Comunione legale parziale dell’immobile pagato in parte con denaro donato
Con atto di citazione ritualmente notificato Daniela evoca in giudizio Riccardo davanti al tribunale di Orvieto, al quale chiede di accertare che l’immobile sito in Vattelapesca, intestato al convenuto (Riccardo), ricade nella comunione legale ed appartiene quindi ad essa attrice (Daniela) in ragione della metà indivisa.
Daniela espone di essere intervenuta all’atto di acquisto dichiarando che il bene era stato acquistato con il ricavato della vendita di altro bene personale del marito, ma che detta circostanza non corrisponde al vero.
Si costituisce in giudizio Riccardo, resistendo alla domanda. Allega che il bene è stato acquistato con denaro fornitogli dai propri genitori e deposita documentazione comprovante che questi ultimi hanno direttamente pagato alcune somme alla cooperativa dalla quale egli ha ottenuto l’assegnazione del bene.
Con sentenza n. 164/2011 il tribunale, dopo aver ammesso ed espletato la prova testimoniale articolata dal convenuto per dimostrare l’origine donativa del denaro utilizzato per l’acquisto dell’immobile, accoglie parzialmente la domanda di Daniela, accertando che il bene è stato acquistato nella misura dell’80% mediante donazione indiretta proveniente dai genitori di Riccardo, mentre per il restante 20% ricade nella comunione legale. Dichiara pertanto lo stesso di proprietà del marito per il 90% e della moglie, attrice, per il 10%.
Daniela interpone appello avverso detta decisione, invocando l’appartenenza del bene alla comunione legale per l’intero.
Riccardo resiste all’impugnazione, spiegando a sua volta appello incidentale, con il quale rivendica la proprietà esclusiva del cespite.
Con sentenza n. 477/2015 la Corte di appello di Perugia rigetta il gravame principale, accoglie quello incidentale e dichiara pertanto l’immobile appartenente per la totalità a Riccardo.
Daniela propone ricorso per la cassazione di detta decisione, affidandosi a cinque motivi.
Resiste con controricorso Riccardo.
Decide sul ricorso la seconda sezione della corte, con ordinanza n. 20336 depositata il 16 luglio 2021.
La corte, confermando il suo orientamento più recente, afferma che «in presenza di un accertamento di fatto che confermi la provenienza donativa non di tutto, ma soltanto di parte del denaro utilizzato per l’acquisto di un bene, quest’ultimo dovrà ritenersi di proprietà esclusiva del donatario soltanto per la parte del suo valore effettivamente corrispondente all’entità della donazione ricevuta, e non invece per l’intero, restando la residua parte del valore del cespite, non acquistata con denaro personale dell’intestatario, soggetta al regime della comunione legale tra i coniugi».
Pertanto la sentenza di appello viene cassata e la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, rinviata alla corte di appello di Perugia, in differente composizione, alla quale verosimilmente non resterà che rigettare l’appello principale e quello incidentale e confermare la sentenza del tribunale di Orvieto.