Come si dimostra il danno biologico da malattia psichica
Come si dimostra il danno biologico da malattia psichicaRoberto muore in un incidente stradale, consistito nello scontro tra il veicolo condotto da lui e un veicolo condotto da una donna, di proprietà di una società.
I genitori, il fratello, la fidanzata e gli eredi della nonna di Roberto citano davanti al tribunale di Milano la società proprietaria del veicolo condotto dalla donna e la società assicuratrice per la responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da loro patiti in conseguenza della morte di Roberto.
Il tribunale, con sentenza emessa nel 2018, riconosciuto un concorso di colpa di Roberto del 25% nella causazione del sinistro, condanna le due società convenute al risarcimento del 75% dei danni riconosciuti, così liquidati: 4.077,75 a titolo di danno patrimoniale (spese funerarie); 255.000 per ciascun genitore a titolo di danno non patrimoniale di tipo biologico e da perdita del rapporto parentale; 82.500 euro per lo stesso titolo a favore del fratello di Roberto; 30.000 euro a titolo di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale a favore delle due eredi della nonna di Roberto.
Tutti gli attori propongono appello. La compagnia assicuratrice propone appello incidentale, perché sia accertato che non sussiste danno biologico e perché il danno da perdita del rapporto parentale è stato liquidato in misura eccessiva.
La corte d’appello accoglie parzialmente l’appello principale. Il risarcimento a favore del fratello di Roberto viene aumentato a 108.097,50 euro; ai genitori e ai fratelli di Roberto viene riconosciuto il risarcimento di un ulteriore danno patrimoniale costituito dall’esborso sostenuto per spese legali.
Contro la sentenza di appello tutti gli appellanti principali propongono ricorso alla corte di cassazione, sulla base di tre motivi.
La terza sezione civile della corte decide con sentenza numero 19827 del 12 luglio 2023.
La corte ritiene adeguatamente motivato, da parte della corte di appello, il rigetto della domanda di risarcimento proposta dalla fidanzata di Roberto.
Né miglior fortuna ottiene il motivo col quale i ricorrenti sollecitavano una diversa ricostruzione delle modalità di sinistro.
Di particolare interesse è la motivazione con la quale viene giudicato infondato l’ulteriore motivo di ricorso, col quale i genitori di Roberto lamentavano il mancato riconoscimento di un ulteriore danno biologico, nella forma di malattia psichica:
«Al di là della conformazione della rubrica del motivo, che non è corretta in quanto avrebbe dovuto semmai riferirsi a norme processuali e non all’invocato art. 2059 c.c., è chiaro che si mira a censurare il giudice d’appello per la mancata disposizione di CTU per l’accertamento di danno biologico in base soltanto a perizia di parte, e in difetto quindi di certificati medici».
«La corte territoriale osserva – e, già deve rilevarsi, condivisibilmente – che la relazione M. prodotta dagli attuali ricorrenti “non può essere valorizzata… quale principio di prova sufficiente a giustificare un ulteriore approfondimento sulla salute psichica degli stretti congiunti” mediante CTU, una perizia di parte costituendo soltanto una “semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, tale da non poter neppure costituire la base di partenza” per disporre, appunto, consulenza tecnica d’ufficio».
«Effettivamente, S.U. 3 giugno 2013 n. 13902 insegna che la consulenza tecnica di parte costituisce mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, priva di autonomo valore probatorio, per cui la sua produzione in appello è ammissibile non cadendo nel divieto dell’art. 345 c.p.c.; e Cass. sez. 1, 6 agosto 2015 n. 16532 ne desume che non può essere oggetto di consulenza tecnica d’ufficio. Da ultimo tra gli arresti massimati, Cass. sez. 6-2, ord. 9 aprile 2021 n. 9483 ribadisce ancora, in modo netto, che la consulenza tecnica di parte è mera allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, per cui il giudice di merito, se le è contrario, non è tenuto ad analizzarla e a confutarla, qualora fondi il proprio convincimento su considerazioni con essa incompatibili e conformi al parere del proprio consulente».
«È vero poi che la corte territoriale condiziona una consulenza tecnica d’ufficio di contenuto medico (qui si tratta appunto di preteso danno biologico) alla previa produzione di documentazioni mediche. Ciò non è peraltro affermato nella giurisprudenza appena richiamata, e tanto più è difficilmente sostenibile nel caso in cui la pretesa patologia non sia, se sussistente, attestabile in modo “oggettivo” – per esempio con una TAC -, come rileva il motivo in esame; e d’altronde è riconosciuta la possibilità di disporre anche, al di là della CTU percipiente, CTU esplorative nel caso in cui l’accertamento appunto deve essere compiuto con speciali cognizioni tecniche (in tal senso, oltre alla giurisprudenza che i ricorrenti hanno correttamente richiamato, si vedano Cass. sez. 1, 11 gennaio 2017 n. 512 e Cass. sez. 1, ord. 15 giugno 2018 n. 15774; e cfr. pure Cass. sez. 3, 6 dicembre 2019 n. 31886)».
«Tuttavia, a ben guardare, questo discutibile argomento in effetti non incide sulla complessiva sostanza della motivazione stessa in ordine all’accertamento fattuale di cui si tratta – motivazione che, interpretata con ragionevolezza logica alla luce della complessiva contestualizzazione degli avvenimenti, dà conto, a monte, del chiaro diniego della sussistenza, nel caso in esame, di un danno biologico – correttamente reputando il giudice di merito che il danno subito dai genitori del de cuius debba essere identificato e qualificato come danno da perdita del rapporto parentale, di indiscutibile gravità ma non tale, evidentemente, da oltrepassare la sua natura per integrare gli estremi di un’altra species di pregiudizio non patrimoniale, ovvero il danno biologico nella forma della malattia psichica. Il che conduce, sine dubio, a disattendere il motivo».
Il ricorso, in conclusione, viene rigettato, sia pure con compensazione delle spese, giustificata col «suo particolare contenuto».