Non c’è servitù di passaggio senza utilitas
Con sentenza emessa nel 2018 il tribunale di Spoleto accoglie la domanda di negatoria servitutis proposta da Menelao per far accertare l’inesistenza del diritto di passaggio esercitato sul suo fondo dai fratelli Grimm e rigetta la domanda riconvenzionale di usucapione proposta da questi ultimi, per mancanza del requisito dell’apparenza del diritto reale.
I soccombenti fratelli impugnano la sentenza e la corte d’appello di Perugia, con sentenza emessa nel 2021, rigetta la domanda proposta da Menelao. Viene tuttavia rigettata anche la domanda riconvenzionale di usucapione, in considerazione dell’assenza di utilitas del diritto, posto che mediante le particelle indicate dagli appellanti non è possibile raggiungere la strada pubblica.
Menelao propone ricorso per cassazione, sul quale la seconda sezione della corte si pronuncia con ordinanza n. 8320 del 23 marzo 2023.
La corte accoglie il ricorso, ritenendo la sentenza di appello irrimediabilmente contraddittoria:
«Tenuto conto che il diritto di servitù deve sempre corrispondere ad una utilitas del fondo dominante, e che dunque non è possibile ipotizzare la sussistenza di un diritto reale sfornito di tale requisito essenziale, è evidente che, una volta esclusa la sussistenza dell’utilitas, la servitù non poteva essere ritenuta sussistente, non soltanto sotto il profilo della domanda riconvenzionale di usucapione, della quale la Corte territoriale ha confermato il rigetto, ma neanche con riguardo all’eccezione di usucapione. L’accertamento in fatto che il giudice di merito è chiamato a condurre, in altri termini, deve avere ad oggetto l’accertamento:
1) della sussistenza dell’utilitas per il fondo dominante;
2) della presenza in loco di segni visibili atti a confermare l’effettivo esercizio del diritto di passaggio ed idonei a costituire il quid pluris, rispetto alla mera esistenza del tracciato, idoneo a comprovare l’effettivo esercizio del transito;
3) dei requisiti del possesso previsti per la configurazione dell’usucapione del diritto di passaggio».
«Tale accertamento è necessariamente unitario e concerne l’esistenza del diritto, sia sotto il profilo dell’azione (e dunque in relazione alla domanda riconvenzionale di usucapione del diritto reale) che sotto il profilo dell’eccezione (e dunque con riferimento alla correlata eccezione di usucapione). Non è invero possibile affermare l’esistenza, in via di eccezione, di un diritto del quale si nega la configurabilità, in via di azione».
«Ne consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Perugia, in differente composizione».
«Il giudice del rinvio si atterrà al presente principio di diritto: “L’accertamento dell’esistenza, o meno, dei presupposti per la configurabilità di un diritto reale di servitù costituito per usucapione deve essere condotto unitariamente, con riferimento alla sussistenza dei requisiti del possesso utile ad usucapionem, dei presupposti dell’apparenza e dell’utilitas, sia con riferimento all’eventuale domanda di riconoscimento dell’esistenza del diritto stesso, indipendentemente dal fatto che essa sia proposta in via principale o riconvenzionale, sia con riguardo all’eccezione di usucapione, che sia sollevata al solo fine di paralizzare l’avversa azione negatoria del diritto reale. Non è infatti possibile riconoscere, in via di eccezione, la sussistenza dei presupposti per la configurabilità di un diritto reale che sia stata esclusa, mercè il rigetto della corrispettiva azione di accertamento della sua esistenza”».