Un caso di nullità della clausola "claims made"
L’Ospedale viene convenuto in giudizio dai genitori del bambino Ludovico per il risarcimento di danni subiti da quest’ultimo nel corso di un ricovero presso il detto Ospedale.
Costituendosi in giudizio, l’Ospedale chiede di essere manlevato dalla compagnia di assicurazione, la società G. Questa eccepisce che il contratto contiene una clausola claims made, che impone di denunciare il sinistro entro dodici mesi dalla cessazione di efficacia, e che quel termine è trascorso infruttuosamente.
Il giudice di primo grado: condanna la struttura sanitaria al risarcimento; ritiene non vessatoria la clausola claims made, e quindi legittimo il rifiuto da parte della società G di tenere indenne l’Ospedale.
Il giudice di appello conferma questo giudizio, aggiungendo che, oltre a non essere vessatoria, la clausola claims made cosi inserita persegue interessi meritevoli di considerazione, o meglio: non rende il contratto immeritevole di tutela.
Questa decisione viene impugnata dall’Ospedale con tre motivi, cui si oppone la società G con controricorso.
La terza sezione civile della corte di cassazione decide con ordinanza numero 8894/20, depositata il 13 maggio 2020.
La corte ritiene infondati i primi due motivi, ma fondato il terzo, col quale l’Ospedale sostiene che ha errato la corte di merito nel ritenere meritevole la clausola claims made, anche alla luce di quanto deciso dalle sezioni unite con sentenza numero 9140/2016.
Nel caso oggetto di controversia la clausola non impone di denunciare il sinistro entro il termine di scadenza del contratto, bensì concede dodici mesi da quella scadenza. Tuttavia, pur cosi facendo, pone l’assicurato in una condizione di difficoltà e debolezza, in quanto la denuncia del sinistro all’assicurazione (entro i dodici mesi dalla scadenza) presuppone che l’assicurato abbia ricevuto una tempestiva richiesta di risarcimento dal danneggiato. La clausola claims made fa dipendere la prestazione dell’assicurazione non solo dall’evento dedotto in contratto, ma altresì da un ulteriore evento incerto, quale è la richiesta di risarcimento del terzo danneggiato: se questa ultima non è tempestiva, non potrà esserlo neanche quella dell’assicurato.
La copertura assicurativa, infatti, decade se il terzo danneggiato decide di formulare la richiesta di risarcimento trascorsi dodici mesi dalla scadenza del contratto. Ne consegue che la tempestività della richiesta di manleva dipende dalla tempestività della richiesta di risarcimento da parte del terzo, e questa dipendenza pone l’assicurato in una condizione di ingiustificato svantaggio nei confronti dell’assicuratore, creando una decadenza che il contraente non può evitare.
Si tratta perciò di clausola nulla ai sensi dell’art. 2965 del codice civile, a norma del quale «è nullo il patto con cui si stabiliscono termini di decadenza che rendono eccessivamente difficile a una delle parti l’esercizio del diritto». Nel caso specifico, l’esercizio del diritto è stato impossibile, puramente e semplicemente.
Perciò la corte, decidendo nel merito, accoglie la domanda iniziale formulata dall’Ospedale nei confronti della società G, che sarà tenuta alla manleva prevista dal contratto di assicurazione.