Il fondo patrimoniale serve ancora a qualcosa
L’articolo 167 del codice civile stabilisce che «ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia».
L’articolo 170 del medesimo codice prevede che l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non possa avere luogo «per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia», e quindi che i creditori non possano soddisfare le loro ragioni aggredendo i beni inseriti nel fondo.
Il 30 aprile 2008 i coniugi Elena e Paride costituiscono un fondo patrimoniale avente ad oggetto due immobili dei quali sono comproprietari.
A quella data Elena è fideiussore della società L, della quale è amministratore unico, in relazione ad un finanziamento di 300.000 euro erogato a favore della società dalla banca A.
Rimasto insoddisfatto il credito della banca, questa agisce nei confronti del fideiussore Elena, arrivando a pignorare la sua quota del 50% degli immobili inclusi nel fondo patrimoniale.
Paride propone opposizione di terzo all’esecuzione, ai sensi dell’articolo 619 del codice di procedura civile, lamentando che la banca abbia proceduto al pignoramento di quegli immobili infischiandosene del fondo patrimoniale, pur sapendo che il debito della società L non aveva alcun rapporto con i bisogni familiari dei coniugi.
La banca si costituisce in giudizio contestando il fondamento della domanda ed allegando che l’attività imprenditoriale di Elena, nel cui ambito è stato contratto il debito, non è estranea ai bisogni della famiglia.
Il tribunale rigetta l’opposizione, sull’assunto che è ragionevole ritenere che Elena ritraesse dall’attività imprenditoriale, nel cui ambito il debito è stato contratto, proventi destinati anche alle necessità della famiglia.
Elena impugna la sentenza e la corte d’appello accoglie il gravame, sull’assunto che vi è documentazione in atti, la quale dimostra che il finanziamento ottenuto dalla società L e garantito con la fideiussione è stato interamente speso dalla società per l’acquisto di beni strumentali e la banca ha effettuato il pagamento della somma direttamente alla società fornitrice; quindi il finanziamento era destinato all’attività d’impresa e non a soddisfare esigenze familiari, se non in via assai mediata.
La banca ricorre per cassazione, sulla base di due motivi.
Elena non presenta difese scritte.
Il ricorso è trattato della prima sezione civile della corte, che decide con ordinanza numero 8201/20, depositata il 27 aprile 2020.
Con il primo motivo la banca ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, e in particolare dell’art. 2697 cc, in quanto la corte d’appello avrebbe erroneamente operato un’inversione dell’onere probatorio, ritenendo che la banca non avesse provato che il debito contratto da Elena riguardasse bisogni propri della famiglia e ritenendo che la banca fosse consapevole che il provento di quel finanziamento fosse destinato a finalità aziendali.
Con il secondo motivo la banca ricorrente prospetta il vizio di violazione di legge, e in particolare dell’art. 170 cc, in quanto erroneamente la corte d’appello avrebbe sancito l’impignorabilità degli immobili oggetto del fondo patrimoniale, benché il debito fosse stato contratto per l’interesse della famiglia, in un’accezione non restrittiva, che ricomprenda in tali bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi.
Secondo la corte «il primo motivo è infondato perché la Corte d’appello, lungi dall’invertire l’onere probatorio, ha invece accertato in fatto la effettiva destinazione del finanziamento, oggetto di fideiussione, all’acquisto di beni strumentali da parte della società favorita, ed ha, poi, escluso (in diritto, sul che verte il secondo motivo di ricorso) che tale finalità possa qualificarsi inerente ai bisogni della famiglia ai sensi dell’art. 170 c.c.».
Il secondo motivo non ha miglior fortuna: «infatti, se il credito per cui si procede è solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, rientrando nell’attività professionale da cui quest’ultimo ricava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia, non è consentita, ai sensi dell’art. 170 c.c., la sua soddisfazione sui beni costituiti in fondo patrimoniale. La giurisprudenza di questa Corte richiamata in ricorso (Cass. n. 4011/13, 5385/13, 5684/06) si limita ad affermare la necessità di una interpretazione non restrittiva delle esigenze familiari, da non ridurre ai soli bisogni essenziali della famiglia, ma non si spinge certo sino a sostenere la tesi della ricorrente».
Perciò il ricorso della banca viene rigettato.