La frode ai creditori deve essere dimostrata in concreto
La società F acquisisce in leasing un capannone da destinare allo svolgimento della propria attività d’impresa. Prima della scadenza versa la somma ancora dovuta e acquista la piena proprietà del capannone; subito dopo vende l’immobile alla società L, dalla quale lo riacquisisce in locazione (operazione nota come “sale and lease back”).
Passano quattro anni. La società F viene dichiarata fallita. Il curatore promuove davanti al tribunale di Trani l’azione revocatoria, chiedendo la dichiarazione di inefficacia del contratto di vendita. Il tribunale accoglie la domanda.
A seguito di impugnazione da parte dalla società L, la corte d’appello di Bari conferma la sentenza di primo grado, ritenendo provata la conoscenza da parte dell’acquirente tanto della situazione di insolvenza della società quanto la consapevolezza di arrecare pregiudizio ai creditori.
La società L propone ricorso per cassazione sulla base di diversi motivi, uno dei quali (il quarto) fondato sull’asserita nullità della sentenza per difetto di motivazione: l’operazione di acquisto e rivendita dell’immobile a fronte della fuoriuscita dell’immobile medesimo dal patrimonio della società F ha procurato a quest’ultima un ingresso di liquidità, che le ha permesso di continuare a lavorare per alcuni anni; la corte d’appello non ha adeguatamente spiegato in che modo l’operazione costituisca danno per i creditori.
Il motivo è ritenuto fondato dalla terza sezione civile della corte di cassazione, che accoglie il ricorso con ordinanza n. 26415 del 13 settembre 2023:
«La motivazione adottata dalla Corte d’appello non raggiunge quel “minimo costituzionale” al di sotto del quale, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, una sentenza deve dirsi nulla ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014)».
«La motivazione della Corte d’appello, infatti, perviene ad una pronuncia di rigetto del gravame “a larghe falcate”, trascurando di affrontare numerosi snodi che sarebbe stato invece necessario esaminare, per spiegare la decisione di accoglimento».
«In primo luogo, la sentenza non spiega se i crediti che si assumono pregiudicati dal contratto di sale and lease back fossero sorti prima o dopo la stipula di tale contratto: lacuna motivazionale, questa, che non consente di comprendere se nel caso di specie si dovesse accertare in capo alla (…) il requisito della mera consapevolezza del pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni dei creditori (scientia damni), oppure il requisito della partecipazione alla dolosa preordinazione dell’atto in frode dei creditori (consilium fraudis)».
«Di conseguenza, la lettura della motivazione non consente di comprendere se a ragion veduta la Corte d’appello si sia soffermata ad esaminare solo il primo dei suddetti requisiti».
«In secondo luogo, la sentenza da un lato ha reputato superfluo (ritenendo sufficienti le altre fonti di prova) utilizzare, ai fini dell’accoglimento della domanda, i contestati bilanci depositati dalla (…) per gli anni 2005 e 2006; dall’altro, però, non si fa carico della motivazione adottata dal Tribunale con cui, nell’accogliere la domanda, proprio quei bilanci erano stati ritenuti dimostrativi della anteriorità dei crediti cautelati rispetto all’atto revocando».
«La sentenza impugnata, pertanto, nello stesso tempo ha espunto i bilanci dal novero delle prove utilizzabili, ma ha confermato (implicitamente) la valutazione in facto che il giudice di primo grado aveva fondato proprio sulle prove ritenute in appello superflue».
«In terzo luogo, la Corte d’appello non spiega per quale ragione, a fronte di un accertato collegamento negoziale tra due operazioni (riscatto del leasing pendente, stipula di un nuovo “leasing di ritorno” con altra società), ne abbia scisso gli effetti, reputando valido ed efficace l’atto di riscatto del pregresso contratto di leasing, ed inefficace ex art. 66 l. fall. il collegato contratto di sale and lease back».
«Infatti, se davvero l’intera operazione fu concepita in frode dei creditori, l’intera operazione doveva reputarsi inopponibile ad essi. L’accoglimento dell’azione revocatoria ripristina virtualmente lo stato patrimoniale del debitore nella condizione in cui si sarebbe trovato se l’atto revocato non fosse stato compiuto. E se nel caso di specie la (…) non avesse compiuto l’operazione sopra descritta, nel suo patrimonio non sarebbe entrato il capannone ad essa concesso in leasing dalla (…)».
«La motivazione della sentenza impugnata avrebbe dovuto pertanto, per attingere quel “minimo costituzionale” sopra ricordato, spiegare per quali ragioni e sulla base di quali elementi di fatto, se la (…) non avesse riscattato il capannone dalla (…) e non l’avesse venduto alla (…), quel capannone sarebbe comunque entrato nel suo patrimonio».
«In quarto luogo, quel che più rileva, la sentenza non spiega per quale ragione un’operazione economica in teoria finalizzata a “dare ossigeno” all’impresa, possa reputarsi nociva per i creditori di questa».
«I creditori dell’imprenditore commerciale, infatti, sono garantiti non solo dalle proprietà del debitore, ma prima ancora dalla vitalità dell’impresa sul mercato».
«La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, affinché riesamini l’appello proposto dalla (omissis), colmando le lacune e le aporie rilevate supra, […] ed in particolare:
-) dando conto sulla base delle prove già raccolte se i crediti a tutela dei quali fu proposta l’azione revocatoria fossero anteriori o posteriori al fallimento;
-) traendone le debite conseguenze in punto di accertamento dell’elemento soggettivo;
-) esponendo le ragioni per le quali, nel caso di specie, si debbano o non si debbano ritenere scindibili gli effetti del collegamento negoziale tra il riscatto del contratto di leasing stipulato dalla (…) con la (…), e la stipula del contratto di lease and sale back stipulato dalla (…) con la (…);
-) esponendo le ragioni per le quali nel caso concreto si debba o non si debba ritenere nociva per i creditori della (…) una operazione finalizzata al finanziamento dell’impresa ed alla prosecuzione della sua attività».