Infortunio dello studente durante l’orario scolastico
Maurizio, studente minore di età, durante l’orario di lezione inciampa in una sedia, cade e si fa male al mento.
I genitori di Maurizio convengono in giudizio davanti al giudice di pace di ********* l’istituto scolastico frequentato da Maurizio, chiedendo che sia condannato al risarcimento dei danni patiti da Maurizio in conseguenza della caduta.
Si costituisce in giudizio l’istituto scolastico, chiedendo la chiamata in causa della compagnia di assicurazioni A.
Il giudice di pace dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’istituto scolastico nonché della compagnia di assicurazione e la contumacia del Ministero dell’Istruzione. Condanna quest’ultimo al risarcimento dei danni.
Il Ministero dell’Istruzione propone appello, che viene rigettato dal tribunale di Roma sia quanto alla dichiarata contumacia del predetto ministero, che nel merito, in ragione del fatto che non è stata fornita prova della non imputabilità del danno.
Propone ricorso per cassazione il Ministero della Istruzione con quattro motivi di censura. Si costituiscono i genitori di Maurizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
La terza sezione civile della corte di cassazione decide con ordinanza numero 14720 del 27 maggio 2024.
Per il Ministero è vittoria su tutta la linea:
«Il giudice di primo grado, con decisione confermata in appello, ha dichiarato contumace il Ministero dichiarando il difetto di legittimazione passiva dell’istituto comprensivo e della compagnia di assicurazione.
Il Ministero assume questa decisione come errata, in quanto la costituzione in giudizio da parte dell’istituto comprensivo valeva come costituzione in giudizio dello stesso Ministero, dato il fatto che l’istituto comprensivo altro non è che un organo di quest’ultimo.
Secondo il Ministero, cioè, la circostanza che l’attività processuale svolta dall’Istituto scolastico, proprio in quanto organo statale, è riferibile anche all’ente statale, comporta che quest’ultimo non doveva essere dichiarato contumace.
Il motivo è fondato.
Innanzitutto, va precisato, come è stato già fatto in precedenza da questa Corte, che «l’attribuzione agli istituti scolastici ed ai circoli didattici di personalità giuridica, disposta dal d.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, ha conferito loro autonomia gestionale ed amministrativa, ma non li ha privati della qualità di organi dello Stato». (Cass. 19158/ 2012).
Il che comporta che l’attività compiuta dall’organo si imputa all’ente di cui l’organo è parte, e con l’ulteriore conseguenza che è irrilevante peraltro che l’evocazione in giudizio abbia riguardato l’organo interno, poiché tale circostanza dà luogo ad una mera irregolarità, sanabile, ai sensi dell’art. 4 della l. n. 260 del 1958, mediante la rinnovazione dell’atto nei confronti dell’organo indicato dal giudice, ovvero con la costituzione in giudizio dell’Amministrazione (Cass. 5819/2021).
Con il secondo motivo si prospetta violazione degli articoli 106, 108 e 112 del codice di procedura civile.
La questione attiene all’estromissione, pronunciata d’ufficio dal giudice di merito, della compagnia di assicurazione che era stata chiamata in garanzia dall’istituto scolastico.
Sostiene il ricorrente che anche in questo caso l’attività dell’istituto scolastico, ossia la chiamata in causa da parte sua della compagnia di assicurazione, ha prodotto effetti anche nei confronti del Ministero con la conseguenza che la compagnia di assicurazione non poteva essere estromessa, essendo chiamata a garantire la responsabilità dell’ente pubblico.
Con il terzo motivo si prospetta violazione e falsa applicazione degli articoli 1325, 1418, 1367 del codice civile.
La questione attiene, come per il motivo precedente, alla estromissione della compagnia di assicurazione.
In questo caso si precisa che, poiché l’istituto scolastico non risponde di quel danno, necessariamente deve ritenersi che l’assicurazione sia stata stipulata per coprire i danni imputabili al Ministero, altrimenti si tratterebbe di una assicurazione priva di causa: non essendo cioè l’istituto responsabile del danno non avrebbe interesse ad assicurarsi, con la conseguenza che, se non si vuol ammettere che quella assicurazione è nulla per difetto di causa, deve per forza riconoscersi che essa vale a favore del Ministero che invece è il soggetto che risponde del danno.
Questi due motivi pongono una questione comune e possono valutarsi insieme.
Il ricorso ad una copertura assicurativa presuppone che l’assicurato risponda del danno, altrimenti l’assicurazione è priva di causa, con la conseguenza che, qualora il contratto di assicurazione sia stipulato dall’Istituto scolastico per un danno causato all’alunno, e di cui risponde il ministero, le regole dell’interpretazione del contratto impongono di ritenere che la copertura assicurativa sia fatta per il caso che comunque di quel danno debba rispondere per l’appunto il ministero, altrimenti l’assicurazione sarebbe priva di causa (Cass. 3275/ 2016).
In altri termini, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se il contratto di assicurazione copriva danni dei quali risponde direttamente l’istituto scolastico, e per i quali dunque l’assicurazione era giustificata a solo suo favore, oppure se il contratto di assicurazione era stipulato a copertura dei danni subiti dagli alunni, dei quali l’istituto scolastico non risponde, con la conseguenza, in questo caso, che, salvo a ritenere il contratto di assicurazione privo di causa, esso doveva essere interpretato come stipulato per l’ipotesi che del danno dovesse rispondere il Ministero.
E ciò senza tacere del fatto che, essendo l’attività dell’organo imputabile all’ente, lo è anche la stipula dell’assicurazione.
Il tribunale ha dunque errato nell’estromettere d’ufficio la compagnia di assicurazione dalla lite, sul presupposto che il contratto di assicurazione era stato stipulato da soggetto non passivamente legittimato a quella lite.
[…]
Il Ministero contesta altresì la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non provata la non imputabilità del danno.
Sostiene il Ministero di avere addotto elementi presuntivi da cui quella dimostrazione si poteva ricavare, ed in particolare la circostanza che l’insegnante era presente, la circostanza che erano state rispettate le normative di sicurezza, la circostanza infine che il comportamento dell’alunno era del tutto imprevedibile ed inevitabile essendo quest’ultimo inciampato in una sedia.
Il motivo è fondato.
È noto che la responsabilità per i danni causati dall’alunno a se stesso è di tipo contrattuale (da ultimo Cass. 2114/2024), con la conseguenza che spetta al convenuto, e dunque al Ministero, la prova della non imputabilità del danno, prova che può essere fornita ovviamente anche per presunzioni.
Il Ministero ha dimostrato di avere allegato elementi presuntivi da cui desumere l’imprevedibilità ed inevitabilità del danno, che la decisione impugnata non ha tenuto in alcuna considerazione e che invece erano significativi, non da ultima la circostanza che l’alunno era inciampato di suo in una sedia, della impossibilità di prevedere ed evitare che costui si facesse male.
Il ricorso va dunque accolto e, non essendo necessari accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda iniziale».