Collazione e riduzione delle donazioni possono concorrere
Muore Giovanni, dopo aver donato gran parte del patrimonio acquisito ed aver istituito eredi, per un quarto ciascuno, la moglie e i tre figli.
Questi ultimi promuovono davanti al tribunale di Torino una causa nei confronti della madre e di un’estranea, beneficiaria di una donazione da parte del padre, allo scopo di dividere l’eredità paterna, previo riconoscimento della lesione dei loro diritti di legittimari, e conseguente riduzione di alcune donazioni e della disposizione testamentaria in favore della madre.
Contro la sentenza che decide la causa i figli di Giovanni propongono appello davanti alla corte d’appello di Torino, lamentando che alcune donazioni fatte alle madre siano state dal tribunale conteggiate solo ai fini della riduzione, avendo il tribunale omesso di pronunciare sulla istanza di collazione delle stesse donazioni.
Secondo la corte d’appello tale omissione di pronuncia non sussiste, perché, in assenza di domanda di collazione in natura, l’iter seguito dal tribunale costituiva conseguenza della collazione per imputazione.
Per la cassazione della sentenza della corte d’appello i tre fratelli propongono ricorso affidato a un unico motivo.
La causa, in un primo tempo fissata dinanzi alla sesta sezione civile della Suprema Corte, viene rimessa alla pubblica udienza con ordinanza dell’1 agosto 2019 e discussa davanti alla seconda sezione, che decide con sentenza n. 28176/20, depositata il 10 dicembre 2020.
Con l’unico motivo i ricorrenti sostengono che collazione e riduzione sono istituti diversi e debbono perciò operare congiuntamente. Mentre la riduzione colpisce la donazione solo nei limiti della eccedenza sulla disponibile, per effetto della collazione le donazioni vanno ad accrescere la massa dividenda per l’intero, salva la diversa modalità dell’incremento secondo che la collazione sia fatta in natura o per imputazione. In conseguenza della collazione nel caso di specie i coeredi, coniuge e discendenti, avevano diritto di concorrere sulle donazioni posteriori in favore della madre anche oltre la parte di esse oggetto di riduzione.
Il motivo viene ritenuto fondato dalla corte, secondo la quale «al fine di fare emergere l’errore in cui è incorsa la corte d’appello, è sufficiente soffermarsi sul diverso modo di operare della collazione e dell’azione di riduzione, anche quando la prima sia fatta per imputazione. La riduzione sacrifica i donatari nei limiti di quanto occorra per reintegrare la legittima lesa ed è quindi imperniata sul rapporto fra legittima e disponibile, mentre la collazione, nei rapporti indicati nell’art. 737 c.c., pone il bene donato, in proporzione della quota ereditaria di ciascuno, in comunione fra i coeredi che siano il coniuge o discendenti del de cuius, donatario compreso, senza alcun riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile».
La sentenza viene perciò cassata e la causa rinviata alla corte d’appello di Torino in diversa composizione, che dovrà attenersi al seguente principio di diritto: «Quando una donazione soggetta a collazione sia contemporaneamente lesiva della legittima, la tutela offerta dall’azione di riduzione, vittoriosamente esperita contro il coerede donatario, non assorbe gli effetti della collazione, che opererà in questo caso consentendo al legittimario di concorrere pro quota sul valore della donazione ridotta che eventualmente sopravanzi l’ammontare della porzione indisponibile della massa».