Concorso di locatore e conduttore nella causazione di un incendio
In un condominio scoppia un incendio, che si sprigiona da una canna fumaria posta a servizio di un appartamento.
I signori Rossi, il cui appartamento è stato danneggiato a seguito del propagarsi dell’incendio, citano davanti al tribunale di Cosenza il Locatore e il Conduttore dell’appartamento servito dalla canna fumaria, dai quali pretendono, in solido tra loro, il risarcimento dei danni subiti.
Con sentenza del 16 novembre 2015 il tribunale accoglie la domanda, condannando solidalmente i convenuti a corrispondere agli attori un risarcimento di circa novemila euro.
I convenuti soccombenti propongono appello, respinto dalla corte d’appello di Catanzaro con sentenza del 21 marzo 2019.
Afferma la corte che il Conduttore è responsabile per un’inadeguata manutenzione, mentre il Locatore lo è per essere la canna fumaria affetta di vizio di costruzione (il consulente tecnico d’ufficio in primo grado ha ravvisato un concausa dell’incendio nell’errata o mancata coibentazione della canna fumaria con le strutture in adiacenza).
IL Locatore non si rassegna: propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi.
La sesta sezione della corte decide con ordinanza n. 564, depositata l’11 gennaio 2022.
Il ricorso giudicato in parte inammissibile e in parte infondato.
Le censure del ricorrente si sviluppano infatti in gran parte «su un piano inammissibilmente fattuale», sottratto alla cognizione del giudice di legittimità.
La mancata costituzione degli intimati fa risparmiare al locatore la condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di essi.