Pannelli fotovoltaici e condominio
Carlo e Costantino impugnano davanti al tribunale di Milano una delibera assembleare del Condominio C, con la quale è stato espresso «parere contrario» al progetto di installazione di dodici pannelli fotovoltaici sul lastrico solare condominiale, dei quali Carlo e Costantino hanno l’uso esclusivo.
Con sentenza dell’11 marzo 2020 il tribunale dichiara inammissibile la domanda di annullamento della delibera, per difetto di interesse ad agire degli attori.
L’interesse ad agire è, insieme alla legittimazione ad agire, una delle due condizioni dell’azione, sussistendo le quali sorge, per il giudice, l’obbligo di provvedere sulla domanda. Il tribunale ritiene che un eventuale accoglimento della domanda non produrrebbe alcun beneficio per gli attori.
La sentenza viene impugnata da Carlo e Costantino davanti alla corte d’appello di Milano, che però conferma la decisione di primo grado con sentenza del 27 ottobre 2021.
Rileva la corte che nel caso di specie l’assemblea condominiale non ha vietato a Carlo e Costantino di effettuare l’installazione, ma si è limitata ad esprime un parere contrario al progetto, ritenuto pregiudizievole al pari uso della parte comune, invitando gli interessati a predisporre un progetto alternativo.
La corte richiama l’art. 1122 bis del codice civile, il quale, ai commi 2 e tre, stabilisce testualmente:
«È consentita l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato».
«Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato ne dà comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L’assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell’art. 1136, adeguate modalità alternative di esecuzione e imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio […]».
Poiché in primo grado non è risultata, ai fini della realizzazione dell’installazione, alcuna necessità di modificare le parti comuni dell’edificio condominiale, l’assemblea, a detta della corte, non aveva alcuna facoltà di prescrivere specifiche modalità esecutive. Pertanto la deliberazione impugnata è «contraddistinta da caratteri di superfluità o comunque da valenza consultiva e non decisoria». Da qui il difetto di interesse ad agire di Carlo e Costantino.
Su ricorso di Carlo e Costantino, al quale resiste il Condominio C, la questione viene sottoposta alla sesta sezione della corte di cassazione, che si pronuncia con ordinanza numero 1337 del 17 gennaio 2023.
Il ricorso viene dichiarato inammissibile sulla base del seguente principio di diritto: «l’installazione su una superficie comune di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinato al servizio di una unità immobiliare, ai sensi dell’art. 1122 bis c.c., che non renda necessaria la modificazione delle parti condominiali, può essere eseguita dal singolo condomino senza alcuna preventiva autorizzazione dell’assemblea. Ne consegue che all’eventuale parere contrario alla installazione di un tale impianto espresso dall’assemblea deve attribuirsi soltanto il valore di mero riconoscimento dell’esistenza di concrete pretese degli altri condomini rispetto alla utilizzazione del bene comune che voglia farne il singolo partecipante, con riferimento al quale non sussiste l’interesse ad agire per l’impugnazione della deliberazione ai sensi dell’art. 1137 c.c.».
Si conclude così, con la condanna di Carlo e Costantino alla rifusione delle spese di lite in favore del Condominio C, il terzo grado di un giudizio che secondo i giudici Carlo e Costantino non avevano alcun interesse a promuovere.