La mancata indicazione del compenso rende nulla la delibera di nomina dell’amministratore condominiale
La società Rho, condomina del Condominio Oméga, impugna davanti al tribunale di Udine la delibera dell’assemblea che ha nominato l’amministratore condominiale.
Sostiene che tale delibera sarebbe nulla in applicazione dell’art. 1129 comma 14 del codice civile, il quale stabilisce che «l’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta.
Il tribunale respinge la domanda.
La corte d’appello di Trieste respinge l’appello della società Rho, affermando che l’ammontare del compenso richiesto non deve necessariamente essere indicato nella delibera che conferisce l’incarico, né emergere dal verbale. È sufficiente, a detta del giudice di appello, il preventivo sottoscritto dall’amministratore ed indirizzato ai condomini e il successivo bilancio preventivo, con riparto e piano rate, ove viene indicato il compenso dell’amministratore.
La società Rho ricorre per cassazione, lamentando la violazione o falsa applicazione dell’art. 1129 comma 14 del codice civile.
Il ricorso viene assegnato alla sesta sezione civile della corte, che decide con ordinanza n. 12927 del 22 aprile 2022.
Il ricorso viene ritenuto manifestamente fondato.
A detta della corte, la sentenza impugnata ha errato «nel ritenere che l’ammontare del compenso richiesto non deve necessariamente essere indicato nella delibera che conferisce l’incarico all’amministratore, nè emergere dal verbale».
Viene enunciato il seguente principio di diritto: «agli effetti dell’art. 1129 c.c., comma 14, il quale prevede la nullità testuale della nomina dell’amministratore di condominio ove non sia specificato l’importo dovuto a titolo di compenso, per la costituzione di un valido contratto di amministrazione condominiale occorre accertare la sussistenza di un documento, approvato dall’assemblea, recante, anche mediante richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto di esso, l’elemento essenziale della analitica determinazione del corrispettivo, che non può ritenersi implicita nella delibera assembleare di approvazione del rendiconto».
Il ricorso viene pertanto accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla corte d’appello di Trieste in diversa composizione, che procederà ad esaminare nuovamente la causa uniformandosi all’enunciato principio e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.