizione del richiamato art. 564 c.c.. Infatti l’intero asse ereditario era costituito dai beni donati a F.L. dalla madre, la cui consistenza era ben nota alle parti, con la conseguenza che era esclusa la esigenza di separare il patrimonio della de cuius da altri patrimoni al fine di accertare la misura della lesione della quota di legittima. Del resto, una volta esclusa la possibilità di agire per lo scioglimento della comunione ereditaria per inesistenza di relictum, le attuali ricorrenti non avrebbero potuto acquistare la qualità di eredi fino a quando non fosse stata ridotta la donazione di cui si tratta con reintegrazione delle rispettive quote di legittima, donde la esclusione nella specie della accettazione di eredità con beneficio di inventario quale condizione per l’esercizio dell’azione di riduzione. Tale questione, sollevata in sede di giudizio di appello, non era stata esaminata dalla Corte di merito, che la aveva erroneamente ritenuta nuova e pertanto inammissibile».
La doglianza viene ritenuta fondata dalla corte nelle sue varie articolazioni.
Di particolare interesse è l’ultima di esse, in relazioni alla quale la corte osserva che «il legittimario totalmente pretermesso, proprio perché pretermesso dalla successione, non acquista per il solo fatto dell’apertura della successione, ovvero per il solo fatto della morte del de cuius, né la qualità di erede, né la titolarità dei beni ad altri attribuiti, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l’esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, e quindi dopo il riconoscimento dei suoi diritti di legittimario […] Tale era la ragione per la quale le attuali ricorrenti avevano introdotto la domanda subordinata di riduzione della donazione per l’ipotesi in cui si fosse ritenuto non potersi far luogo a divisione della massa ereditaria per assenza di relictum. La Corte ha, tuttavia, errato nel ritenere nuova, e, pertanto, inammissibile la domanda nella parte relativa all’assenza di relictum che avrebbe consentito alle appellanti di proporla senza essere tenute ad accettare previamente l’eredità con beneficio di inventario […] per essersi le appellanti stesse dapprima dichiarate eredi legittimarie lese e solo successivamente eredi pretermesse.
In realtà nessuna mutatio libelli è configurabile nella specie, non avendo le appellanti introdotto nel processo alcun tema di indagine nuovo siccome fondato su presupposti totalmente diversi da quelli prospettati nell’atto introduttivo del giudizio, tali da alterare il regolare svolgimento del contraddittorio. La pretermissione delle attuali ricorrenti dall’eredità non è stata rappresentata nel grado di appello come una circostanza o un’argomentazione diversa, non dedotta nel giudizio di primo grado, ma piuttosto come l’altro aspetto della lesione della quota di legittima operata dalla donazione disposta a favore di F.L. dalla madre, che aveva determinato l’azzeramento del relictum. Sicché, appare logico e giuridicamente corretto che la azione a tutela della quota di legittima venisse formulata dalle sorelle F. in modo alternativo, quale divisione della comunione ereditaria per la eventualità in cui venisse riconosciuta l’esistenza di una massa ereditaria da dividere, e quale azione di riduzione della donazione in caso contrario».
La sentenza viene pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della corte d’appello di Trento.