Donazione e simulazione nelle successioni mortis causa
Antonia e Maria agiscono davanti al tribunale di Tempio Pausania nei confronti dei fratelli Michele e Francesco, nonché delle loro mogli.
Chiedono che sia dichiarata la nullità assoluta di due atti di compravendita con i quali il padre Domenico, deceduto ab intestato (vale a dire, senza lasciare testamento), aveva trasferito una casa di abitazione ed un terreno ai convenuti. In via subordinata chiedono che il tribunale dichiari che tali atti dissimulano delle donazioni, e propongono azione di riduzione al fine di reintegrare la loro quota di legittima.
All’esito dei giudizi di merito, la corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, conferma la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda di simulazione.
I convenuti soccombenti propongono ricorso per cassazione, sulla base di otto motivi.
La seconda sezione della corte si pronuncia con ordinanza numero 8666 del 2 aprile 2024.
Il secondo e il terzo motivo sono ritenuti fondati dalla corte:
«Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 564 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la Corte d’appello rigettato l’eccezione di improcedibilità della domanda di riduzione ritenendo che non fosse necessaria l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario sull’erroneo presupposto che l’azione di riduzione fosse limitata all’accertamento della massa ereditaria e al calcolo della disponibile.
La Corte avrebbe erroneamente scisso l’azione di simulazione dall’azione di riduzione laddove l’azione di simulazione sarebbe finalizzata alla riduzione delle disposizioni del de cuius lesive della legittima anche nei confronti di terzi estranei. Nel caso di specie, Ca.Mi. e Pi.Vi. erano nuore del de cuius e non rivestivano la qualità di eredi, sicché le attrici, che avevano agito con l’azione di riduzione, avrebbero dovuto accettare l’eredità con beneficio di inventario.
Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 564 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., perché l’azione di simulazione era stata proposta anche nei confronti di Ca.Mi. e Pi.Vi., soggetti estranei alla comunione, e tale azione, essendo finalizzata alla domanda di riduzione, avrebbe dovuto essere preceduta dall’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario.
I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono fondati.
Come più volte affermato da questa Corte, l’azione di simulazione relativa proposta dall’erede in ordine ad un atto di disposizione patrimoniale del de cuius stipulato con un terzo, che si assume lesivo della quota di legittima ed abbia tutti i requisiti di validità del negozio dissimulato deve ritenersi proposta esclusivamente in funzione dell’azione di riduzione prevista dall’art.564 c.c., con la conseguenza che l’ammissibilità dell’azione è condizionata dalla preventiva accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario (Cass. Civ., Sez. II, 27.6.2003, n.10262; Cass. Civ., Sez. II, 23.2.2011, n.4400).
Tale condizione non ricorre soltanto quando l’erede agisca per far valere una simulazione assoluta od anche relativa, ma finalizzata a far accertare la nullità del negozio dissimulato, in quanto, in tale ipotesi, l’accertamento della realtà effettiva consente al legittimario di recuperare alla massa ereditaria i beni donati, mai usciti dal patrimonio del defunto.
La disposizione di cui all’art.564 c.c., che subordina la proposizione dell’azione di riduzione delle donazioni e dei legati da parte del legittimario alla sua accettazione con beneficio d’inventario, opera, dunque, solo quando la stessa sia esercitata nei confronti dei terzi e non anche nei confronti di persone chiamate come coeredi (Cassazione civile sez. II, 27/10/2023, n.29891) e quando l’azione di simulazione sia preordinata all’azione di riduzione (Cassazione civile sez. II, 22/08/2018, n.20971).
Nel caso di specie, l’azione di simulazione proposta da Ma.An. e Ma.Ma. era finalizzata all’azione di riduzione, sicché nei confronti di Ca.Mi. e Pi.Vi., che non erano eredi del de cuius, doveva essere preceduta dall’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario.
Ha quindi errato la Corte d’appello a ritenere che l’azione di simulazione fosse finalizzata alla mera determinazione della quota disponibile, a seguito della riunione fittizia, laddove la domanda di simulazione era preordinata alla riduzione delle donazioni anche nei confronti di terzi non coeredi, con la conseguenza che essa doveva essere preceduta dall’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario.
[…]
La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione, che applicherà il seguente principio di diritto:
“l’azione di simulazione relativa proposta dall’erede in ordine ad un atto di disposizione patrimoniale del de cuius, stipulato (anche o solo) con un terzo che non sia chiamato come coerede, che si assume lesivo della quota di legittima ed abbia tutti i requisiti di validità del negozio dissimulato deve ritenersi proposta esclusivamente in funzione dell’azione di riduzione prevista dall’art. 564 c.c., con la conseguenza che l’ammissibilità dell’azione è condizionata dalla preventiva accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario”».