Gli eredi per rappresentazione rientrano tra i beneficiari della polizza vita
Il 26 febbraio 2012 muore Maria Carmela, la quale aveva sottoscritto con la società C due polizze assicurative, di nominali 15.000 e 60.000, in entrambe le quali erano indicati come beneficiari, in caso di morte, «gli eredi legittimi dell’assicurato in parti eguali».
Maria Carmela è morta nubile, nonché senza ascendenti, discendenti o germani viventi. Sette figli di sorelle e fratelli premorti a Maria Carmela si rivolgono alla società chiedendo la liquidazione in parti eguali tra loro degli indennizzi previsti dalle polizze.
I sette nipoti di Maria Carmela sostengono che debbano ritenersi eredi legittimi di Maria Carmela, e quindi beneficiari delle polizze, solo quelli da ritenersi tali per chiamata diretta e non per rappresentazione, con esclusione, pertanto, di Daniela, figlia di una nipote premorta di Maria Carmela e quindi parente di quarto grado della defunta, a differenza dei nipoti, parente di terzo grado.
La società C chiede e ottiene la documentazione relativa alla successione mortis causa della madre di Daniela e procede alla liquidazione degli indennizzi dividendo i medesimi in otto parti, includendo anche Daniela, erede di Maria Carmela per rappresentazione della propria madre.
Le sette adiscono il tribunale al fine di ottenere che la ripartizione degli indennizzi sia effettuata solo in sette parti, ovvero a favore unicamente degli eredi per chiamata diretta, con esclusione della pronipote di Maria Carmela; nonché per ottenere la corresponsione degli interessi corrispettivi maturati dalla data del decesso di Maria Carmela.
Si costituisce la società C, che resiste all’avversa domanda e chiede ed ottiene di essere autorizzata a chiamare in causa Daniela, per essere dalla stessa manlevata, in applicazione dell’articolo 1189 del codice civile.
Il tribunale adito, ritenuta corretta la distribuzione effettuata dalla società C e non dovuto gli interessi richiesta, rigetta le domande, con decisione confermata dal giudice di appello.
Contro la sentenza di quest’ultima le nipoti soccombenti propongono ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi.
Resiste all’impugnazione, con controricorso, la società C, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. Daniela resta solo intimata.
La terza sezione civile della corte si pronuncia sul ricorso con ordinanza 21 agosto 2023 n. 24951.
I primi due motivi non sono ritenuti fondati:
«Gli stessi, infatti, vanno scrutinati in conformità con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte».
«Esse, muovendo dal presupposto secondo cui “la designazione del beneficiario dei vantaggi di un’assicurazione sulla vita, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dal comma 2 dell’art. 1920 c.c.”, si pone alla stregua di “atto inter vivos con effetti post mortem”, hanno affermato che “la generica individuazione quali beneficiari degli “eredi (legittimi e/o testamentari)” ne comporta l’identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente”, e ciò in quanto “il termine “eredi” viene attribuito dalla designazione allo scopo precipuo di fornire all’assicuratore un criterio univoco di individuazione del creditore della prestazione, e perciò prescinde dall’effettiva vocazione” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 30 aprile 2021, n. 11421, Rv. 661129-01)».
«Quale che sia, quindi, il “titolo” della chiamata all’eredità, vale a dire, sia che si tratti di chiamata “diretta” ovvero “per rappresentazione” (evenienza, quest’ultima, alla quale ha dato rilievo, non a caso, il citato arresto delle Sezioni Unite, rigettando, in particolare, il ricorso – incidentale – volto ad escludere gli eredi per rappresentazione), è, per l’appunto, la qualità di erede “legittimo”, senza ulteriori specificazioni, ciò che consente di fruire del beneficio contrattualmente previsto».
«In simili casi, pertanto, “la prestazione assicurativa vede quali destinatari una pluralità di soggetti in forza di una eadem causa obligandi, costituita dal contratto”, sicché, “come in ogni figura di obbligazione soggettivamente complessa (come si argomenta in via di generalizzazione dall’art. 1298, comma 2, c.c. e dall’art. 1101, comma 1, c.c.), ove non risulti diversamente dal contratto, a ciascuno dei beneficiari spetta una quota uguale (…), il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall’assicuratore nella rispettiva misura” (Cass. Sez. Un., sent. n. 11421 del 2021, cit.)».
«Su tali basi, quindi, deve ritenersi corretta la decisione della Corte territoriale di includere anche la D.B. , erede per rappresentazione, tra i beneficiari delle due polizze assicurative, confermando la scelta di C. di operare una ripartizione degli indennizzi per otto (e non per sette) quote».
Viene invece accolto il terzo motivo, riguardante gli interessi corrispettivi, in quanto i crediti spettanti agli eredi di Maria Carmela «divennero esigibili, da parte di costoro, dal momento della verificazione dell’evento della morte, sicché gli interessi corrispettivi competevano loro senza che fosse rilevante stabilire come dovesse compiersi la ripartizione fra di essi. Dare rilievo al momento in cui si è avuta cognizione degli eredi significherebbe valorizzare una circostanza che, semmai, afferendo all’esecuzione di un pagamento esigibile, avrebbe rilevanza con riferimento ad eventuale debenza di interessi moratori».
Ritenuto assorbito il quarto motivo dall’accoglimento del terzo, la corte cassa la sentenza di appello in relazione al terzo motivo di ricorso, rinviando alla medesima corte d’appello in diversa sezione e composizione per la decisione sul merito e sulle spese di lite, ivi comprese quelle del giudizio di legittimità, alla stregua del seguente principio di diritto:
«Nel contratto di assicurazione sulla vita la designazione generica degli “eredi legittimi” come beneficiari comporta l’inclusione, tra i medesimi, pure degli eredi per rappresentazione ed ha, inoltre, come effetto che, a ciascuno di essi, spettino gli interessi corrispettivi sin dalla morte del de cuius”».