La mancata partecipazione alle esequie del genitore integra un danno non patrimoniale risarcibile
Stefano agisce davanti al giudice di pace di Busto Arsizio nei confronti del vettore aereo Air Italy Spa (già Meridiana Fly Spa) per ottenere il risarcimento dei danni conseguiti alla cancellazione di un volo, che egli avrebbe dovuto prendere per recarsi alle esequie del padre, alle quali invece non ha potuto partecipare.
Con sentenza del 26 ottobre 2018 il giudice adito condanna la società convenuta a corrispondere a Stefano la somma di 600 euro ai sensi del Regolamento CE n. 261/2004 e l’ulteriore somma di 46 euro per spese. Respinge le ulteriori domande attoree di risarcimento del danno patrimoniale per la lunga attesa in aeroporto, per pernottamento in albergo e per costi di bevande e mezzi di trasporto, e di risarcimento del danno non patrimoniale, per non aver potuto partecipare a causa della cancellazione del volo alle esequie del padre.
Con sentenza del 23 ottobre 2019 il tribunale di Busto Arsizio respinge l’appello di Stefano, che però non si arrende e propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La società intimata non svolge attività difensiva.
La terza sezione civile della corte decide con sentenza n. 33276 del 29 novembre 2023.
I due motivi di ricorso, che la corte tratta congiuntamente per la loro stretta connessione, sono ritenuti fondati:
«Come anche rilevato nelle proprie conclusioni dal Procuratore Generale, la sentenza impugnata non ha riconosciuto l’esistenza del danno morale, di cui l’odierno ricorrente ed originario attore ed appellante aveva chiesto il risarcimento, in relazione alla mancata partecipazione ai funerali del padre per cancellazione del volo, per aver rilevato, da un lato, che siffatto danno non era di entità tale da determinare un peggioramento della qualità della vita, e, dall’altro, che “la cancellazione di un volo non è reato” (così p. 3 della sentenza impugnata)».
«Orbene – premesso che la Corte di Giustizia UE ha rilevato che, quando la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento 261/2004 non copre interamente il danno materiale e morale subito dai passeggeri, questi ultimi possono chiedere il risarcimento supplementare alla compagnia aerea entro i limiti fissati dal diritto internazionale e dal diritto nazionale, dovendo infatti poter ottenere una compensazione integrale del danno subito (sentenza del 13/10/2011, C-83/10, Sousa Rodriguez e altri), ed ha altresì precisato che il massimale previsto dalla Convenzione di Montreal in caso di distruzione o di perdita dei bagagli comprende qualsiasi tipo di danno, vale a dire tanto il danno materiale quanto il danno morale, posto che la limitazione del risarcimento si riferisce al danno complessivamente subito da ciascun passeggero, indipendentemente dalla natura del danno (sentenza 06/05/2010, C-63/09, Walz) – le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto modo di affermare, nella nota sentenza n. 26972/2008, i seguenti principi di diritto:
– il danno non patrimoniale, quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale;
– il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi “previsti dalla legge”, e cioè, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c.: a) quando il fatto illecito sia astrattamente configurabile come reato; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall’ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale; b) quando ricorra una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato (ad es., nel caso di illecito trattamento dei dati personali o di violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale); in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (quali, rispettivamente, quello alla riservatezza od a non subire discriminazioni); c) quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale; in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati “ex ante” dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice;
– il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile – sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. – anche quando non sussiste un fatto-reato, nè ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: a) che l’interesse leso – e non il pregiudizio sofferto – abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell’art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); b) che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all’art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità».
«Infine, questa Corte ha altresì ritenuto che il danno non patrimoniale, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, in quanto il danno risarcibile si identifica non con la lesione dell’interesse tutelato dall’ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni (v. ex multis Cass., 26/10/2017, n. 25420; Cass., 28/03/2018, n. 7594; Cass., 06/12/2018, n. 31537)».
« Orbene, nel caso di specie l’impugnata sentenza non ha fatto buon governo dei suindicati principi, in quanto ha omesso di effettivamente valutare se il pregiudizio non patrimoniale dedotto abbia superato quella soglia di sufficiente gravità individuata in via interpretativa dalla giurisprudenza e lo ha sbrigativamente qualificato in termini di lievità e di totale irrilevanza, senza considerare, come condivisibilmente evidenziato sia dal ricorrente sia dalla Procura Generale, che le relazioni familiari godono di tutela costituzionale (artt. 29 e 30 Cost.) e che secondo la sensibilità comune la partecipazione alle esequie del proprio padre defunto costituisce evento necessariamente unico ed irripetibile, tale da scandire il momento del saluto e della consapevolezza della perdita subita, per cui la sussistenza di forzati impedimenti, causati dall’altrui inadempimento, alla partecipazione ad un evento siffatto può ragionevolmente essere collocata nell’ambito della soglia della risarcibilità imposta dal diritto vivente, non potendo essere relegata sic et simpliciter, senza alcun apprezzamento da parte del giudice di merito, nell’ambito del pregiudizio bagatellare».
«In conclusione, il ricorso va accolto e va posto il seguente principio di diritto: “premesso che il danno non patrimoniale, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, in quanto si identifica non con la lesione dell’interesse tutelato dall’ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, l’impedimento alla partecipazione delle esequie di un genitore determinata da inadempimento (come nel caso di specie) o illecito altrui, giustifica il risarcimento del danno non patrimoniale”».
Pertanto la corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro giudice del tribunale di Busto Arsizio, anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.