La pericolosa vita del pedone
Mentre attraversa una piazza a piedi, Regina viene messa sotto da un’autovettura condotta da Rutilio.
Al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti, cita in giudizio lo stesso Rutilio e la sua compagnia assicuratrice. Si costituisce solo quest’ultima, mentre Rutilio resta contumace.
Il tribunale ritiene che, in relazione all’incidente, vi sia stato un concorso di colpa di Regina nella misura del 30%. Condanna pertanto i convenuti al risarcimento del 70% dei danni patiti da Regina.
Non contenta di questo esito, Regina impugna la sentenza, sia sul concorso che sulla personalizzazione del danno, ottenendo un parziale accoglimento quanto a quest’ultimo aspetto, ed un rigetto invece relativamente al concorso di colpa propria.
La corte di appello ritiene che, a prescindere dalla circostanza che vi fossero o meno strisce pedonali nelle vicinanze, il pedone non potesse attraversare il piazzale perché vi ostava il fermo divieto dell’articolo 190 codice della strada.
Regina propone ricorso per cassazione, censurando questa ratio con un motivo. V’è controricorso della compagnia assicuratrice.
Il ricorso viene assegnato alla sesta sezione civile della corte, che decide su di esso con ordinanza numero 278/21, depositata il 12 gennaio 2021.
L’unico motivo di ricorso censura la decisione per erronea interpretazione dell’articolo 190 codice della strada, i primi tre commi del quale stabiliscono:
1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l’obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulle carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione. Da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila.
2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri.
3. È vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2.
Regina aveva proposto impugnazione della sentenza di primo grado al fine di far accertare che nelle vicinanze non v’erano strisce pedonali e che dunque l’attraversamento del piazzale era avvenuto senza violare le norme del codice della strada che impongono di attraversare sulle strisce.
La corte di appello aveva ritenuto assorbito questo argomento, sostenendo che dall’articolo 190 comma 2, codice strada, si ricava che il pedone non può proprio attraversare i piazzali se non ci sono le strisce.
Regina censura questa ratio sostenendo che l’articolo 190 va inteso nel senso che il divieto di attraversamento vale solo se nelle vicinanze non vi siano strisce pedonali e non già a prescindere dal fatto che ve ne siano.
Ha ragione Regina, secondo la corte, perché «l’articolo 190 , secondo comma [rectius: terzo comma], codice della strada, non vieta ai pedoni l’attraversamento tout court dei piazzali al di fuori delle strisce pedonali, poiché chiaramente condiziona il divieto al fatto che degli attraversamenti pedonali esistano “anche se a distanza superiore a quella indicata nel secondo comma”, caso nel quale il pedone deve raggiungere le strisce ed attraversare in quel punto.
Non contiene dunque un divieto assoluto di attraversare i piazzali che siano privi di strisce pedonali, ma un divieto di attraversamento solo qualora vi siano, pur se non vicini, degli attraversamenti pedonali fruibili.
Questa circostanza di fatto, ossia che non vi fossero attraversamenti pedonali fruibili, e che dunque l’attraversamento del piazzale era lecito al pedone, era quanto veniva richiesto con il motivo di appello, disatteso invece sulla base del rilievo del divieto assoluto, erroneamente inteso, di attraversamento al di fuori delle strisce».
Il ricorso di Regina viene pertanto accolto e la decisione cassata, con rinvio alla corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.